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07 Giugno 2017

Pubblicità, questo prevede il Codice deontologico. Grossi (FNOMCeO), i direttori sanitari sono responsabili del messaggio divulgato dalla struttura


L'emendamento presentato al Ddl Lorenzin sull'esercizio dell'attività odontoiatrica prevede anche il rispetto per le società di capitale del Codice deontologico in tema di pubblicità.

Ma cosa impone agli scritti?

Giusto un anno fa (giugno 2016) la FNOMCeO ha modificato l'articolo 56 "Pubblicità informativa sanitaria", adattandolo, anche, a quanto richiesto l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Con Maurizio Grossi (nella foto) -presidente della Consulta Deontologica e presidente dell'OMCeO di Rimini - abbiamo cercato di capire cosa un dentista può comunicare senza rischiare di incorrere in sanzioni disciplinari.

"Innanzitutto partirei dall'articolo 54 quello che riguarda gli onorari delle prestazioni visto che in molte pubblicità si promuovono prestazioni gratuite, anche questo recentemente rivisitato", dice ad Odontoiatria33 il presidente Grossi. "Nella precedente stesura non era consentita la prestazione gratuita mentre nell'attuale abbiamo ritenuto corretto consentire a medici e dentisti di prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato e indebito accaparramento di clientela".

Un articolo scritto appositamente pensando all'odontoiatria ed alla pubblicità delle Catene, ammette il presidente Grossi, che ricorda come nonostante l'AGCM spinga verso una liberalizzazione del mercato, la Federazione "ha ritenuto necessario mantenere il divieto di promuovere le prestazioni gratuite al fine dell'accaparramento di nuova clientela". In sostanza, spiega, il medico ed il dentista può "regalare" la propria opera per fini sociali, umanitari, ma se questa prestazione gratuita è finalizzata a convincere i cittadini a rivolgersi a quella struttura, "allora questo è passibile di provvedimento disciplinare perché è imputabile una concorrenza sleale" anche se, chiarisce Grossi, il Codice civile non è ben chiaro su come si possa applicare il termine alle prestazione sanitaria. "E proprio per questo motivo abbiamo voluto chiarire nel Codice deontologico".

Sul tema della pubblicità il presidente Grossi ricorda come sia stata introdotta la possibilità per medico e dentista di effettuare una pubblicità che però deve essere finalizzata all'informazione del paziente e tra le informazioni consentite ci sono anche quelle sulle tariffe praticate.

"L'obbiettivo del messaggio pubblicitario deve essere quello dell'informazione", speiga. "Nel messaggio posso dire chi sono, i miei titoli, le informazioni sul mio studio, le prestazioni offerte, le attrezzature utilizzate ed anche l'onorario praticato". Onorario che deve essere compatibile con "il decoro della professione", ricorda il presidente Grossi. "Sappiamo che anche il codice civile quando parla delle prestazioni intellettuali dice che la misura del compenso deve essere commisurata alla complessità dell'opera ed al decoro della professione. Quindi va bene il prezzo basso ma deve essere sempre coerente".

Ma nel caso delle prestazioni mediche ed odontoiatriche, dove non esiste più un tariffario minimo, chi stabilisce quando la tariffa non è in linea con il decoro professionale, chiediamo?

"Sappiamo bene che non c'è un tariffario minimo e proprio per questo i vari Ordini potrebbero dare delle indicazioni, un parere, sulla tariffa. L'articolo 54 recita che l'onorario deve essere commisurato alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Mi chiedo come si possano proporre certe tariffe garantendo al paziente quella sicurezza e qualità delle cure richiamata nel nostro Codice deontologico. Non è possibile, come vorrebbe l'Antitrust, applicare in sanità le stesse logiche commerciali adottate per vendere un prodotto sotto costo. In sanità non si può lavorare al risparmio. Per garantire la salute servono prestazioni di qualità e tariffe troppo basse rischiano di nascondere compromessi che risulterebbero dannosi per i pazienti".

"Poi -continua Grossi- a volte dietro una prestazione a basso prezzo ci può essere una proposta non chiara che fa intendere al paziente cose che poi nella realtà non rispecchiamo la realtà. E' molto pericoloso applicare le regole del mercato alle prestazioni sanitarie".

Altro aspetto introdotto nell'articolo 56 è quello della pubblicità comparativa, "ma questa deve essere supportata da dati oggettivi", spiega Grossi, "non possiamo dire io sono più bravo di quell'altro collega, mentre è corretto sottolineare come, ad esempio, in quella determinata struttura sanitaria, a fronte di un determinato numero di interventi, si sono riscontrati un numero x di decessi, un numero x di complicanze mentre in quell'altra struttura se se sono stati riscontrati x in più".

Tra gli aspetti critici del sistema l'attività di controllo che rimane agli Ordini per la verifica del messaggio e dell'informazione proposta dall'iscritto, ma solo dopo che questa è stata divulgata.

"Certamente è un punto critico di queste liberalizzazioni del mercato, è sempre più difficile individuare con esattezza il limite, in molti casi il messaggio è creato ad hoc in modo che stia sul filo della correttezza. Nei casi in cui l'Ordine ritiene che il messaggio non sia conforme con il dettato deontologico deve essere sanzionato l'iscritto", ricorda Grossi confidando che, però, anche il sistema del procedimento disciplinare, oggi in vigore per gli iscritti, andrebbe rivisto in quanto è sempre più difficile chiudere un procedimento in tempri brevi e vedere la pena applicata oppure l'assoluzione dell'iscritto.

Ma se la pubblicità è promossa da una società proprietà della struttura sanitaria?

"In questo caso si sanziona il direttore sanitario della struttura. E' lui il responsabile, è lui che risponde. Certamente è vero che il concetto di liberalizzazione che avanza, al quale anche l'Italia è dovuta sottostare, dice: fate quello che volete ma sappiate che se sbagliate sarete sanzionati. Senza un controllo preventivo il rischio è quello che il messaggio, oramai, è stato lanciato e visto dai cittadini. Noi come FNOMCeO vorremmo si tornasse indietro, va bene la libertà d'impresa ma siamo convinti che l'eccessiva liberalizzazione in sanità non aiuta i cittadini ma gli crea problemi seri, pensi a quelli causati dalle promesse fatte su temi importanti in tema di salute generali".

 

Norberto Maccagno

Sotto i testi integrali degli articoli citati

Art. 54

Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile

Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale.
In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.
Il medico può prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

Art. 56

PubblicitaÌ informativa sanitaria

La pubblicitaÌ informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente i titoli professionali e le specializzazioni, l'attivitaÌ professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni. La pubblicitaÌ informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere veritiera, corretta e funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria. EÌ consentita la pubblicitaÌ sanitaria comparativa delle prestazioni mediche e odontoiatriche solo in presenza di indicatori clinici misurabili, certi e condivisi dalla comunitaÌ scientifica che ne consentano confronto non ingannevole. Il medico non diffonde notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare attese infondate e speranze illusorie. Spetta all'Ordine professionale competente per territorio la potestaÌ di verificare la rispondenza della pubblicitaÌ informativa sanitaria alle regole deontologiche del presente Codice e prendere i necessari provvedimenti.

 
 

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