Tra i quasi 300 emendamenti presentati al Ddl -"Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute"- oltre a quelli volti ad introdurre la professione sanitaria di odontotecnico, spuntano anche quelli che regolamenta le società di capitale nel settore, il direttore sanitario e modifica dell'art. 348 del Codice penale.
Società di capitale ed esercizio attività odontoiatrica
"Facendo seguito agli accordi presi e secondo la strategia individuata e condivisa con CAO ed AIO, e dopo quanto approvato con il Ddl Concorrenza", si legge in una nota ANDI, l'Associazione ritenta di normare le società di capitale nel settore odontoiatrico e fa presentare un emendamento ad hoc introducendo un nuovo articolo (il 13 bis) al testo licenziato dal Senato ed ora in discussione alla Camera.
Per il presidente nazionale ANDI Gianfranco Prada, dopo l'approvazione dell'art. 57 del Ddl Concorrenza "serviva una norma che ribadisse chiaramente che l'esercizio dell'odontoiatria è consentito esclusivamente a chi è in possesso dell'abilitazione professionale ed alle società secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, ovvero le StP".
"Abbiamo sottoposto il problema ad alcuni parlamentari che hanno esaminato il nostro invito a presentare un emendamento al DdL Lorenzin che, con chiarezza, indichi chi può esercitare l'odontoiatria e regolamenti l'informazione pubblicitaria. Peraltro seguendo quanto ribadito anche dalle recenti circolari e pareri del Ministero dello Sviluppo Economico", si legge nella nota.
L'emendamento presentato dall'On. Vargiu indica che l'esercizio dell'odontoiatria è consentito ai soli iscritti all'Albo degli odontoiatri e nel caso la professione venga esercitata in forma societaria queste, come già previsto dalle norme vigenti, possono essere esclusivamente le StP -quindi con il limite ad un terzo del socio di capitale- iscritte all'apposita sezione dell'Albo tenuto presso ogni Ordine dei Medici provinciale. A differenza degli emendamenti che erano stati presentati al Ddl Concorrenza, questo testo prevede per le società già in attività alla data dell'approvazione della norma, la possibilità di continuare ad esercitare solo se iscritte presso un apposito registro tenuto sempre dall' OMCeO e soggette, al pari delle StP, al regime disciplinare previsto.
"Creare una norma che garantisca alle società attualmente in attività di non dover chiudere e licenziare i dipendenti era il passaggio che la politica ci ha spiegato come necessario per poter approvare la legge", spiega il Prada commentando. "Pur rimanendo convinto che quelle società non potevano essere legittimate ad operare, riteniamo questo compromesso un pegno da pagare per portare, dopo anni, al ripristino della legalità nel settore".
"Nessuna sanatoria o legittimazione ad operare, ma un compromesso necessario per evitare il licenziamento dei dipendenti coinvolti - spiegano da ANDI AIO e CAO in un comunicato congiunto. "Questo risultato è un altro esempio di convergenza virtuosa tra le rappresentanze ordinistiche e quelle sindacali - commenta il Presidente della Cao nazionale, Giuseppe Renzo -. L'emendamento Vargiu va finalmente a normare una questione delicata e complessa ma di vitale importanza per l'Odontoiatria, ancor più se dovesse passare il DDL Concorrenza. Qui non si tratta soltanto di difendere la professione, è in gioco la salute dei nostri pazienti, che sarebbero i primi a farne le spese se interessi occulti e minoritari dovessero innestarsi su possibili ambiguità normative".
Direttore sanitario
L'emendamento a firma dell'On. Guerini imporrebbe alle società operanti nel settore odontoiatrico la nomina di un direttore sanitario in "esclusiva" ma a differenza di quanto previsto dal Ddl Concorrenza, questo dovrebbe essere iscritto all'Albo degli Odontoiatri da almeno 7 anni.
Abusivismo professionale
E' lo stesso On. Guerini a chiedere l'intera modifica dell'art. 9 del testo già approvato in Senato che nella sua stesura originale andava inasprite le pene per chi esercita abusivamente una professione sanitaria con l'aumento da un terzo alla metà della pena previsto dall'art.348 del Codice Penale. Il testo prevedeva anche che i beni mobili ed immobili utilizzati dall'abusivo nel commettere il reato fossero confiscati e trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali. Pene anche per chi esercita abusivamente un'arte sanitaria.
L'emendamento Guerini vuole invece modificare l'intero articolo 348, ponendosi in concorrenza con quanto approvato dal Senato con il Ddl Marinello, prevedendo inasprimenti delle pene per chi esercita abusivamente una professione sanitaria. L'emendamento prevede per chi esercita abusivamente qualsiasi professione prevede l'arresto da 6 mesi a tre anni e la multa da 10 a 50 mila euro mentre al prestanome in caso di condanna da 1 a 5 ani di arresto e duna multa da 15 a 75 mila euro.
A differenza del testo originario del Ddl Lorenzin l'emendamento prevede il sequestro delle sole "cose" utilizzate nel compiere il reato
Nor.Mac.
Questi i testi degli emendamenti presentati
Società
ART. 13-bis.
(Disposizioni per l'esercizio delle professione odontoiatrica e regolamentazione delle strutture societarie e commerciali che si occupano di servizi odontoiatrici).
1. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.
2. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34.
3. Nella prima applicazione della presente legge, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011 n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni.
4. Le sanzioni disciplinari a carico delle società tra professionisti e delle società esercenti attività odontoiatrica di cui ai precedenti commi 2 e 3 per mancato rispetto delle disposizioni di carattere de- ontologico derivante da violazione di discipline normative o regolamentari verranno definite con apposito decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini di garantire una corretta informazione pubblicitaria a tutela dei pazienti, gli Odontoiatri e le Società operanti in ambito odontoiatrico sono tenuti al rispetto delle norme sulla pubblicità sanitaria stabilite dal Codice Deontologico emanato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici e odontoiatri. Il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare punito secondo le sanzioni previste per gli esercenti e per le Società, secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro della salute da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Presentato: On. Vargiu.
Direttore sanitario
ART. 9-bis.
1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica eÌ consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.
Presentato: On. Giuseppe Guerini.
Abusivismo
ART. 9.
1. L'articolo 348 del codice penale eÌ sostituito dal seguente:
« ART. 348. - (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale eÌ richiesta una speciale abilitazione dello Stato, eÌ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.
La condanna comporta la pubblica- zione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e la trasmissione, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15.000 a 75.000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo ».
2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il terzo comma eÌ inserito il seguente: « La pena di cui al terzo comma si applica anche se il fatto eÌ commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale eÌ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria ».
3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma eÌ inserito il seguente: « Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale eÌ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria la pena per lesioni gravi eÌ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime eÌ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni ».
4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, eÌ sostituito dal seguente: « La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti in farmacia eÌ punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 3.000 euro, se risulta che per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».
5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, eÌ sostituito dal seguente: « Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'arti- colo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanita- rie eÌ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 euro ».
6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: « siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: « siano già incorsi ».
Presentato: On. Giuseppe Guerini.
Articolo modificato alle ore 18,25 del 25 maggio 2017
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