HOME - Cronaca
 
 
21 Novembre 2025

FNOMCeO chiede di ritirare emendamento su responsabilità professionale dei sanitari

Anelli: “Colpo di spugna sulla legislazione degli ultimi dieci anni, rischio è fuga in massa verso l’estero” 


Anelli 03

Ritirare l’emendamento “Biancofiore”, il 69.0.25, alla Legge di Bilancio sulla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture, che “riporterebbe la materia indietro di anni luce”.   A richiederlo è la FNOMCeO su decisione del Comitato Centrale, riunito ieri sera a Roma.  

“L’emendamento presentato dall’Onorevole Michaela Biancofiore – spiega il presidente FNOMCeO Filippo Anelli– oltre a essere evidentemente inconferente con la Manovra, cancellerebbe con un colpo di spugna tutta la legislazione degli ultimi dieci, riportando le lancette indietro, a prima della Legge Gelli-Bianco, che risale al 2017”.  

“La Legge Gelli-Bianco – continua – aveva infatti finalmente reso extracontrattuale la responsabilità civile del personale sanitario, limitandolo alla sola colpa grave. Ora, l’emendamento 69.0.25, che è tra gli emendamenti segnalati come prioritari, prevede che l’esercente la professione sanitaria risponda in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale, mentre la responsabilità della struttura in cui opera diventa sussidiaria, limitata a pochi casi marginali, e anche in questi può comunque rivalersi sul medico”.  

“Siamo al paradosso – conclude Anelli – per cui, mentre da un lato il Governo si impegna sullo scudo penale e sulla revisione organica della materia partendo dai lavori della Commissione D’Ippolito, per restituire serenità al medico, dall’altro, con un singolo emendamento, si vuole far diventare il medico il principale bersaglio delle richieste di risarcimento, sollevando le strutture. Chiediamo pertanto il ritiro immediato dell’emendamento, se non vogliamo che tutte le strutture si trasformino in cattedrali nel deserto, svuotate da una fuga in massa dei medici e del personale sanitario verso altri Paesi”.     


Questo il testo dell’emendamento 69.0.25:  

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente articolo:   69-bis. (norme in materia di responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria)  

1. L'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è sostituito dal se- guente articolo: «Art. 7 - (Responsabilità civile dell'esercente la professione sanita- ria e della struttura sanitaria o sociosanitaria) - 1. L'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio dell'attività svolta all'interno di una struttura sani- taria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente rispon- de in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.

2. La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, esclusivamente nei casi in cui: a) non abbia assicurato un'adeguata organizzazione del ser- vizio sanitario e assistenziale, conforme ai requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti; b) non abbia fornito al personale sanitario, e in primo luogo ai medici, gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività; 220 c) non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all'eser- cizio dell'attività rilasciate dagli enti preposti.

3. Resta ferma la possibilità per la struttura sanitaria o sociosanitaria che abbia risarcito il sanno in via sussidiaria di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nei casi e nei limiti di cui all'articolo 9.

Conseguentemente,

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 590-sexies del codice pena- le, introdotto dall'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente: «resta ferma la responsabilità civile principale dell'esercente la pro- fessione sanitaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della medesima legge».

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, al termi- ne del comma aggiungere il seguente periodo: «la struttura sanitaria o socio- sanitaria pubblica o provata può esercitare l'azione di rivalsa esclusivamente nei casi in cui abbia risarcito il danno in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2».

3. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9» aggiungere le seguenti «, limitatamente alla responsabilità sussidiaria di cui all'art. 7, comma 2». 4. All'art. 10-bis, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «l'esercente la professione sanitaria» aggiungere le seguenti «è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità contrattuale principale di cui all'articolo 7, comma 1».


 
 

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

Articoli correlati

Approvato un protocollo per garantire assistenza odontoiatrica gratuita ai minori in difficoltà socioeconomica, attraverso una rete di dentisti volontari. ...


L'accusa contesta circa 6 milioni di euro di evasione attraverso un software con contabilità parallela. Quattro professionisti hanno concordato il...


Il presidente FNOMCeO Filippo Anelli esprime vicinanza al Pontefice, che ha annunciato un intervento per rimuovere un nodulo al polmone


 
 

Shota Musayev ha assistito il comandante aggredito dal copilota durante il volo del 30 settembre. Il presidente israeliano Isaac Herzog lo ha premiato insieme...


Il consigliere regionale Paolo Pagliaro chiede il potenziamento del servizio dell'ospedale Vito Fazzi: segnalate attese di almeno un anno e carenze di...


Altri Articoli

Il ruolo del supporto sistemico nella gestione dei fattori predisponenti: integratore alimentare Curasept Afterapid Defense combina vitamine, minerali e...


Giuseppina Campisi, professoressa ordinaria all'Università di Palermo, interviene sulle reazioni avverse ai farmaci di interesse odontostomatologico e sulle...


Il programma Smile Crew, presentato a Milano, punta a coinvolgere oltre 500.000 alunni delle scuole primarie in tre anni con attività dedicate alla...


 
 

La sentenza accoglie parzialmente il ricorso della Fnomceo sulle deroghe al riconoscimento dei titoli. Senna richiama le garanzie necessarie anche in...


Il decreto del Mimit aggiorna, con decorrenza da aprile 2026, i valori della Tabella unica nazionale per le lesioni con invalidità permanente dal 10% al 100% ...


Approvato un protocollo per garantire assistenza odontoiatrica gratuita ai minori in difficoltà socioeconomica, attraverso una rete di dentisti volontari. ...


 
 

Anaao pubblica le tabelle della pre-intesa 2025-2027 per la dirigenza medica e sanitaria, con incrementi differenziati in base agli incarichi e alle...


Il presidente della CAO nazionale ribadisce la contrarietà al riconoscimento dell'odontotecnico come professione sanitaria e propone una formazione...


Il settore odontoiatrico sta cambiando e non aspetta nessuno. Compensi, delega e controllo della gestione non sono più questioni da rimandare: sono i fattori che ...


 
 

Secondo un’indagine Key-Stone commissionata da DentalPro, il 57% degli over 60 non ha effettuato visite odontoiatriche nell’ultimo anno, contro il 29%...


L’associazione richiama l’interrogazione parlamentare di Ilenia Malavasi e la sentenza del Consiglio di Stato del 2024. Politi: “Il percorso per il...


Nel 2025 il 19,6% delle famiglie ha limitato le spese per visite e accertamenti periodici. La spesa sanitaria media mensile è stata di 113,18 euro. ...


 
 

L'accusa contesta circa 6 milioni di euro di evasione attraverso un software con contabilità parallela. Quattro professionisti hanno concordato il...


Con l'assegno di novembre arrivano gli aumenti e dieci mesi di arretrati. Aggiornate anche le prestazioni assistenziali e le opportunità di previdenza...


 
 
 
 
IDI Evolution

Il Podcast
dell'Innovazione
Odontoiatrica

 
 

Annuncio in Evidenza


28 Settembre 2026
Vendesi in Milano muri di unità immobiliare ad uso ufficio/studio professionale/studio dentistico di circa 82mq (categoria catastale a 10)

Vendesi in Milano muri di unità immobiliare relativa a luminoso ufficio/studio professionale (utilizzato da circa trent'anni come studio dentistico e quindi già dotato dei relativi impianti idraulici ed elettrico con progetto) di circa 82 mq (categoria A10) più ampio balcone e cantina. Lo studio è situato al 2° piano di uno stabile signorile sito in area pedonale porticata con molteplici attività commerciali nella zona residenziale Lorenteggio/Tolstoj, a pochi metri dalla fermata Tolstoj della Metro 4 e dalla fermata autobus 58. Lo studio si compone di un'area reception all'ingresso, corridoio con ampio armadio, 3 locali uso ufficio (di cui uno adibibile a sala d'aspetto), 2 locali archivio (di cui uno già predisposto con piombatura sui muri per l'inserimento di Ortopanoramico/TCCB), 2 bagni indipendenti ed 1 ripostiglio/locale sterilizzazione ed è dotato di climatizzazione centralizzata a pompa di calore caldo/freddo. Servizio condominiale di portineria e di videosorveglianza. Disponibilità di posto auto comune condominiale per carico/scarico. PER INFORMAZIONI (no agenzie): vmpalombo@libero.it - 3496923067
PLANIMETRIA: in allegato

 
 

Iscriviti alla Newsletter

 
 

Corsi ECM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I più letti

 
 

Corsi, Convegni, Eventi

 
 
 
 
 
 

Guarda i nostri video

Guarda i nostri video

Il flusso di lavoro dell’odontoiatra chairside

 
 
 
 
chiudi