Anelli: “Colpo di spugna sulla legislazione degli ultimi dieci anni, rischio è fuga in massa verso l’estero”
Ritirare l’emendamento “Biancofiore”, il 69.0.25, alla Legge di Bilancio sulla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie e delle strutture, che “riporterebbe la materia indietro di anni luce”. A richiederlo è la FNOMCeO su decisione del Comitato Centrale, riunito ieri sera a Roma.
“L’emendamento presentato dall’Onorevole Michaela Biancofiore – spiega il presidente FNOMCeO Filippo Anelli– oltre a essere evidentemente inconferente con la Manovra, cancellerebbe con un colpo di spugna tutta la legislazione degli ultimi dieci, riportando le lancette indietro, a prima della Legge Gelli-Bianco, che risale al 2017”.
“La Legge Gelli-Bianco – continua – aveva infatti finalmente reso extracontrattuale la responsabilità civile del personale sanitario, limitandolo alla sola colpa grave. Ora, l’emendamento 69.0.25, che è tra gli emendamenti segnalati come prioritari, prevede che l’esercente la professione sanitaria risponda in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale, mentre la responsabilità della struttura in cui opera diventa sussidiaria, limitata a pochi casi marginali, e anche in questi può comunque rivalersi sul medico”.
“Siamo al paradosso – conclude Anelli – per cui, mentre da un lato il Governo si impegna sullo scudo penale e sulla revisione organica della materia partendo dai lavori della Commissione D’Ippolito, per restituire serenità al medico, dall’altro, con un singolo emendamento, si vuole far diventare il medico il principale bersaglio delle richieste di risarcimento, sollevando le strutture. Chiediamo pertanto il ritiro immediato dell’emendamento, se non vogliamo che tutte le strutture si trasformino in cattedrali nel deserto, svuotate da una fuga in massa dei medici e del personale sanitario verso altri Paesi”.
Questo il testo dell’emendamento 69.0.25:
Dopo l'articolo 69, inserire il seguente articolo: 69-bis. (norme in materia di responsabilità civile dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria)
1. L'articolo 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è sostituito dal se- guente articolo: «Art. 7 - (Responsabilità civile dell'esercente la professione sanita- ria e della struttura sanitaria o sociosanitaria) - 1. L'esercente la professione sanitaria che, nell'esercizio dell'attività svolta all'interno di una struttura sani- taria o sociosanitaria, pubblica o privata, cagiona un danno al paziente rispon- de in via principale del proprio operato a titolo di responsabilità contrattuale ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.
2. La struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, risponde in via sussidiaria ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, esclusivamente nei casi in cui: a) non abbia assicurato un'adeguata organizzazione del ser- vizio sanitario e assistenziale, conforme ai requisiti previsti dalle normative sanitarie vigenti; b) non abbia fornito al personale sanitario, e in primo luogo ai medici, gli strumenti, dispositivi e attrezzature idonei allo svolgimento delle attività; 220 c) non sia in possesso delle autorizzazioni sanitarie all'eser- cizio dell'attività rilasciate dagli enti preposti.
3. Resta ferma la possibilità per la struttura sanitaria o sociosanitaria che abbia risarcito il sanno in via sussidiaria di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria nei casi e nei limiti di cui all'articolo 9.
Conseguentemente,
1. Dopo il secondo comma dell'articolo 590-sexies del codice pena- le, introdotto dall'articolo 6 della legge 8 marzo 2017, n. 24, aggiungere il seguente: «resta ferma la responsabilità civile principale dell'esercente la pro- fessione sanitaria ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della medesima legge».
2. All'articolo 9, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, al termi- ne del comma aggiungere il seguente periodo: «la struttura sanitaria o socio- sanitaria pubblica o provata può esercitare l'azione di rivalsa esclusivamente nei casi in cui abbia risarcito il danno in via sussidiaria, ai sensi dell'articolo 7, comma 2».
3. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9» aggiungere le seguenti «, limitatamente alla responsabilità sussidiaria di cui all'art. 7, comma 2». 4. All'art. 10-bis, comma 1, della legge 8 marzo 2017, n. 24, dopo le parole «l'esercente la professione sanitaria» aggiungere le seguenti «è tenuto a stipulare una polizza assicurativa che copra la responsabilità contrattuale principale di cui all'articolo 7, comma 1».
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