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25 Luglio 2012

Le detrazioni sulle prestazioni sanitarie: chiarimenti

Le novità dalle Agenzie delle Entrate

di Norberto Maccagno


tasetase
Con la circolare 19/E del 1 giugno 2012 l'Agenzia delle Entrate chiarisce le modalità per le detrazioni in merito alle prestazioni sanitarie rese alla persona da operatori sanitari senza prescrizione medica.
La circolare, rispondendo a una domanda avanzata da alcune associazioni di categoria delle professioni sanitarie, chiarisce che sono consentite le detrazioni fiscali del 19% senza una specifica prescrizione medica quando queste vengono erogate da operatori rientranti nelle professioni sanitarie riabilitative individuate dall'art. 3 del DM 29 marzo 2001 (podologo, fisioterapista, logopedista, ortottista-assistente di oftalmologia, terapista della riabilitazione psichiatrica, terapista occupazionale, educatore professionale).
Le Entrate ricordano come con la circolare del "1° luglio 2010, n. 39/E, par. 3.2, confermando precedenti orientamenti di prassi, è stato precisato che le prestazioni sanitarie rese dalle figure professionali individuate dall'articolo 3 del decreto ministeriale 29 marzo 2001, e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del TUIR, purché prescritte da un medico".

Prescrizione medica
Successivamente, chiarisce le Entrate, il ministero della Salute di concerto con il decreto del ministro dell'Economia e delle finanze del 17 maggio 2002 ha deciso di non prevedere più l'obbligo della prescrizione medica ai fini dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, ma per le professioni individuate dall'art.3 del DM 29 marzo 2001.
Nelle settimane precedenti la Cao era intervenuta sulla questione a commento di una risposta data dall'ufficio stampa dell'Agenzia delle Entrate in cui indicava che era consentito scaricare la fattura dell'odontotecnico senza prescrizione.
"Si tratta certamente di un esempio non attinente" scrive la Cao in collaborazione con l'ufficio legale "considerato che quella di odontotecnico non rientra fra le professioni sanitarie visto che siamo di fronte a una attività di carattere artigianale e manifatturiera che non ha alcuna diretta applicazione nei rapporti con i pazienti".

 
 

GdO 2012;8:5

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