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22 Aprile 2016

Le nuove fattispecie di reverse-charge Iva. Le implicazioni per i professionisti dell'area medica


A decorrere dal 2015, con la finalità di ridurre i fenomeni di evasione dell'Iva, è stata ampliata l'applicazione del meccanismo "reverse charge" (inversione contabile) che prevede il trasferimento degli obblighi di assolvimento dell'Iva dal cedente / prestatore all'acquirente / committente per cui:

  • il cedente / prestatore emette la fattura senza applicazione e addebito dell'Iva, specificando che trattasi di "operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, Dpr n. 633/72 con applicazione dell'Iva a carico del destinatario della fattura";
  • l'acquirente / committente soggetto passivo diviene debitore dell'imposta e per l'assolvimento della stessa deve integrare la fattura ricevuta dal cedente / prestatore con aliquota ed imposta e annotare la stessa nel registro Iva degli acquisti e in quello delle fatture emesse.

In particolare la Legge Finanziaria 2015 ha esteso tale meccanismo anche alle prestazioni di servizi, relative a pulizia, demolizione, completamento di edifici, manutenzione e installazione di impianti.

Tale estensione ha comportato il sorgere di alcune complicazioni per tutta una serie di soggetti che facendo esclusivamente o prevalentemente operazioni esenti Iva (medici, odontoiatri, assicuratori, operatori finanziari, ecc) si trovano ora a dover porre in essere alcuni adempimenti Iva prima sconosciuti, sopportando maggiori costi sia gestionali che tributari.

Nel dettaglio, un professionista che svolge solo operazioni esenti (es. prestazioni mediche) fino al 2014 non era tenuto ad alcun versamento periodico Iva né alla presentazione della Dichiarazione Iva annuale; l'Iva che pagava sugli eventuali acquisti diveniva semplicemente indeducibile, andando a confluire nel costo stesso del bene o servizio acquisito.

Ora invece, ad esempio, un soggetto che paga l'impresa di pulizie per lo studio privato o un idraulico per una riparazione si vedrà recapitare una fattura senza applicazione dell'Iva, dovrà integrarla manualmente aggiungendo l'Iva, registrarla sia sul registro acquisti (dove al pari degli altri acquisti l'Iva sarà indeducibile) sia sul registro vendite (facendo sorgere il debito Iva da pagare alle medesime scadenze mensili o trimestrali previste per gli altri soggetti).

Non bastando l'esborso dell'Iva il professionista, avendo registrato nelle vendite un'operazione soggetta ad Iva e non esente, sarà sicuramente tenuto a redigere la dichiarazione annuale e a trasmetterla all'agenzia entrate.

Il tutto come detto potrà comportare numerosi e costosi adempimenti fiscali e gestionali.

A cura di: Fabrizio Gerosa, Studio Aiello & Associati - Rho (MI)

 
 

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