Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 25 del 31 gennaio 2018, dal 15 febbraio 2018 la legge in materia di sperimentazione clinica di medicinali, disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie, che prende il nome dal Ministro Lorenzin, diventa operativa.
Il Ddl Lorenzin approvato definitivamente il 22 dicembre scorso prende il nome di Legge 3/2018 dal titolo "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute".
Per il settore dentale la norma continente la riforma dell'Ordine dei medici, con più autonomia per l'Albo degli Odontoiatri, e l'istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie con l'Albo degli Igienisti dentali, ma per vedere attuate queste norme serviranno l'approvazione dei decreti attuativi
Dal 15 febbraio entrano invece in vigore le nuove pene per il reato inerente l'art.348 del codice penale in tema di esercizio abusivo di una professione e di un'arte sanitaria.
Questo quanto indica l'articolo 12.
Art. 12
Esercizio abusivo di una professione
1. L'articolo 348 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».
2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni».
3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».
4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».
5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».
6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».
7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente:
«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria).
- 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».
8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».
Sull'argomento leggi anche:
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
normative 22 Dicembre 2017
Con 148 voti favorevoli, 19 contrari e 5 astenuti il Senato approva il Disegno di legge Lorenzin sulla riforma degli Ordini professionali e le sperimentazioni cliniche, senza modifiche rispetto al...
Aziende 10 Settembre 2024
Un avanzato accelerometro rileva piccoli movimenti del polso associati alle interruzioni respiratorie. Il sistema fornisce poi un report esportabile in pdf da consegnare al proprio medico
Interviste 10 Settembre 2024
Un sabato e domenica dedicato agli gli igienisti dentali avranno un'opportunità diretta di interazione con le aziende che sviluppano strumenti, prodotti e servizi a loro dedicati. Ne abbiamo parlato...
Normative 10 Settembre 2024
L’Ente previdenziale di medici e dentisti ricorda come mettersi in regola, se non si ha ancora compilato il modello D
Approfondimenti 10 Settembre 2024
Un’azienda di Boston ha realizzato e cominciato le sperimentazioni di un braccio robotico che prepara un dente direttamente sul paziente in piena autonomia
Cronaca 09 Settembre 2024
Incarico assegnato automaticamente da statuto. Rimarrà in carica fino alla nomina del nuovo presidente
Il Ministero della salute pubblica sul proprio sito il Protocollo di intesa che disciplina la collaborazione tra il Ministero della salute e tutti gli attori coinvolti
Entro fine mese la scadenza del versamento dello 0,5% sul fatturato 2023 per le società odontoiatriche. ENPAM precisa quale fatturato contemplare nel versamento
DiDomenica 08 Settembre 2024
Una delle prime questioni che cominciai a conoscere quando circa 35 anni fa’ iniziai a raccontare il settore dentale è stata la “pletora odontoiatrica”: ovvero ci sono...
Cronaca 06 Settembre 2024
Ad Ottobre al via un novo corso con sede a Treviso, Vicenza e Belluno. L’iniziativa sostenuta da ANDI Veneto e Confprofessioni, con Regione Veneto
Cronaca 06 Settembre 2024
Prof.ssa Magda Mensi, compagna di vita e di lavoro: Diego era troppo per un mondo così crudele
Approfondimenti 06 Settembre 2024
L’European Federation of Parodontology le 5 pratiche da adottare per rendere più sostenibile il proprio studio odontoiatrico
Interviste 05 Settembre 2024
Quando è indicata, come utilizzarla in sicurezza,, quali sono i pazienti candidati al suo uso, cosa prevedono le linee guida AISOD? Ne abbiamo parlato con la professoressa Concezione Tommasino
di Lorena Origo
Inchieste 05 Settembre 2024
Nel 2023, il numero di dentisti iscritti in Spagna ha raggiunto i 42.075 professionisti, un aumento del 29,7% in 10 anni. Sotto accusa una mancata programmazione formativa
Aziende 05 Settembre 2024
Scopri le possibilità e gli strumenti da utilizzare in ambito odontoiatrico. Segui il webinar gratuito