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12 Giugno 2026

IA in sanità: più formazione e trasparenza verso i pazienti. Le responsabilità restano in capo al professionista

Il Governo approva uno schema di decreto sull’intelligenza Artificiale. Tra i principi enunciati anche quelli che interessano operatori sanitari e professionisti


governo ia

L’intelligenza artificiale assume un rilievo crescente per i medici e i professionisti sanitari, anzitutto come strumento di supporto clinico, consentendo al professionista di prendere decisioni in modo più veloce e appropriato, e di fatto inizia ad essere largamente diffusa. Proprio per questo i decreti delegati prevedono che l’uso dei sistemi deve essere accompagnato da una formazione uniforme, permanente e non limitata alle competenze tecniche”. 

A definirlo, parlando degli operatori sanitari, è il Governo approvando lo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo. Cuore del provvedimento è quindi l’investimento sulla formazione. Come aveva anticipato ad Odontoiatria33 Roberto Monaco lo schema di decreto stabilisce che una quota dell’obbligo ECM sarà dedicata all’intelligenza artificiale, rendendo strutturale l’aggiornamento su competenze che non saranno solo tecniche, ma anche etiche, giuridiche e deontologiche. Medici, infermieri, farmacisti e tutte le professioni sanitarie dovranno quindi acquisire strumenti utili per integrare l’IA nella pratica clinica, consapevoli delle sue potenzialità ma anche dei suoi limiti.

Accanto agli operatori, viene coinvolta anche la governance del sistema. Agenas, attraverso la piattaforma “MIA”, avrà il compito di introdurre percorsi formativi specifici sull’IA nei programmi destinati ai direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende del Servizio sanitario nazionale. L’obiettivo è rafforzare la capacità decisionale delle strutture pubbliche in un contesto sempre più caratterizzato da tecnologie avanzate e sistemi di supporto alle decisioni.

Nel documento di presentazione diffuso dal Governo viene sottolineato che l’intelligenza artificiale potrà affiancare le decisioni cliniche, ma la responsabilità finale continuerà a ricadere sul medico. Così come da tempo sottolinea FNOMCeO e CAO, non ultimo nel Convegno sull’Intelligenza Artificiale organizzato in EXPODENTAL dalla CAO nazionale, a questo link il nostro approfondimento.

Lo schema di decreto interviene anche sulle professioni regolamentate introducendo la necessità di “alfabetizzazione sull’IA nella formazione iniziale e continua”, ribadendo che “la responsabilità resta in capo al professionista e non si trasferisce allo strumento tecnologico”. Responsabilità che dovrà riguardare anche gli obblighi informativi verso il cliente come già definito dalla normativa precedente (a questo link un nostro approfondimento).

Gli Ordini dovranno integrare questi principi all’interno dei propri regolamenti. 


Questo, stando alle anticipazioni di stampa del documento approvato dal Governo, quanto previsto per la formazione ECM in tema di IA.

1. I corsi di formazione continua dei professionisti sanitari includono percorsi di alfabetizzazione e formazione all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale.


2. I percorsi comprendono:

a) profili tecnici relativi al funzionamento, anche relativamente alle tecniche di interrogazione e istruzione, alle potenzialità e ai limiti dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nel settore professionale di riferimento;

b) profili giuridici relativi alla disciplina dei sistemi di intelligenza artificiale, con particolare riguardo al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, e alle disposizioni nazionali di attuazione;

c) profili deontologici relativi alle responsabilità del professionista nell’uso dei sistemi di intelligenza artificiale, agli obblighi informativi verso il cliente e al rispetto del principio antropocentrico di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 23 settembre 2025, n. 132.


3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, la Commissione nazionale per la formazione continua di cui all’articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell’ambito del programma di educazione continua in medicina di cui all’articolo 16-bis del medesimo decreto legislativo, definisce una specifica percentuale dell’obbligo formativo individuale triennale da destinare ai percorsi formativi di cui al comma 1.

4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali individua specifici programmi formativi in materia di alfabetizzazione e utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale di cui al comma 2, da inserire all’interno dei corsi di formazione manageriali di cui all’articolo 16-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

5. Alle attività di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica. 


Photo Credit: Governo.it

Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati

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