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20 Marzo 2019

Garante della privacy chiarisce l’applicazione del Regolamento in ambito sanitario. Queste le implicazioni odontoiatriche

Norberto Maccagno

L’Autorità garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 55 del 7 marzo scorso ha fornito indicazioni sull’applicazione del regolamento Ue sulla protezione dei dati in sanità. “Per il libero professionista ci sono più conferme che novità”, sottolinea l’avvocato Silvia Stefanelli che ha curato per Odontoiatria33 una video guida sugli adempimenti legati alla privacy nello studio odontoiatrico.   

“In primo luogo –continua- il Garante chiarisce che il singolo medico non deve nominare il responsabile della protezione dei dati e per le finalità di cura non si deve chiedere il consenso informato, mentre servirà per tutte quelle altre informative che lo studio gli vorrà inviare a fine del marketing e della fidelizzazione del paziente. Viene poi ribadito che le informazioni riguardante le cure devono essere date in modo chiaro lasciando al professionista di sceglie lo strumento e le modalità più idonee e confermata la necessità di tenuta del registro delle attività di trattamento”. 


Consenso per i trattamenti 

Il professionista sanitario soggetto al segreto professionale, si legge nell’informativa, “non deve più richiedere il consenso del paziente per i trattamenti necessari alla prestazione sanitaria richiesta dall’interessato, indipendentemente dalla circostanza che operi in qualità di libero professionista (presso uno studio medico) ovvero all’interno di una struttura sanitaria pubblica o privata”. Garante che chiarisce che sono trattamenti “necessari” al perseguimento delle specifiche “finalità di cura” previste dalla norma, quelli essenziali per il raggiungimento di una o più finalità determinate ed esplicitamente connesse alla cura della salute (cfr. considerando 53 del Regolamento).Gli eventuali trattamenti attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari, richiedono, quindi, anche se effettuati da professionisti della sanità, una distinta base giuridica da individuarsi, eventualmente, nel consenso dell’interessato o in un altro presupposto di liceità (artt. 6 e 9, par. 2, del Regolamento).

Tra i trattamenti indicati dal Garante che richiedono il consenso (e che potrebbero interessare gli studi odontoiatrici) ci sono:

  • Trattamenti connessi all’utilizzo di App mediche.
  • Trattamenti preordinati alla fidelizzazione della clientela.
  • Trattamenti effettuati in campo sanitario da persone giuridiche private per finalità promozionali o commerciali.
  • Trattamenti effettuati da professionisti sanitari per finalità commerciali o elettorali.  


Informazioni da fornire all’interessato

Il principio di trasparenza previsto dall’art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento impone ai titolari di informare l’interessato sui principali elementi del trattamento, al fine di renderli consapevoli sulle principali caratteristiche dello stesso. Al riguardo, i Garante sottolinea che “pur nel rispetto dell’obbligo di comunicare gli elementi di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento, le informazioni da rendere all’interessato vanno rese in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con linguaggio semplice e chiaro”.

Riguardo alle modalità con cui fornire l’informativa, alla luce del principio di responsabilizzazione di cui all’art. 5 del Regolamento, chiarisce il Garante, “spetta al titolare scegliere le modalità più appropriate al caso di specie, tenendo conto di tutte le circostanze del trattamento e del contesto in cui viene effettuato (ad esempio, il dispositivo utilizzato, la natura dell’interazione con il titolare e le eventuali limitazioni che implicano tali fattori).


Responsabile della protezione dei dati (RPD)

L’informativa del Garante conferma che il singolo professionista sanitario che operi in regime di libera professione a titolo individuale, non è tenuto alla designazione di tale figura con riferimento allo svolgimento della propria attività. “Per le strutture più organizzate –spiega l’avvocato Stefanelli- dipende dalla quantità di dati trattati, non esiste un parametro definito ma si deve fare riferimento a dei criteri indicati nelle Linee guida”.


Registro delle attività di trattamento

I registri delle attività di trattamento rappresentano uno degli elementi per la definizione del quadro generale di accountability previsto dal Regolamento, ricorda il Garante che aggiunge. “Per dimostrare di conformarsi a tale disciplina, infatti, il titolare/il responsabile devono tenere un registro delle attività di trattamento effettuate sotto la loro responsabilità.

La tenuta del registro, quindi, costituisce un elemento essenziale per il governo dei trattamenti e per l’efficace individuazione di quelli a maggior rischio ed è obbligatoria, ricorda, anche per i singoli professionisti sanitari che agiscano in libera professione, i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta (MMG/PLS), gli ospedali privati, le case di cura, le RSA e le aziende sanitarie appartenenti al SSN, nonché le farmacie, le parafarmacie e le aziende ortopediche.      



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