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10 Novembre 2023

Rinvio e rateizzazione acconto Irpef: chi può e chi non può beneficiarne

L’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i soggetti esclusi dal beneficio del rinvio del pagamento del secondo acconto IRPEF di novembre


Con la Circolare la Circolare n 31 del 9 novembre le Entrate pubblicano chiarimenti sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi prevista per il mese di novembre 2023. 

Attraverso la Circolare viene ricordato che la norma introduce, per il solo periodo d’imposta 2023, due rilevanti novità: 

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, modello “Redditi persone fisiche 2023” (Redditi PF 2023); sono espressamente esclusi i contributi previdenziali e assistenziali, per i quali permane il termine ordinariamente previsto del 30 novembre 2023;
  • la possibilità di versare tali somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi. 


Possono beneficiarne 

Possono avvalersi del differimento del termine di versamento del secondo acconto, per il solo anno 2023, le persone fisiche che contestualmente:

  • siano titolari di partita IVA;
  • abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d’imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro (indicati nel modello Redditi PF 2023); va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

In via generale rientrano, viene specificato, “le persone fisiche che siano imprenditori individuali o lavoratori autonomi, anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria”.   


Non possono beneficiare 

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA; non usufruiscono di tale rinvio, ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli articoli 5 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all’anno d’imposta 2022 (modello Redditi PF 2023), dichiarino ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (quali, ad esempio, le società di capitali e gli enti non commerciali).


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