Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.02.2018 viene individuata la figura dell’operatore di interesse sanitario di cui all’art. 1, comma 2, della legge 01.02.2006 n. 43, denominato “Assistente di Studio Odontoiatrico (A.S.O.)”. Il testo del DPCM che istituisce la figura dell’Assistente Studio Odontoiatrico, tra l’altro recita: “L’Assistente di studio odontoiatrico è l’operatore in possesso dell’Attestato conseguito a seguito della frequenza di specifico corso di formazione, fatti salvi i casi previsti dal successivo art. 11 del presente Accordo, che svolge attività finalizzate all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari del settore durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei clienti ed alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori, cosi come specificato nell’allegato 1 del presente Accordo.”
Viene inoltre specificato che la formazione dell’A.S.O. è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, le quali saranno tenute alla programmazione di specifici corsi di formazione per il tramite delle aziende del servizio sanitario e/o di enti di formazione accreditati.
Il Legislatore precisa, infine, che i percorsi formativi finalizzati all’ottenimento della qualifica di A.S.O. possono rientrare, ove istituiti, nei percorsi di apprendistato di primo tipo (per la qualifica e il diploma) così come regolamentato dell’art. 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (Jobs Act).
Cerchiamo, quindi, di fare un po’ di chiarezza sul contratto di apprendistato, anche per consentire una corretta interpretazione di quanto riportato nel citato decreto.
Le norme che regolamentano le attuali tipologie di apprendistato trovano origine e fondamento nel D Lgs. 276/2003 (Legge Biagi,) nel D.Lgs. 167/2011 (testo Unico dell’Apprendistato) ed infine nel D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act). L’attuale ordinamento poco ha modificato in riferimento all’apprendistato di secondo tipo, ovvero all’apprendistato cosiddetto professionalizzante: questo è sicuramente quello più diffuso nel settore privato. Generalmente viene regolamentato dalla Contrattazione Collettiva ed è rivolto a giovani che già hanno concluso un percorso di istruzione, ovvero a soggetti in età compresa tra i 18 ed i 29 anni.
La finalità è quella di fornire al soggetto interessato le competenze tecniche necessarie al contesto in cui viene chiamato a svolgere la propria attività lavorativa, mediante una alta dose di formazione on the job. Durante tutto il periodo di apprendistato è fatto obbligo di fornire al soggetto interessato un percorso di formazione di base e trasversale, erogata ordinariamente dalle Regioni, la cui durata prevista può variare da un minimo di 40 ore ad un massimo di 120 ore a seconda del titolo di studio posseduto.
È bene precisare ulteriormente che il percorso formativo previsto per questo specifico tipo di apprendistato (di secondo tipo: professionalizzante) non soddisfa in alcun modo i requisiti previsti dal Decreto dell’A.S.O., in quanto la formazione di base e trasversale prevista in detto percorso deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere generale che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte.
Per tutto il periodo transitorio previsto dal citato Decreto, si può tuttavia continuare ad utilizzare questa forma contrattuale di rapporto di lavoro, ma ribadisco che lo stesso non produrrà nessun effetto nell’assolvimento degli obblighi formativi e di tirocinio previsti dalla attuale normativa. Il soggetto assunto con detta tipologia di apprendistato sarà pertanto comunque tenuto, al fine di ottenere il riconoscimento dell’attestato di A.S.O., a frequentare sia il corso teorico che il periodo di tirocinio nonché a sostenere l’esame finale presso le apposite Commissioni.
Parimenti ritengo che un soggetto in possesso dell’attestato di A.S.O., ovvero in possesso della certificazione attestante l’ottenimento del riconoscimento delle proprie competenze professionali, difficilmente possa essere assunto con la qualifica di apprendista in quanto il percorso dell’apprendistato professionalizzante trova il proprio fondamento nella necessità di fornire ai giovani le competenze necessarie all’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, ovvero al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, e di conseguenza non è applicabile a chi già è in possesso di tali competenze. Il tentativo, invece, del Legislatore di dar corso ad un percorso finalizzato all’attuazione di un cosiddetto “sistema duale” dove far interagire la formazione, l’istruzione ed il lavoro trova nell’apprendistato di primo e di terzo livello uno strumento operativo di assoluto significato, nello specifico il primo ed il terzo tipo di apprendistato sono stati pensati e strutturati per consentire il superamento dell’attuale separazione che intercorre tra l’apprendimento scolastico – universitario ed il mondo del lavoro. In base all’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 l’apprendistato di primo livello è chiamato ad integrarsi, in un sistema duale, formazione e lavoro, rispetto ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali (D.Lgs. n. 13/2013), ed è strutturato in modo da coniugare la formazione sul lavoro effettuata in azienda con l’istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell’ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione, sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al D.Lgs. n. 226/2005.
È bene inoltre specificare che il contratto di apprendistato per la qualifica o per il diploma professionale può essere stipulato anche per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in tutti i settori di attività nell’ambito del settore privato (art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015).
Il Legislatore, nelle more del Decreto, ha espressamente individuatoquale alternativa al percorso formativo dell’A.S.O anche l’istituto di cui all’art. 43 comma 2 del D.Lgs. 81/2015 in quanto gli studenti iscritti a specifici corsi di qualifica professionale, che prevedano sia piani di studi adeguati sia l’attuazione dell’alternanza scuola lavoro, potranno ottenere il riconoscimento della qualifica di A.S.O. al termine del percorso scolastico, ovvero al superamento dell’esame finale, ricevendo il titolo di qualifica o di diploma a cura delle Regioni o delle Provincie Autonome. In base all’ex art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015 l’apprendistato di terzo livello è chiamato ad integrarsi, in un sistema duale, formazione e lavoro, rispetto ai titoli di istruzione di grado superiore (università), è rivolto a soggetti che abbiano al massimo 29 anni e 364 giorni a condizione che sano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore e/o un diploma professionale, la cui durata minima non può essere inferiore a sei mesi.
La formazione obbligatoria in questa tipologia di apprendistato viene stabilita, per quanto riguarda quella aziendale, mediante la sottoscrizione di uno specifico protocollo sottoscritto con l’Ente formativo, mentre la formazione obbligatoria esterna (pubblica) viene stabilita con l’Ente formativo e deve essere di durata non inferiore al 60% per cento dell’orario dell’ordinamento di studi.
L’attuale carenza di un sistema normativo composto da regole chiare e di agevole applicazione, sicuramente non ha sino aiutato la diffusione di tali contratti di apprendistato, ma quale migliore occasione poteva offrire il Legislatore alle Parti interessate dall’entrata in vigore del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri?
Allo stato attuale dei fatti, il settore dell’odontoiatria deve diventare sempre più parte attiva nei processi evolutivi del mercato del lavoro, ponendosi in questo processo evolutivo, non solo quale destinatario delle Norme di Legge, ma piuttosto soggetto proponente di specifici percorsi da attuarsi con le Regioni, nonché con le Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado (licei, istituti tecnici e professionali) ovvero con gli enti formativi previsti dalla normativa regionale e accreditati presso appositi albi, al fine di addivenire alla creazione di specifici corsi che, nel rispetto della Legge, possano in tempi ragionevolmente brevi consentire di rispondere alle reali esigenze di tutto il comparto in ordine al reperimento di Soggetti qualificati da adibire alla specifica mansione dell’Assistente di Studio Odontoiatrico.
Ci troviamo anche questa volta, a dover affrontare un momento di transizione abbastanza delicato, vero che il Legislatore ha permesso a chi è in grado di dimostrare un pregresso periodo di lavoro nelle specifiche mansioni di Assistente di vedersi riconosciute d’ufficio le specifiche qualifiche professionali acquisite, ma vero è anche che l’intento di regolamentare una maggior professionalità delle figura produrrà, perlomeno in un primo periodo, un grave problema occupazionale: non poche saranno le opportunità di impiego che andranno perse in attesa che la norma entri a regime, così come non pochi saranno i problemi che i datori dovranno affrontare nel reperire nell’attuale mercato del lavoro soggetti da adibire a dette mansioni.
Mi viene in mente per esempio la necessità di sostituire una lavoratrice assente per maternità (caso abbastanza frequente nello specifico settore odontoiatrico essendo prevalentemente di rivolta al genere femminile la mansione). In ultimo mi permetto anche di sottolineare che ancora pare poco chiaro come dovrà rapportarsi il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che, trascorso il periodo transitorio, non avranno ottenuto, per qualsiasi motivo, l’attestato di qualifica professionale, ovvero che non potranno più essere adibiti allo svolgimento delle mansioni proprie dell’A.S.O..
A cura di: rag. Paolo Barbaglia, Consulente del Lavoro in Torino, consulente AIO
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