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03 Aprile 2025

Obbligo della polizza sui rischi catastrofali, le indicazioni della FNOMCeO

Una nota ai presidenti OMCeO e CAO indica le scadenze, i destinatari dell’obbligo e quali beni devono essere assicurati


Fnomceo logo link

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legge 39/25 l’obbligo di attivare una assicurazione sui rischi catastrofali viene prorogato al 31 dicembre 2025 per le micro e piccole imprese (meno di 50 dipendenti) ed al 1° ottobre 2025 per le medie imprese (da 51 a 250 dipendenti). Ne abbiamo parlato in questo approfondimento LINK.   

In una nota inviata ai presidenti OMCeO e CAO, la FNOMCeO fa il punto sugli interessati all’obbligo in area medica, su quali beni devono essere assicurati e sulle sanzioni.    

Per quanto riguarda i destinatari dell’obbligo di attivare una polizza assicurativa, la FNOMCeO ricorda che la norma indica le “strutture sanitarie autorizzate e società tra professionisti (STP)” iscritte al registro delle imprese, mentre non ricadono in questo obbligo assicurativo gli studi medici e odontoiatrici, singoli o associati, in quanto non iscritti alla Camera di Commercio”.    

Per quanto riguarda i beni da assicurare, la FNOMCeO ricorda che la norma prevede, come oggetto dell’assicurazione, i beni strumentali, terreni, fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. “Dunque –sottolinea la nota FNOMCeO- le immobilizzazioni materiali da coprire assicurativamente sono tutte quelle impiegate “… a qualsiasi titolo … per l'esercizio dell’attività di impresa”. In relazione a impianti e macchinari, inoltre, il suddetto decreto specifica che con tale locuzione si intendono “…tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall'assicurato”: quindi computer e, in ambito medico, tutta la strumentazione per la diagnostica”.   

Per quanto riguarda le sanzioni la nota FNOMCeO ricorda che pur la norma non preveda sanzioni dirette per le imprese che non stipuleranno la polizza, “il mancato adempimento, tuttavia, sarà considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie a valere su risorse pubbliche”; mentre evidenza FNOMCeO, “il rifiuto o l'elusione dell'obbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000 (art. 1, comma 107, L. n. 213/2023)”.    


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