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31 Luglio 2019

Limite delle quote societarie al Capitale, i farmacisti ci riprovano

Assegnata in Commissione alla Camera una PdL che impone il 51% del capitale in mano all’iscritto all’Albo.


Quello dell’ingresso del capitale nelle società che gestiscono le attrattività riservate ai professionisti, è un problema sentito sia dai sindacati degli odontoiatri che dai farmacisti. 

Forse più ancora degli odontoiatri, da tempo i farmacisti sanno tentando di fare approvare una norma che imponga un tetto al capitale dei CdA delle farmacie. Ci hanno provato, come gli odontoiatri, ad inserire norme nella legge sulla Concorrenza, e poi cercando di fare inserire la stessa norma in tutte le proposte di legge possibili, ed anche non proprio pertinenti, come capitato nell’ultima legge di Bilancio. Oggi l’unico limite posto dalla legge è sulla proprietà delle farmacie è quello che ciascuna società di capitali può al massimo possedere fino al 20% delle farmacie presenti a livello regionale. 

Nei giorni scorsi è stata assegnata alla Commissione Affari Sociali della Camera la proposta di legge, a prima firma di Giorgio Trizzino (M5S), che era stata presentata il 28 marzo e che mira a porre un freno alla presenza dei capitali nelle farmacie, assegnando alla componente professionale almeno il 51% di quote e voti.Il dispositivo (A.C. 1715 "Modifica all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, in materia di titolarità e gestione delle farmacie private da parte di società"), costituito da un unico articolo, è piuttosto snello, e, secondo le intenzioni del suo promotore, dovrebbe favorirne l'esame. 

La norma proposta prevede che i soci, rappresentanti almeno il 51 per cento del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere farmacisti iscritti all’Albo o società interamente detenute da farmacisti iscritti all’albo, allo scopo, motiva l’On Trizzino nel documento che accompagna la proposta di legge, “di assicurare, nella compagine sociale e quindi nella vita societaria, un maggior peso decisionale ai soci farmacisti professionisti rispetto agli altri soci”.
“Come più volte sancito dalla giurisprudenza italiana, ma anche europea –continua il parlamentare- la gestione professionale a cura del farmacista rappresenta la garanzia per il corretto esercizio del servizio farmaceutico”. 

Se questa condizione non viene rispettata, il disposto presentato in Commissione prevede che la società deve essere sciolta a meno che non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci farmacisti professionisti nel termine perentorio di sei mesi.  

Una norma transitoria consente alle società già costituite alla data di entrata in vigore della disposizione di adeguarsi alla stessa entro tre anni. In caso di mancato adeguamento, lo stesso comma (2-ter) prevede l’applicazione di una san- zione amministrativa pecuniaria di 50.000 euro, che andrà a finanziare un fondo per la tutela delle piccole farmacie.  

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