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30 Novembre 2021

Equo compenso: la FNOMCeO in audizione al Senato

Anelli: serve un provvedimento volto a porre in particolare rilievo la necessità di garantire il massimo rispetto delle tariffe professionali, a cominciare dalla reintroduzione dei parametri minimi di riferimento


Riconsiderare il testo approvato dalla Camera dei deputati e modificarlo, affinché si preveda una disciplina sull’equo compenso applicabile realmente a tutte le professioni ordinistiche e, quindi, anche agli iscritti agli Albi dei medici chirurghi e degli odontoiatri”.A chiederlo, ascoltato questa mattina in Audizione presso la Commissione Giustizia del Senato, sulle Disposizioni in materia di equo compenso, il presidente della FNOMCeO, la Federazione degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, Filippo Anelli. L’attuale testo dell’Atto Senato 2419, già approvato dalla Camera dei Deputati, delimita infatti l’ambito di applicazione della norma, rendendola poco applicabile ai medici e agli odontoiatri

Obiettivo: arrivare a un provvedimento “volto a porre in particolare rilievo la necessità di garantire il massimo rispetto delle tariffe professionali, a cominciare dalla reintroduzione dei parametri minimi di riferimento. Tutto questo considerato che bene primario per la professione medica e odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino”. Un tema, quello dell’equo compenso, molto sentito dalla FNOMCeO, che ha dedicato agli onorari professionali l’articolo 54 del Codice deontologico. 

L’art. 54 del Codice Deontologico impone al professionista di tenere un comportamento chiaro e trasparente fin dall’inizio con l’assistito, per quanto riguarda gli aspetti economici della prestazione, che ben si accorda con la liberalizzazione tariffaria- ha spiegato Anelli - Infatti la caducazione di un tariffario di riferimento, al quale il professionista e il cittadino in precedenza sapevano di doversi attenere e la rimozione di vincoli in materia di onorari hanno imposto oggi più che mai chiarezza di rapporti fra medico e paziente, per evitare che, una volta eseguita la prestazione, il cittadino si trovi ad affrontare l’aspetto economico della stessa, totalmente ignaro della sua entità, dando così luogo ad una situazione in cui è facile che si instauri un contenzioso per motivi meramente economici”. 


La FNOMCeO ritiene che il Parlamento debba disciplinare questa materia che appare di particolare rilevanza per garantire che le prestazioni professionali in ambito libero professionale medico e odontoiatrico siano affidabili e serie- ha auspicato Anelli -. Appare quindi importante introdurre standard retributivi minimi al fine di contrastare il dilagare di tariffe al ribasso che vanno a scapito della tutela della salute dei cittadini e della qualità delle prestazioni professionali. Occorre sottolineare che questa Federazione non può non esprimere perplessità in merito al fatto che la giurisprudenza amministrativa ha stabilito che il decoro (con statuizione applicabile a tutte le professioni) non è più un valido parametro per determinare o verificare il prezzo della prestazione professionale concretamente applicato. A parere del giudice amministrativo la qualità delle prestazioni professionali non sarebbe quindi intaccata dalla violazione del decoro che potrebbe derivare da importi troppo bassi”. 

“Questa Federazione ritiene che l’estensione dell’introduzione dell’equo compenso relativo alle prestazioni libero professionali mediche e odontoiatriche non contrasti con le norme in materia di tutela della concorrenza e del mercato, tanto più che alcune esperienze europee prevedono a tutela dei professionisti parametri che non sono considerati in contrasto con il diritto europeo – ha continuato -. Occorre ribadire che i medici e gli odontoiatri svolgono prestazioni libero professionali che sono volte alla tutela della salute dei cittadini e che prevedono un onorario che deve essere adeguato alla complessità dell’incarico, ma che non costituisce l’elemento chiave del rapporto medico paziente. L’equo compenso tutelerebbe i professionisti, ma soprattutto i pazienti che godrebbero di prestazioni di qualità”. 

Si ribadisce che il tema dell’equo compenso per i liberi professionisti è un tema di particolare interesse per la FNOMCeO, ente esponenziale dei medici e degli odontoiatri. In questi anni si è discusso infatti circa la possibilità di elaborare un tariffario indicativo che potesse, da una parte, dare dei paramenti di riferimento ai pazienti –sotto certe tariffe la prestazione potrebbe essere scadente- e dall’altra impedire che per ricercare il “prezzo basso”, si compromettesse la qualità delle prestazioni offerte dedicando poco tempo alle cure- ha aggiunto Anelli -. L’abrogazione dei tariffari minimi ha impoverito le prestazioni mediche e odontoiatriche per farle costare meno; questo spesso è andato a scapito della sicurezza e tutela della salute dei pazienti inconsapevoli. L’esperienza delle catene low-cost dimostra che le tariffe a basso costo nascondono insidie per i pazienti. Inoltre, i compensi elargiti dalle suddette strutture ai professionisti ivi impiegati sono in genere molto modesti, non adeguati all’importanza dell’opera ed al decoro della professione. Sarebbe auspicabile, quindi, l’introduzione di una normativa chiara sulla concorrenza sleale tra professionisti in virtù della legge sull’equo compenso che sanzioni le committenze che agiscono con queste modalità, premiando con agevolazioni fiscali quelle virtuose. A parere di questa Federazione è quindi di particolare rilevanza la previsione per legge per gli Ordini professionali  di adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell’obbligo di pattuire un compenso equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali e dell’obbligo di informativa della nullità della pattuizione di un compenso iniquo, nei rapporti in cui gli accordi siano predisposti esclusivamente dal professionista.  Appare altresì importante stabilire l’abrogazione della norma prevista dal c.d. decreto Bersani che ha disposto l’abrogazione del rispetto dell’obbligatorietà delle tariffe fisse o minime con riferimento alle attività libero-professionali e intellettuali.  Tutto questo ovviamente sarebbe da calibrare con la posizione della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ritiene invece che le tariffe professionali fisse e minime costituiscano una grave restrizione della concorrenza, in quanto impediscono ai professionisti di adottare comportamenti economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, ossia il prezzo della prestazione”.

Infine, Anelli ha affrontato la vexata quaestio delle “gare al ribasso” per i medici competenti. 

In questa sede, in considerazione del fatto che le disposizioni del disegno di legge n. 2419 si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione, non possiamo non tornare sulla annosa questione delle "gare al ribasso" per l'incarico di Medico Competente, situazione che solleva questioni di dignità professionale e reclama una maggiore considerazione delle prestazioni professionali rese- ha sottolineato infine -. Il servizio di sorveglianza sanitaria è riconducibile alla categoria dei servizi di natura intellettuale e non è caratterizzato da standardizzazione o elevata ripetitività. Questa Federazione si è più volte espressa stigmatizzando le gare d’appalto a ribasso per l’espletamento degli incarichi di “medico competente” ove l’unico o prevalente criterio di aggiudicazioni fosse legato all’importo economico offerto. La FNOMCeO con riferimento in particolare alla attività professionale dei medici competenti  ritiene infatti che l’indizione di bandi di gara al ribasso per il servizio di sorveglianza sanitaria da parte di pubbliche amministrazioni e enti locali deve ritenersi in contrasto con l’elaborazione di corrette procedure per l’adozione e la efficace attuazione di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a violare nella gran parte dei casi anche il codice di deontologia medica. Il c.d.  servizio di sorveglianza sanitaria non può essere oggetto di gare di appalto al ribasso da parte di pubbliche amministrazioni se non altro per le caratteristiche intrinseche di non standardizzazione del servizio stesso. I bandi di gara al ribasso potrebbero porsi in contrasto con la disposizione di cui all’art. 70 del codice di deontologia medica che reca norme in materia di qualità ed equità delle prestazioni e dispone che “il medico dipendente   deve esigere da parte della struttura in cui opera ogni garanzia affinché le modalità del suo impegno e i requisiti degli ambienti di lavoro non incidano negativamente sulla qualità e la sicurezza del suo lavoro e sull’equità delle prestazioni”.Si ritiene inoltre che le modalità di remunerazione previste da bandi di gara al ribasso sembrerebbero porsi in contrasto con quanto previsto dall’art. 54 del codice di deontologia medica e dall’art. 2233, secondo comma, del Codice Civile, che prevede che “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera ed al decoro della professione”. Pertanto, i compensi così ribassati sono tali da inficiare il corretto svolgimento delle attività previste per il medico competente ai sensi della legislazione vigente, teso alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, bene costituzionalmente tutelato”. 

A cura di: Ufficio Stampa FNOMCeO

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