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21 Maggio 2026

Il Comitato Valutazione Sinistri (CVS) è obbligatorio per tutte le strutture sanitarie?

A chiederlo ai ministeri competenti l’AIO Torino Cuneo che vuole in particolare chiarire se l’eventuale obbligo interessa anche agli studi mono professionali o associati


Aio to

Aio Torino Cuneo ha presentato un’istanza formale di interpello ai Ministeri competenti per ottenere chiarimenti su uno dei nodi interpretativi, per il settore dentale, dell’attuazione del Decreto interministeriale 232/2023: l’obbligatorietà del Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e la sua eventuale estensione agli studi odontoiatrici mono professionali e associati.

Il tema nasce dall’applicazione della legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) che, con il decreto del dicembre 2023, ha definito i requisiti minimi delle coperture assicurative e la gestione del rischio sanitario. In particolare, l’articolo 15 del decreto stabilisce che le strutture sanitarie, sia assicurate sia in auto-ritenzione del rischio, debbano gestire i sinistri avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri, incaricato di analizzare sotto il profilo medico-legale, clinico e giuridico le richieste risarcitorie. Ne hanno parlato su Odontoiatria33 gli avvocati Silvia Stefanelli e Gaspare Castelli, per leggerlo clicca qui.

Il CVS rappresenta l’organo tecnico deputato alla valutazione delle richieste risarcitorie e al governo del rischio assicurativo che dal 16 marzo scorso deve, stando alla formulazione legislativa, essere istituito da tutte le strutture sanitarie.

È proprio su questo punto che l’interpello dell’AIO piemontese solleva dubbi interpretativi. L’obbligo appare chiaramente riferito alle “strutture sanitarie”, definite alla lettera h) dell’art.1 e non indistintamente a ogni singolo professionista sanitario.  

Questo è un punto particolarmente rilevante per il settore. Infatti poliambulatori odontoiatrici, centri sanitari autorizzati, società odontoiatriche organizzate, strutture con articolazione complessa e pluralità di operatori appaiono rientrare più chiaramente nella nozione normativa di “struttura”. Diversa potrebbe invece essere la posizione dello studio mono professionale, del libero professionista puro, dell’attività esercitata personalmente o in forma associata senza una vera organizzazione strutturata (Stp). A questo link un approfondimento sul sito AIO Torino.

In sostanza, l’interpello sembrerebbe chiedere: ma è possibile che la norma imponga lo stesso strumento sia al grosso ospedale privato che al piccolo o medio studio monoprofessionale di provincia?

Nell’istanza, AIO Torino-Cuneo richiama esplicitamente la distinzione già tracciata dalla giurisprudenza amministrativa, in particolare dalla sentenza del TAR Lazio n. 4428/2019, che separa il concetto di “struttura sanitaria” – intesa come entità organizzata con mezzi e personale – da quello di “studio professionale”, caratterizzato invece dalla prevalenza dell’apporto intellettuale del professionista e da un’organizzazione meno complessa.

Secondo l’AIO piemontese, proprio questa distinzione genera un’area di incertezza applicativa che rischia di tradursi in obblighi difficilmente sostenibili per le realtà più piccole.

Il decreto introduce strumenti pensati per strutture complesse, con una organizzazione aziendale e una gestione del rischio articolata – osservano Laura Anna Melone e Sebastiano Rosa (nella foto) della Segreteria Sindacale. Altra questione sono invece gli obblighi assicurativi. La loro disciplina è prevista dall’articolo 2 del DM 232/2023, relativo ai requisiti minimi delle coperture assicurative e queste riguardano tutti i soggetti individuati dal decreto, compresi i singoli professionisti.

Per permettere di capire, l’interpello pone una serie di quesiti ai Ministeri.

In primo luogo, viene chiesto se le realtà organizzate in forma societaria, e quindi dotate di un’impostazione imprenditoriale, siano sempre soggette agli obblighi integrali previsti dagli articoli 15 e 16 del decreto, compresa l’istituzione del CVS. Un secondo punto riguarda le strutture private non accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

Ma il nodo della questione riguarda in particolare gli studi monoprofessionali e associati in tutte le loro forme (Stp comprese). L’ AIO piemontese ipotizza che, alla luce della distinzione giurisprudenziale, tali realtà possano essere escluse dall’obbligo del CVS, proprio perché non assimilabili a strutture sanitarie complesse.

Riteniamo necessario – proseguono i due referenti per la segreteria sindacale regionale – che venga chiarito se il criterio determinante siano la forma organizzativa o giuridica, ad esempio società versus libero professionista, oppure il livello di organizzazione e complessità della struttura con esplicito quesito sulle Stp, ovvero associazioni di professionisti operanti in forma societaria dove l’organizzazione di mezzi e personale risulta prevalente rispetto alle singole prestazioni professionali”.

L’eventuale obbligo di istituire un CVS comporterebbe, anche per piccoli studi, la necessità di dotarsi di competenze tecniche e legali articolate, con conseguenti costi organizzativi e gestionali. “Senza un chiarimento esplicito – viene sottolineato – si rischia di creare un’applicazione disomogenea della norma e un aggravio sproporzionato per i professionisti che operano in forma individuale o associata”.  


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