Il Governo lancia la lotta al lavoro sommerso ma le nuove regole contenute nel "pacchetto" Sacconi, approvato prima delle vacanze estive, introducono anche alcune norme che semplificano la gestione del dipendente.
Contro il lavoro sommerso le nuove norme non consentiranno più di regolarizzare in extremis lavoratori non regolarizzati con iscrizioni tardive sui libri aziendali; tra gli altri, per la prima volta, il legislatore ha pensato anche di sanzionare quei professionisti che non provvedono per tempo a collaborare con gli organi ispettivi.
La semplificazione prevede invece una sburocratizzazione della gestione del dipendente partendo dall’abolizione dei libri paga e matricola sostituiti dal libro unico del lavoro.
Questo comporterà anche significativi cambiamenti nel rapporto tra imprese, consulenti del lavoro e ispettori con una modernizzazione dei servizi ispettivi effettuati in una logica di prevenzione garantendo comunque una tutela al lavoro oltre a eliminare una serie di appesantimenti burocratici come i libri obbligatori.
Con la legge 133/2008 viene poi conferita una valenza probatoria alla comunicazione di assunzione in via telematica e in questo modo come “lavoratore sommerso” viene ritenuto solo chi è sconosciuto alla pubblica amministrazione.
Cambia anche la procedura di ispezione che viene semplificata: in sede di controllo gli ispettori redigeranno un verbale nel quale vengono identificati tutti i lavoratori presenti e viene richiesto al datore di lavoro, o al consulente del lavoro, di esibire il libro unico del lavoro. Se i lavoratori risultano occupati, in mancanza di comunicazione preventiva, viene contestato l’illecito dell’impiego sommerso e può anche essere sospesa l’attività dell’impresa.
Le sanzioni variano dai 100 ai 500 euro per la mancata comunicazione di assunzione; dai 200 ai 2.000 euro per omessa esibizione del libro unico; una sanzione tra i 500 ai 2.500 euro viene prevista per non aver istituito il libro unico del lavoro; nel caso si abbiano impiegato lavoratori privi di iscrizione su documenti che conferiscono evidenza pubblica al rapporto di lavoro la sanzione potrà oscillare tra i 1.500 a i 12mila euro.
Gli obblighi mantenuti:
GdO 2008; 12
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