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17 Luglio 2026

Contratti di collaborazione odontoiatrica: i rischi nascosti nelle clausole che limitano autonomia e continuità delle cure

Dai patti di manleva alle penali sui pazienti: quando il contratto entra in conflitto con la deontologia. Le considerazioni della CAO di Torino


Mello

L'autonomia, l'indipendenza e la responsabilità del medico rappresentano principi irrinunciabili della professione sanitaria. Eppure, nella realtà lavorativa di molti odontoiatri collaboratori, questi valori rischiano di scontrarsi con clausole contrattuali che appaiono sempre più diffuse nei rapporti con società che gestiscono studi e catene odontoiatriche.

È l'allarme lanciato dalla presidente della Commissione Albo Odontoiatri di Torino, Marta Mello (nella foto), dopo aver analizzato numerosi contratti di collaborazione sottoscritti negli ultimi anni da professionisti che operano come liberi professionisti all'interno di strutture odontoiatriche.

In molti casi emergono previsioni che appaiono difficilmente conciliabili con i principi di autonomia professionale e con il rapporto fiduciario tra medico e paziente”, osserva la presidente Mello. “Si tratta di clausole che non riguardano soltanto il rapporto tra collaboratore e struttura, ma che rischiano di incidere direttamente sui doveri deontologici dell'odontoiatra e sui diritti dei pazienti”.

Un contratto non può derogare alla legge

Il contratto di collaborazione rappresenta lo strumento attraverso cui il titolare di studio o una società odontoiatrica disciplina il rapporto con un professionista titolare di partita IVA. Non si tratta di lavoro subordinato, bensì di una collaborazione autonoma riconducibile al contratto d'opera intellettuale disciplinato dal Codice civile.

Proprio per questo, ricorda la presidente CAO Torino, la libertà contrattuale incontra precisi limiti normativi. “Non è lecito inserire qualunque clausola nei contratti”, sottolinea la presidente Mello. “L'articolo 1322 del Codice civile afferma che le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto solo nei limiti imposti dalla legge. Non a caso, molte delle clausole presenti in questi accordi, quando arrivano all'attenzione dei giudici, vengono dichiarate nulle”.

Il nodo dei patti di manleva

Tra le clausole più controverse figurano i cosiddetti patti di manleva, attraverso i quali le strutture tentano di trasferire sul collaboratore il peso economico dell'intero rischio legale derivante dall'attività clinica. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, tali clausole risultano incompatibili con il sistema delineato dalla legge Gelli-Bianco, che attribuisce alla struttura una responsabilità contrattuale per l'operato dei professionisti di cui si avvale, salvo il caso di colpa grave del sanitario.

La giurisprudenza continua a ritenere nulle queste clausole perché contrastano con norme imperative”, evidenzia la presidente CAO Torino, richiamando anche la recente ordinanza della Cassazione civile n. 9949 del 17 aprile 2026.

Prestazioni imposte: autonomia clinica e deontologia a rischio

Ancora più delicato, sotto il profilo deontologico, è il contenuto di alcune clausole che impegnano il professionista a prendere in carico i pazienti indicati dalla struttura o a eseguire trattamenti e piani terapeutici già concordati. Secondo la presidente Mello, si tratta di previsioni che possono comprimere l'autonomia professionale dell'odontoiatra, soprattutto quando il professionista è chiamato a eseguire prestazioni elaborate o concordate da altri collaboratori della stessa struttura.

Queste clausole limitano palesemente la libertà di valutazione clinica e la possibilità di rifiutare una prestazione”, afferma la presidente CAO Torino. “Interferiscono inoltre gravemente con il rapporto fiduciario tra medico e paziente, che rischia di passare in secondo piano rispetto alle direttive del centro”. Per la Presidente, l’odontoiatra deve infatti mantenere piena libertà di giudizio clinico e deve poter indicare al paziente anche colleghi particolarmente esperti in determinate discipline, indipendentemente dal fatto che lavorino o meno nella struttura.

Il divieto di utilizzare competenze e protocolli scelti in autonomia

Particolarmente problematica appare anche la presenza di clausole che vietano al collaboratore di utilizzare presso altre strutture informazioni, protocolli operativi o best practice apprese durante il rapporto professionale.

Una previsione di questo tipo si pone in netto contrasto con il dovere deontologico del medico di offrire sempre al paziente le migliori cure possibili”, osserva la presidente Mello. “Le conoscenze, le competenze e l'esperienza maturate nel corso dell'attività professionale devono poter essere messe a frutto nell'interesse del paziente, indipendentemente dal contesto in cui siano state acquisite”.

Continuità delle cure e libertà di scelta del paziente quando termina il rapporto con la struttura

Uno degli aspetti più sensibili riguarda la continuità delle cure quando termina la collaborazione tra odontoiatra e struttura. Secondo la presidente CAO Torino, un contratto corretto deve prevedere modalità adeguate di passaggio delle consegne, senza compromettere il diritto del paziente a scegliere liberamente il proprio curante.

La relazione tra medico e paziente è costituita sulla libertà di scelta”, ricorda Mello richiamando l'articolo 20 del Codice di Deontologia Medica. “Il paziente deve essere libero di decidere se continuare a farsi seguire dal proprio medico”. Da qui le forti perplessità sulle clausole che prevedono penali di decine di migliaia di euro qualora l'odontoiatra visiti, in un'altra struttura o nel proprio studio, pazienti già assistiti presso la committente. “Si tratta di previsioni che finiscono per limitare di fatto la libertà di scelta dei cittadini”, osserva la presidente. “I pazienti non hanno partecipato all'accordo contrattuale tra professionista e struttura e non possono subirne le conseguenze”.  

Il ruolo dei direttori sanitari

La questione assume un rilievo ancora maggiore per i direttori sanitari. L'articolo 69 del Codice di Deontologia Medica attribuisce infatti a queste figure il compito di garantire il rispetto delle norme deontologiche e di tutelare l'autonomia e la pari dignità dei professionisti operanti nella struttura. “Il direttore sanitario è chiamato a tutelare l’autonomia della professione all’interno della struttura di cui è responsabile”, sottolinea. “Si tratta di un presupposto indispensabile per garantire una relazione di cura autentica e la piena tutela del paziente”.  

Un richiamo ai giovani colleghi

Dall'analisi complessiva dei contratti emerge, secondo la presidente CAO Torino, un elemento ricorrente: il rischio che al collaboratore venga richiesto di limitarsi alla mera esecuzione tecnica della prestazione alla poltrona, demandando ad altri la comunicazione con il paziente e la condivisione del percorso terapeutico.

Per questo la presidente Mello invita gli odontoiatri, soprattutto i più giovani, a prestare la massima attenzione nella fase di sottoscrizione dei contratti. “È necessario che i colleghi sappiano rifiutare condizioni incompatibili con l'indipendenza dell'esercizio professionale”, sottolinea. “Accettare clausole che limitano l'autonomia del medico significa mettere a rischio non solo la dignità della professione, ma anche la qualità della relazione di cura e, soprattutto, la tutela del paziente. La deontologia non rappresenta un limite alla libertà contrattuale, ma il quadro di principi entro il quale ogni rapporto professionale deve necessariamente collocarsi”.  


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