Per l’Associazione il testo inserito Ddl Concorrenza non fa chiarezza, si doveva affermare chiaramente che i soci professionisti mantengano una posizione di prevalenza sia per teste che per quote
Nelle Società tra professionisti – anche quelle odontoiatriche – i Soci devono mantenere il controllo decisionale, ma non necessariamente quello sulla maggioranza del capitale o di teste. Lo afferma la nuova bozza di legge sulla Concorrenza approvata in Senato e ora in dirittura d’arrivo alla Camera. Diventerà definitivamente legge prima che si discuta la Finanziaria ed è blindata dal Governo che ha messo la fiducia.Il nuovo testo appare un passo indietro. Nel 2011 la legge 183 apriva a Stp formate minimo per due terzi da iscritti all’Albo, che -dentisti o avvocati o giornalisti- nel prendere decisioni sono tenuti a osservare le regole deontologiche.
Ma la maggioranza di due terzi riguarda il numero di soci professionisti o l’ammontare di capitale sociale in mano ai professionisti stessi?
Nel 2017 la legge 124 sulla concorrenza non risolse il rebus. Intanto un parere del Ministero dello Sviluppo del 23 dicembre 2016 affermava che solo le Stp iscritte all’Albo possono avere come oggetto esclusivo l’esercizio della professione odontoiatrica. La formula si è diffusa in questi anni tra i dentisti, tra l’altro la StP può assumere la forma di Srl e di altre forme societarie per fruire di specifici vantaggi economici ed operativi.
Ma se una Stp vuole anche diventare Srl, possono deciderlo solo, o per lo più, i dentisti?
Il 17 giugno 2019 un parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha sostenuto che per ogni decisione della StP basta la sola maggioranza in capo ai professionisti, anche ove fossero in minoranza nel detenere il capitale sociale (o viceversa, capitale in mano ai dentisti ma soci eterogenei). Alcuni tribunali hanno interpretato fin qui in modo “cumulativo”, sia di teste sia di quote, così che fosse garantito il controllo sia numerico sia economico da parte dei soci iscritti all’albo. Quest’anno, il Presidente CAO Nazionale ha chiesto l’inserimento di una frase chiarificatrice nel Ddl in itinere.
“In una STP sanitaria – dice Andrea Senna – i soci professionisti dovrebbero prevalere numericamente e, al tempo stesso, detenere la maggioranza del capitale, nonché disporre della maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni, a prescindere dal metodo di voto, per quote o per teste”. Questo affinché la costituzione di siffatte realtà societarie, in qualunque forma, “non si riduca a mero strumento di commercializzazione di servizi, ma si armonizzi con la necessità di rispondere ai bisogni di salute del cittadino”.
In realtà, la formulazione approvata in Parlamento è più affine alla linea AGCM. Infatti stabilisce che la partecipazione dei soci professionisti al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Ma i due requisiti non sono cumulativi: possono concorrere in alternativa.AIO da sempre sostiene le posizioni che richiedono una maggioranza di teste e di quote di professionisti.
“Come opportunamente sottolineato da Andrea Senna, nell’ambito delle STP operanti nel settore sanitario è indispensabile che i soci professionisti mantengano una posizione di prevalenza, sia sotto il profilo numerico, sia in relazione alla titolarità del capitale sociale, nonché nella disponibilità della maggioranza qualificata dei due terzi nelle deliberazioni, indipendentemente dal metodo di voto adottato”, sottolinea il Vice Presidente David Rizzo. “È fondamentale non perdere di vista la natura delle STP sanitarie. Il legislatore deve sempre partire dall’assunto secondo cui la finalità primaria deve rimanere la tutela della qualità della prestazione, e non l’inseguimento di logiche meramente commerciali. Altresì, è necessario consentire a tali società di accedere agli stessi strumenti finanziari e fiscali previsti per le imprese, al fine di garantirne la sostenibilità economica e favorirne uno sviluppo equilibrato e coerente con la loro missione professionale”.
“AIO sostiene da sempre le StP come unica forma societaria per l’esercizio della professione odontoiatrica – aggiunge il Presidente Nazionale AIO Gerhard K. Seeberger (nella foto)– e condivide oggi con CAO una battaglia comune a difesa del loro valore deontologico, intrapresa in altri paesi dell’Unione Europea ancor prima che venissero istituite in Italia. E non invisa a Bruxelles: ricordo che un anno fa, con sentenza del 19 dicembre 2024 sulla causa 295/23, sulle società di avvocati tedesche, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sancito che gli stati membri hanno importanti poteri in materia. Ad esempio è lecito che un paese impedisca il trasferimento di quote di una StP a investitori puramente finanziari per motivi di “interesse generale”.
A cura di: Ufficio Stampa AIO
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