L'art. 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (cosiddetta "Manovra di Ferragosto") hanno introdotto a far data dall'1/1/2012 delle disposizioni atte a contrastate il fenomeno dell'intestazione fittizia di beni ad una impresa/società seppur utilizzati dall'imprenditore, dai soci e/o dai loro familiari.
In sostanza la norma prevede che una società che concede in godimento un bene aziendale (es. immobile, autovettura, imbarcazione, ecc.) ad un socio, ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato, non potrà dedurre dal reddito di impresa i costi aziendali. Dal canto suo invece il socio che ha in godimento il bene aziendale sarà tassato per la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene aziendale.
L'ESEMPIO
Supponiamo che una SRL detenga in locazione una autovetture per i quali sostenga costi annuali per 100. Tale autovettura è utilizzata dal socio promiscuamente sia per l'attività che per motivi personali. Il valore di mercato del godimento è quantificato per il socio in Euro 70 e la società riaddebita solo 20 quale corrispettivo per l'utilizzo dell'autovettura.
I costi di 100 non saranno deducibili ai fini delle imposte sui redditi per la società. Il socio invece avrà un reddito aggiuntivo soggetto all'Irpef di 50 ovverossia 70 meno 20.
La nuova normativa riguarda tutte le imprese (società di persone e di capitali) mentre resteranno esclusi i professionisti e gli studi associati.
Il dubbio interpretativo
Non risulta ancora chiaro se tale disposizione si applica anche al caso del socio che riveste anche la carica di amministratore o dipendente all'interno della società.
I beni inclusi nella normativa di cui in discussione sono:
• le autovetture;
• gli altri veicoli;
• le unità da diporto;
• gli aeromobili;
• gli immobili;
• i beni concessi in godimento di ammontare non inferiore a euro 3.000 al netto dell'Iva.
Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta le società dovranno comunicare all'agenzia delle entrate i dati anagrafici dei soci che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa, nonché effettuano qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società (indipendentemente dal fatto che siano stati concessi in godimento ad un corrispettivo inferiore a quello di mercato). La comunicazione dovrà essere effettuata anche con riferimento ai beni per i quali il periodo di imposta precedente è cessato il diritto di godimento (Provvedimento n. 166485 del 16/11/2011). Tale obbligo è solidale tra la società e il socio (nel senso che tale comunicazione potrà essere assolta, in via alternativa dalla società concedente o dal socio).
Attenzione
La nuova norma prevede una applicazione retroattiva e conseguentemente anche fattispecie che sono avvenute precedentemente alla emanazione della norma dovranno essere comunicate.
Infatti il Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 16/11/2011, prot. 166485 ha chiarito che l'obbligo della comunicazioni sussiste anche per i beni per i quali il godimento permane nel periodo di imposta in corso al 17 settembre 2011, così come per i finanziamenti o capitalizzazioni in corso nello stesso periodo.
A cosa serve la comunicazione
La normativa sui "beni di comodo" e l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate è strettamente collegata al nuovo "redditometro" ovverossia lo strumento che permette all'Amministrazione finanziaria di determinare, presumibilmente, il reddito complessivo attribuibile al contribuente persona fisica (soggetto Irpef), in base ad alcuni beni e servizi indicativi di capacità contributiva (immobili, automobili, barche, eccetera), ai sensi dell'art. 38 del DPR 600/73.
GdO 2012;3:8-9
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