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10 Aprile 2025

Rendere le sanzioni disciplinari subito esecutive. Ecco un caso che dimostrerebbe l’inopportunità

di Norberto Maccagno


dente carcerato

Dopo le polemiche nate sul lavoro arretrato della CCEPS (non certo per il mio editoriale, più per la nota del presidente FNOMCeO), nelle scorse settimane il Ministero della Salute ha informato della volontà di riformare la CCEPS e di aver predisposto uno schema di riforma con molte novità. Ne parliamo in questo approfondimento, clicca qui per leggerlo. LINK.    

La più importante sarebbe quella che le sanzioni comminate dagli Ordini siano immediatamente esecutive, in attesa della decisione della Commissione. Quindi, stando a quanto ha informato lo stesso Ministero, un odontoiatra radiato o sospeso dalla propria Commissione di Albo, fin da subito non potrebbe più esercitare in attesa che la CCEPS si pronunci.  

Ma se poi la CCEPS dà ragione all’iscritto sanzionato, chi lo ripagherà non solo del mancato guadagno per il tempo costretto all’inattività, ma anche per i danni d’immagine e tutte le conseguenze della decisione della Commissione d’Albo?  

La casualità che a volte aiuta noi giornalisti nel fare il nostro lavoro, ha fatto sì che nei giorni scorsi una fonte, che tengo anonima, mi ha girato la decisione dell’ottobre 2022 della CCEPS in merito al ricorso di un iscritto ad un Ordine (anche in questo caso non voglio dare indicazioni che possano fare risalire alla fonte) sanzionato con la radiazione nel 2020. Decisione che la CCEPS ha però comunicato alle parti un mese fa, nel marzo 2025.    

La CCEPS ha ribaltato la decisione della Commissione riducendo la sanzione da radiazione a sospensione per un mese. Tra qualche riga vi porto le motivazioni di questa decisione che ribalta (come i voti di Alessandro Borghese nella trasmissione televisiva) quanto stabilito dalla OMCeO nel 2020.    

Prima, sintetizzo la vicenda come riferita dal mio interlocutore e confermata dalle motivazioni lette nella decisione della CCEPS. L’iscritto, sospeso per un anno dall’Ordine per via di una condanna per prestanomismo (e da quanto mi dicono non era la prima) veniva “pizzicato” in studio a lavorare nonostante la sospensione. Le indagini avevano anche portato a raccogliere la deposizione di una paziente che confermava che era stata curata dall’iscritto sospeso. Scatta la denuncia per esercizio abusivo della professione (in quanto sospeso non è più iscritto all’Albo e quindi non può esercitare). L’Ordine apre un nuovo procedimento disciplinare che, come da prassi, sospende in attesa che si concluda la vicenda giudiziaria. Siamo nel 2010.   

L’iscritto viene processato e condannato in primo grado e poi si arriva alla Cassazione che conferma la condanna. Siamo alla fine del 2019. L’Ordine, come da prassi, riapre il procedimento disciplinare e, probabilmente per via dei trascorsi giudiziari dell’iscritto giudicandolo recidivo, decide di radiarlo con la decisione emessa nel gennaio 2020.    

L’iscritto ricorre alla CCEPS sospendendo l’applicazione della radiazione in attesa della decisione della Commissione Centrale degli Esercenti le Professioni Sanitarie che, nell’ottobre 2022, accoglie in parte il ricorso riducendo la sanzione da radiazione a sospensione dall’esercizio per un mese. Decisione depositata nel marzo 2025, ovvero tre anni dopo la decisione presa dalla CCEPS, ovvero 5 anni dopo la presentazione del ricorso, ovvero 15 anni dopo l’apertura del procedimento disciplinare della Commissione provinciale.    

Le doglianze oggetto del ricorso alla CCEPS sono molte, alcune anche interessanti come quella, giudicata dalla CCEPS inammissibile, che tentava di ricusare i componenti della Commissione in quanto anche dirigenti ANDI, Associazione che si era costituita parte civile nel processo contro l’iscritto.    

Motivo principale sostenuto nel ricorso, quello che “La radiazione, quale forma più grave di sanzione disciplinare, appare dunque, a parere della difesa di parte ricorrente, un provvedimento non proporzionato alla gravità della condotta tenuta, consistente in una isolata osservazione del cavo orale della paziente, cui sono poi state prestate successive cure esclusivamente da un altro collega odontoiatra legittimato”.    

E su questo punto la CCEPS sembra dare ragione all’iscritto pur sottolineando come, l’odontoiatra sanzionato, “non abbia indubbiamente tenuto una condotta irreprensibile dal punto di vista deontologico, mostrando quanto meno superficialità”.    

In merito alla gravità della sanzione inflitta, non proporzionata con i fatti, la CCEPS ritiene di condividere il motivo del ricorso. “Nel caso di specie –si legge nella decisione- infatti, le particolari modalità di svolgimento dei fatti così come puntualmente rappresentate nelle sentenze del giudice penale (nello specifico, si dà atto che tutti i pazienti ed i collaboratori escussi, ad eccezione di una paziente, hanno escluso che l’iscritto avesse operato in qualità di odontoiatra successivamente al provvedimento interdittivo), nonché la circostanza per cui si è trattato di evento episodico, pur essendo pacifico che la condotta contestata al ricorrente è certamente un atto medico, ascrivibile alla professione sanitaria odontoiatrica, inducono questa Commissione a valutare favorevolmente la domanda di rimodulazione dell’entità della sanzione disciplinare nei confronti del sanitario, che si ritiene equo rideterminare nella sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per mesi uno”.    

Come per tutte le sentenze, se ne prende atto anche se le due decisioni -radiazione per l’OMCeO, un mese di sospensione per la CCEPS- sono decisamente molto diverse. Però non può sfuggire la considerazione che se fosse stata già in vigore l’annunciata riforma della CCEPS, l’iscritto per 15 anni non avrebbe potuto lavorare per poi vedersi dare ragione.    

Indubbiamente è indecente che un iscritto all’Albo rimanga per 15 anni in attesa di sapere se è colpevole o innocente, ma è anche vero che la riforma anticipata dal Ministero non abbrevia i procedimenti, li rende solo subito esecutivi esponendo i componenti delle Commissioni disciplinari a responsabilità e procedimenti risarcitori improponibili.    

Invece di imporre l’esecutività immediata delle decisioni delle Commissioni senza una possibilità di revisione, sarebbe troppo semplicistico imporre alla CCEPS riunioni più frequenti? Se come abbiamo appreso dal Ministero a febbraio è stato nominato un nuovo magistrato presidente della CCEPS, perché ad oggi la Commissione non si è ancora riunita?    

Da quanto Odontoiatria33 aveva ricostruito, invece di 3-4 riunioni in 4 anni non si potevano calendarizzare riunioni settimanali, non credo la CCEPS sia un istituto volontaristico che si riunisce quando tutti hanno tempo. Magari si sarebbe evitato di accumulare i quasi 900 ricorsi pendenti. E poi se i magistrati sono componenti del Tar Lazio è già subissati di lavoro, la riforma non potrebbe essere quella di trasformare la CEEPS in un organismo giudiziario speciale, come la Commissione Tributaria, con suoi giudici e collaboratori dedicati? L’idea non è mia, me l’ha suggerita una amica avvocato e ovviamente mi sembra sensata, più di rendere tutti colpevoli a prescindere.  


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