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10 Aprile 2019

E-fattura e prestazioni odontoiatriche anche di medicina estetica. Un chiarimento delle Entrate permette di riepilogare

Nor. Mac.

Dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche tra privati. Per quanto riguarda l’applicazione della norma alle fatture riferite alle prestazioni sanitarie in un primo tempo l’esonero all’invio della fattura in formato elettronico allo SDI (Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate) valeva solo per quelle inviate al Sistema Tessera Sanitaria.  

Con un successivo provvedimento il Governo estendeva il divieto di invio al SDI “anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.

Alla luce dei provvedimenti normativi per il 2019 “le fatture riferite a prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI; l’obbligo, invece, sussiste per quelle eseguite a favore di soggetti diversi”. 

A fare la sintesi è l’Agenzia delle Entrate rispondendo ad un interpello posto da uno studio associato odontoiatrico che svolge sia attività medico-dentistica sia prestazioni di chirurgia e medicina estetica, oltre alla commercializzazione di prodotti estetici e alla collaborazione con aziende in ambito di chirurgia e medicina estetica. Le diverse tipologie di prestazioni –si legge- sono rese sia nei confronti di pazienti privati sia di società, enti pubblici o privati e compagnie di assicurazione.

Dopo aver ricordato le norme di legge che regolamentano la materia  (l’articolo 10-bis, Dl 119/2018, e l’articolo 9-bis, comma 2, Dl 135/2018) viene precisato che:  

  • le prestazioni sanitarie fornite a persone fisiche non devono mai essere fatturate elettronicamente via SdI, indipendentemente sia da chi le eroga, sia dall’invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria e sia dal fatto che le spese effettuate risultino detraibili;

  • le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche, fatte salve eventuali eccezioni che riguardano il cedente/prestatore, dovranno essere documentate tramite fattura elettronica via SdI. (per esempio le fatture di collaborazione tra odontoiatria o igienista dentale e studio o quelle emesse dal laboratorio odontotecnico nei confronti dello studio NdR);

  • le vendite di prodotti estetici a persone fisiche seguiranno le regole ordinarie e andranno, di conseguenza, documentate con fattura elettronica via SdI, a eccezione di quelle che sono da comunicare al Sistema tessera Sanitaria in quanto la relativa spesa è detraibile a particolari condizioni. 

Sul tema della fatturazione delle prestazioni di medicina estetica può essere interessante rilegge un nostro approfondimento fatto a seguito di un Congresso sul tema organizzato dall’OMCeO Torino. 

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