Senna (CAO Nazionale): vince la tutela della salute. Una sentenza che conferma quanto da noi sempre sostenuto, ovvero l’inapplicabilità della normativa sul riconoscimento in deroga agli Odontoiatri
Prima della pausa estiva, la questione relativa alla possibilità per i laureati all’estero nelle professioni sanitarie – inclusi medici e odontoiatri – di essere inseriti in un elenco regionale e di esercitare senza iscrizione all’Ordine, era stata nuovamente sollevata dalla CAO di Torino e dall’Ordine delle professioni sanitarie piemontesi, riportando l’attenzione su un tema già controverso soprattutto per quanto riguarda Odontoiatri ed Igienisti Dentali.
Oggi la FNOMCeO ha diffuso la notizia di due sentenze del TAR della Lombardia, “due sentenze gemelle nei contenuti e nelle conclusioni”, che hanno “accolto i ricorsi della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, la FNOMCeO, e dell’Ordine dei Medici di Milano, annullando la delibera con cui, dieci mesi fa, la Regione aveva introdotto una procedura semplificata per autorizzare l’esercizio temporaneo in Italia, con titoli conseguiti all’estero, di alcune specializzazioni mediche, successivamente estesa con un decreto dirigenziale”.
Secondo il TAR, la Regione Lombardia ha esercitato in modo improprio il potere conferitole dalla legge, consentendo l’esercizio della professione senza le necessarie verifiche attitudinali, di competenza e capacità sostanziali previste dalla normativa nazionale, ritenute imprescindibili per la tutela del diritto alla salute sancito dall’articolo 32 della Costituzione.
Come si legge in una nota della FNOMCeO, la delibera impugnata prevedeva che “la procedura di riconoscimento sarebbe potuta avvenire, per alcune specializzazioni, in base a un criterio meramente numerico, potendo prescindere dall’iscrizione a un albo professionale nel Paese di provenienza, che sarebbe stata sostituita da una mera ‘dichiarazione di valore’ vidimata dall’autorità diplomatica o consolare italiana. Si sarebbe fondata su una verifica esclusivamente teorica, che sarebbe andata a buon fine anche in caso di mancata correlazione tra la specializzazione estera e quella italiana, compensando gli anni di specializzazione mancanti con generici anni di anzianità di servizio in ospedale, riconosciuti dal Paese di origine. Si sarebbe tenuto conto, in buona sostanza, solo della conformità della domanda rispetto allo schema generato dalla piattaforma informatica della Regione, senza alcuna previsione di verifica sostanziale della capacità tecnica dei professionisti”.
Nella sentenza, i giudici ricordano che l’art. 15 del d.l. n. 34/2023, nato per fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario, non attribuisce automaticamente ai medici stranieri il diritto al riconoscimento della qualifica professionale in deroga, ma stabilisce al comma 2 che sia “definita la disciplina per l’esercizio temporaneo dell’attività lavorativa di cui al comma 1”, da adottarsi mediante intesa in sede di Conferenza permanente Stato–Regioni”.
Pertanto, osservano i giudici, “ne deriva che il riconoscimento della qualifica non è l’effetto diretto di una norma di rango legislativo, ma è subordinato allo svolgimento di una procedura amministrativa, che presuppone l’adozione di una disciplina ad hoc, comprensiva di provvedimenti attuativi delle Regioni, investite di potere amministrativo nella materia”.
La sentenza – commenta il Presidente della FNOMCeO, Filippo Anelli – mette al primo posto la tutela della salute dei cittadini, in quanto afferma in maniera esplicita il valore della formazione professionale quale presupposto dell’assistenza sanitaria. In particolare, si afferma che la deroga prevista dalla legge riguarda le procedure amministrative mentre restano impregiudicati i requisiti fissati dalle norme europee e nazionali per poter esercitare una professione sanitaria in Italia. Questo, dicono i giudici, a garanzia della idonea tutela della salute e della qualità delle prestazioni sanitarie”. “Le Regioni – spiega – sono tenute alla verifica del percorso formativo dei medici esteri in maniera derogatoria rispetto alle procedure ministeriali, ma non possono fare a meno di verificare la competenza dei medici da reclutare, in aderenza a quanto previsto a livello europeo dalla direttiva qualifiche”.
“In questo senso – aggiunge – il ruolo degli Ordini nel prevedere e realizzare un’uniformità di comportamento dei professionisti, sia sul piano deontologico che su quello formativo, attraverso la formazione continua, viene ulteriormente valorizzato”. “Le perplessità espresse a più livelli – prosegue – dalla FNOMCeO e dagli Ordini sono state ampiamente condivise dalla Magistratura, che ha ribadito i principi costituzionali che sostengono e alimentano il nostro Servizio sanitario nazionale. La Federazione ha infatti agito a tutela dell’interesse della collettività a non essere esposta all’esercizio dell’arte medica da parte di soggetti potenzialmente non qualificati e anche a tutela del diritto dei medici italiani a non subire una disparità di trattamento rispetto ai professionisti esteri”.
“Auspichiamo che si approvi rapidamente – conclude Anelli – così come richiamato anche dalla sentenza, l’accordo Stato- Regioni che renda uniforme la procedura non solo amministrativa ma anche quella sostanziale per il riconoscimento dei titoli esteri e confermiamo la nostra disponibilità come FNOMCeO a collaborare per garantire un esercizio professionale uniforme e di qualità da parte di tutti i professionisti che esercitano in Italia”.
“Vince la tutela della salute – commenta il presidente nazionale della Commissione Albo Odontoiatri Andrea Senna – e viene ribadita la necessità, per garantire questo diritto, di un corretto esercizio della Professione. Corretto esercizio sul quale la FNOMCeO, come Ente sussidiario dello Stato, è tenuta a vigilare, come riconosciuto dai giudici del Tar Lombardia. Questa azione della FNOMCeO a tutela della salute collettiva si ricollega alle analoghe attività della Commissione Albo Odontoiatri nazionale, che più volte e in sedi diverse ha rappresentato l’inapplicabilità della normativa sul riconoscimento in deroga agli Odontoiatri, per i quali non si riscontra peraltro nessuna carenza”.
Photo Credit: FNOMCeO
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