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14 Ottobre 2019

L’accertamento induttivo deve essere motivato dall’Amministrazione Finanziaria

Per la Cassazione non è ipotizzabile ricostruire il redito di un dentista sulla base degli acquisti senza tenere conto della contabilità dello studio


Hai comprato un certo numero di guanti o aspirasaliva:  quindi devi aver visitato tot pazienti. 
Questo sistema di controllo si chiama accertamento induttivo e molte volte è stato utilizzato dall’Amministrazione Finanziaria per contestare ad uno studio odontoiatrico il fatturato dichiarato in un anno. 

Un sistema che per la produzione di beni in serie può risultare probabilmente abbastanza efficacie - ad un tot di materia prima inserito nella macchina, vede la realizzazione di un tot di pezzi- ma rischia di non essere veritiero se lo si applica ad uno studio odontoiatrico considerando i materiali di consumo mono uso odontoiatrici acquistati. Della questione si è recentemente occupata la Corte di Cassazione chiamata a esprimersi sul ricorso proposto da un dentista a cui era stato emesso un avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate che contestava un volume di spese eccessivo (50 mila euro) in funzione del reddito dichiarato. 

E questo, si legge nella sentenza, nonostante il contribuente avesse prodotto tutti i documenti relativi alle spese sostenute. Stando a quanto pubblicato dalla sentenza, “nel contestare la ricostruzione dei maggiori ricavi operata dall'Ufficio e il disconoscimento di spese per euro 49.850,66 riportato nel processo verbale di constatazione e nell'atto impositivo”, il ricorrente aveva “già in corso di accertamento per adesione e, successivamente, nel giudizio di merito, prodotto diversi documenti - che sono stati richiamati in modo specifico nel ricorso per cassazione, in omaggio al principio di autosufficienza (Cass. Sez. U, n. 22726 del 3/11/2011) - volti a dimostrare il sostenimento di costi nell'anno d'imposta oggetto di contestazione il cui esame è stato pretermesso dai giudici di merito”. 

Nella sentenza della Commissione regionale, continua la sentenza, si affermava “che l'accertamento si fonda su un approfondito esame della contabilità del contribuente (fatture di vendita e di acquisto, registri I.V.A. e dei beni ammortizzabili) e che i ricavi dichiarati sono incongruenti rispetto alle ore di attività lavorate ed ai dati risultanti dallo studio di settore e dagli estratti conto bancari”. 

Sempre la Cassazione informa che la sentenza impugnata “fa, inoltre, un generico riferimento agli acquisti per materiali riscontrati dai verificatori e si addiviene alla conferma dell'avviso di accertamento, ma si trascura del tutto l'esame della documentazione allegata dal contribuente (schede di costi, quietanze, riba), prodotta al fine di fornire la prova dei costi contestati dall'Amministrazione finanziaria, pur trattandosi di documentazione rilevante e decisiva che potrebbe condurre ad una diversa decisione della controversia, considerato che detti costi, se sussistenti, devono essere conteggiati ai fini della determinazione del reddito del professionista”. 

Anche per questi motivi la Cassazione ritiene che la sentenza impugnata debba essere “cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, affinché la stessa, cui è demandata anche la regolamentazione delle spese processuali relative al giudizio di legittimità, proceda a nuovo esame alla luce della documentazione prodotta dal contribuente al fine di contestare il «disconoscimento» dei costi operato dall'Agenzia delle Entrate”.  



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