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20 Giugno 2023

AMLA, SIOF e SMILA contro la posizione della CAO sul ruolo autonomo dell’odontologo forense

Non è condivisa la spinta verso l’autonomia per quanto riguarda le valutazioni dei distretti di competenza del laureato in odontoiatria


La posizione espressa dalla CAO nazionale sul rispetto della legge 409/85 in tema di esclusività degli ambiti professionali per i distretti anatomici di competenza, anche per quanto riguarda la medicina legale, non è stata gradita da alcune Società scientifiche e Associazioni di riferimento per quanto riguarda i medici legali. 

La presidente SIOF, dott.ssa Gabriella Ceretti, in una nota inviata al presidente CAO Raffaele Iandolo, “valutato il protocollo da Lei inviato in una riunione ad hoc del Direttivo SIOF”, ritiene che quanto “viene indicato nel protocollo non trova riscontro nelle attuali disposizioni di legge (cfr. L. 24/17, art. 15) e non può di conseguenza trovarci in accordo”.“Pur ribadendo la nostra piena disponibilità collaborativa nei modi e nei termini già più volte indicati –conclude la nota- dopo essermi confrontata con i componenti del Direttivo di Società e con le Società scientifiche a noi affiliate, allo stato attuale mi trovo quindi costretta a comunicarLe che la Vostra proposta di protocollo non può essere condivisa dalla SIOF”. 

Il presidente AMLA prof. Riccardo Zoia, in una nota inviata al presidente Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni prof. Francesco Introna, in merito al tema dell’esclusività di valutazione dei distretti anatomici di competenza e di conseguenza del rischio di incorrere nel reato di esercizio abusivo della professione, esorta la SIMLA ad “un richiamo piuttosto fermo poiché, evidentemente, sfugge, in essa, la storia scientifica, culturale e di impatto sociale e giuridico che la Medicina Legale, attraverso i nostri Maestri e con continuità di azione secolare, ha esercitato sui sistemi che interessano la persona umana sotto il rispetto del Diritto, affermando l’Uomo quale ineludibile unitaria realtà psico-fisica. E’ la Persona nella sua unicità ed unitarietà biologica il difficile campo che il Diritto in tutte le sue applicazioni richiede alla valutazione specialistica medico legale: pensare ai concetti complessi di danno alla salute o di danno biologico con visioni alternative alla loro stessa essenza, in termini di distrettualità anatomica, contraddice un bagaglio scientifico e giuridico consolidato, ineludibile e dalle radici profonde, una giurisprudenza univoca ed un conseguente principio medico legale al quale ci sforziamo di educare i futuri specialisti nella nostra Disciplina”. 

Prof. Francesco Introna, Presidente della Società Italiana di Medicina Legale (SIMLA), che in una lunga nota (la trovate a questo link) sul sito dell’Società scientifica esprime la contrarietà riproponendo le risposte ed i commenti dati da SMILA e da altri autorevoli esponenti della medicina legale al documento CAO.  

Scrive il presidente Introna: “Ci ha meravigliato molto l’assenso e il supporto fornito dall’ANDI alle indicazioni formulate da Iandolo ed il silenzio istituzionale dal PRO.O.F. (Progetto Odontoiatria Forense)”. 

La questione è sempre la paventata possibilità che il medico legale che effettua una visita ai distretti anatomici di esclusiva pertinenza odontoiatrica, possa essere accusato di esercizio abusivo della professione. “Non abbiamo idea di chi possa aver realmente stilato il documento, ma non è immaginabile che il presidente CAO Nazionale, ovvero qualsivoglia Odontologo forense non conoscano significato, limiti ed applicabilità dell’ art.348 del codice penale (esercizio abusivo della professione) paventando terrifiche ripercussioni penali e disciplinari nei confronti di un laureato in Medicina e chirurgia che disponga (attenzione non è scritto attui) attività riservate all’odontoiatra”. E nella nota pubblicata sul sito, fa alcuni esempi di situazioni possibili. 

Poi c’è la questione formazione.  

Il prof. Introna fa notare come “lo specialista in medicina legale è un vincitore di concorso nazionale, formato per quattro anni in selezionate Scuole di specializzazione universitarie, strettamente monitorate dal Ministero. L’Odontologo forense è un odontoiatra che riceverà pure nozioni disparate e diverse di medicina legale, riceverà pure informazioni sui criteri valutativi del danno biologico, ma la sua formazione non è codificata da univoci programmi Ministeriali, è fornita in maniera non univoca da Associazioni per lo più di diritto privato, non soggette al controllo ministeriale”. 

In pratica –dice- abbiamo tanti Odontologi forensi, fra loro differenti, in funzione del Corso di perfezionamento che hanno seguito”.  

Per quanto infarinato di medicina legale possa essere –continua- non ritengo che l’Odontologo forense possa tentare una conciliazione ai sensi del 696 bis su un danno ove quello odontoiatrico ne rappresenti solo una parte, o possa correttamente inquadrare e valutare il danno extrapatrimoniale, il danno parentale,  il danno differenziale, la sofferenza psichica, il danno che deriva da una malattia psichica come il disturbo post traumatico da stress, le concause preesistenti nei diversi ambiti valutativi o entrare nel merito di polizze vita o malattia”. 

Sulla necessità di una collaborazione tra medico legale ed odontoiatra, il presidente SMILA ricorda come “da sempre il medico legale si associa allo specialista di branca odontoiatra ogni qual volta sia prospettato un contenzioso giudiziario per responsabilità professionale odontoiatrica, scegliendo non già l’Odontologo forense, ma l’odontoiatra specialista nella branca in cui si paventa il danno”. 

In ragione della specificità del contenzioso in ambito odontoiatrico -ricorda- la mancata associazione dello specialista di branca odontoiatra sarebbe contro legge, potrebbe rendere nulla la perizia e dar luogo a feroci dibattimenti su argomenti specialistici odontoiatrici sconosciuti al Medico legale. Tutto ciò potrebbe sortire in ipotesi di falso in perizia o di frode processuale da parte di Pubblico Ufficiale (373, 374, CP) con tutte le conseguenze annesse e connesse anche di tipo amministrativo ed ordinistico”. 

Pertanto –continua- stendiamo il velo del silenzio su questo desiderio di autonomia odontoiatrica, anche in ambito valutativo, così maldestramente espresso nella linea politica della CAO Nazionale dal Dr. Iandolo e malamente esplicitato nella proposta di modifica all’ art. 62 del codice deontologico che addirittura è contraria alla legge Italiana”. “L’odontoiatra specialista di branca e il medico legale –conclude la nota del presidente Introna- sono sempre andati d’amore e d’accordo, affrontando per specifiche competenze, professionalità e background culturale, i casi più difficili di responsabilità professionale sia in ambito penale che civile”. 

Continuiamo così, nobilitiamo la figura dell’odontoiatra come anelato specialista di branca, non mortifichiamolo come inoperoso orecchiante delle problematiche di natura medico legale”. 

Auguriamoci tutti che le prossime proposte di modifica del Codice deontologico, i prossimi maxi emendamenti che riguardino la sanità, le linee politiche dei vari gruppi sindacali, associazioni scientifiche o professionali in ambito medico, siano scritte in maniera comprensibile e chiara, da persone competenti, che abbiano una visione ampia e non faziosa del problema e soprattutto che conoscano la Legge e le normative vigenti in Italia”.    


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