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06 Luglio 2023

Muore a seguito di anestesia assistita: le eventuali responsabilità del titolare e del collaboratore

Un tragico fatto di cronaca a Brescia riporta di attualità le responsabilità del titolare di studio e dei collaboratori. Le possibili implicazioni dal punto di vista medico legale ed assicurativo


La notizia del dipendente Rai di Brescia morto a seguito di un intervento di implantologia in sedazione, almeno questa la causa ipotizzata, è stata ripresa dalla stampa locale ma anche dai media nazionali.
Stando alle cronache, l’uomo di 45 anni è stato sottoposto ad un intervento di implantologia con sedazione assistita, presente un anestesista, per l’estrazione di alcuni elementi dentali e l’inserimento contestuale di impianti. Al termine dell’intervento l’uomo ha perso i sensi, è stato trasportato in ospedale dove tre giorni dopo è deceduto.
I carabinieri del Nas hanno sequestrato le cartelle cliniche e la Procura ha aperto un'indagine per capire che cosa sia andato storto ed accertare che tutti i protocolli siano stati rispettati.  

Intanto il titolare dello studio, l’anestesista e l’ASO presenti durante l’intervento, sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo

Ovviamente non è possibile oggi fare ipotesi e neppure commentare l’episodio che rimane un tragico evento, dice ad Odontoiatria33 il dott. Giulio Conti (nella foto), coordinatore del gruppo di esperti in medicina legale odontoiatrica Visione Forense, aggiungendo che “spesso ci si dimentica che l’odontoiatria come la medicina non sia scevra da complicanze anche se si rispettano protocolli e linee guida”. 

Sull’iscrizione al registro degli indagati di tutti gli operatori che sono stati a contatto con il paziente, ASO inclusa, il dott. Conti ricorda che è un atto dovuto in quanto siamo in presenza di ipotesi di reato perseguibile in sede penale, per poter valutare eventuali responsabilità e dare la possibilità agli indagati di accedere agli atti. 

Per quanto riguarda le responsabilità, il dott. Conti ricorda come siano molte le questioni che dovranno essere chiarite a cominciare dal motivo del decesso, se questo sarà stato causato dall’anestesia dovrà essere accertato chi l’abbia somministrata: l’anestesista o l’odontoiatra. Poi si dovrà capire la tipologia dei farmaci somministrati, se sono stati rispettati i protocolli, se lo studio ha attuato tutte le procedure di sicurezza necessarie, etc. etc.  

La letteratura –ricorda Conti- indica come si siano verificati numerosi decessi in sedazione/anestesia generale anche in pazienti non a rischio causati da un mancato rispetto dei protocolli di sicurezza e dei dosaggi”. Sempre in tema di responsabilità, ricorda il coordinatore di Visione Forense, “la legge Gelli-Bianco 24/2017, indica che il titolare dello studio risponde a titolo di responsabilità contrattuale in quanto ha assunto un’obbligazione nei confronti diretta del paziente mentre l’anestesista, che è un collaboratore, risponde del proprio operato a titolo di responsabilità extracontrattuale”. 

La legge Gelli-Bianco -continua- ha inoltre introdotto nel codice penale (con l’art. 590 sexies) una disciplina ad hoc per i reati di omicidio e lesioni personali commessi nell’esercizio della professione sanitaria, relativamente a cui si segnala l’esclusione della punibilità del medico che abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida vigenti o dalle buone pratiche clinico-assistenziali, pur se abbia compiuto un errore esecutivo per imperizia”. 

Su questo punto, sottolinea Conti, sarà fondamentale aver prodotto una completa anamnesi, un dettagliato consenso informato oltre a tutta quella documentazione che possa provare il rispetto dei protocolli operativi e delle linee guida.

 Per quanto riguarda la parte assicurativa, (art. 10, comma 3, legge n. 24/2017) il dott. Conti ricorda che i “professionisti che collaborano presso una struttura sanitaria, pubblica o privata, devono provvedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave; considerando l'art. 9 sempre della L. n. 24/2017 che prevede l’azione di rivalsa nei confronti del professionista, azione che può essere esercitata soltanto laddove l'inadempimento del professionista sanitario sia stato caratterizzato da dolo o da colpa grave entro il termine di un anno dall’avvenuto pagamento”.   


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