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06 Novembre 2014

Quale documentazione si deve conservare per "provare" di aver curato al meglio il paziente. I suggerimenti dell'odontologo forense


In merito alla sentenza del Tribunale di Roma che ha condannato un dentista in quanto non ha potuto documentare la sua opera, abbiamo chiesto un parere a Marco Scarpelli, odontologo forense.

"Tre gli spunti significativi di questa sentenza", ci dice Marco Scarpelli.

"In primis è molto chiara e precisa nel rilevare la ripartizione dell'onere probatorio, sostanzialmente affermando che una volta dimostrato da parte del paziente che quelle prestazioni furono eseguite da quel medico odontoiatra, l'onere di dimostrare che le prestazioni siano state svolte nel migliore modo possibile, grava sul medico secondo i principi cardine del rapporto contrattuale.

Secondo aspetto cardine che viene sottolineato è come tale onere si assolve documentando il caso:  da sempre pensiamo che la documentazione del caso clinico sia strumento principe per rappresentare a posteriori quanto deciso, su quale condizione inziale (fondamentalmente riassunta attraverso immagini radiografiche o altri accessori (modelli, foto etc.) si sia agito, quale l'evoluzione del caso stesso, infine il diario clinico per evidenziare eventuali carenze nella partecipazione al mantenimento post cura da parte del paziente.

Terzo ed ultimo aspetto è relativo all'obbligo di informazione (e relativo consenso) pre cure con segnalazione e discussione delle alternative terapeutiche.

La sentenza riassume quindi tutti gli elementi cardine della gestione del rapporto odontoiatra paziente;  la sua lettura e comprensione dei passaggi cruciali consente all'odontoiatra di adottare una regola clinica tale da scongiurare pressoché del tutto il rischio di contenzioso medico/paziente, in ongi caso di poter rappresentare in modo efficace a posteriori una attendibile ricostruzione dei fatti".

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