Tra il 2001 e il 2008, MM si era sottoposta alle cure del dott. SG che si sono poi rivelate inadeguate, secondo la paziente che ha chiamato in giudizio il professionista.
In particolare, stando a quanto pubblicato sulla sentenza del Tribunale di Roma, le cure avevano interessato l'elemento n. 46 (già trattato da latro odontoiatra), il n. 35 e 37 (in corrispondenza dei quali il dott. SG provvedeva a ripetuti interventi di ricostruzione e di realizzazione di un ponte) e il n. 25.
Nonostante i ripetuti interventi, alcuni dei quali eseguiti a spese del professionista, i fenomeni infiammatori non cessavano costringendo la paziente a rivolgersi ad un altro professionista che ha constatato la perdita degli elementi 35,37 e 46 e l'incongruo trattamento dell'elemento 25. Gli interventi del nuovo professionista costano alla paziente 10 mila euro che si sommano ai 4mila già corrisposti al dott. SG.
Paziente che portando in giudizio SG chiede un risarcimento di 18.622,60 euro per i danni subiti lamentando, oltre al fallimento della cura, il fatto che le cure erano avvenute senza "una adeguata informativa sulla natura dei trattamenti e sulle aspettative di successo nonché sull'esistenza di eventuali alternative di cura".
Durante il procedimento il professionista, assistito dai legali della propria compagnia assicurativa, si difendeva ritenendo la richiesta danni "infondata in considerazione della situazione alquanto pregiudicata della paziente, anche a causa di inefficaci interventi di altri professionisti, e che le cure praticate erano adeguate, tanto più in considerazione del requisito di limitata invasività e di costo contenuto, sempre richiesto dalla paziente".
Professionista che, però non produce cartella clinica e consenso informato.
Il giudice ha acquisito il parere di un Ctu medico legale che stabilisce nel 50% la responsabilità del professionista e l'esiguità del danno biologico.
Giudice che ritiene il professionista colpevole condannandolo a risarcire la paziente con la somma di euro 5.000 euro oltre interessi legali ed il pagamento delle spese processuali.
Per il giudice il medico, quando chiamato in causa, ha "l'onere dì provare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente e che il mancato perseguimento del risultato sia stato determinato da un evento imprevedibile e imprevisto", cosa che il dentista non ha potuto fare.
Sull'argomento leggi anche:
6 Novembre 2014: Quale documentazione si deve conservare per "provare" di aver curato al meglio il paziente. I suggerimenti dell'odontologo forense
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