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28 Giugno 2011

Su verifica fiscale, finanziamenti in leasing, retroattività degli studi di settore le Entrate chiariscono

di Norberto Maccagno


Come ogni anno l’Agenzia delle Entrate raccoglie in una circolare (28/E) i quesiti che la stampa specializzata gli pone durante gli incontri organizzati durante l’anno. Risposte che indicano come l’Agenzia interpreta le norme su vari temi. Di seguito alcuni pareri che possono essere utili per il dentista libero professionista.


Verifica: quale strumento può utilizzare l’amministrazione finanziaria?
Lo strumento accertativo che si basa sulle spese di qualsiasi genere sostenute nel periodo d’imposta, l’accertamento sintetico e quello fondato “sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza, il redditometro, non possono essere utilizzati insieme per accertare il reddito presunto del contribuente. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate con la circolare 28/E del 21 giugno scorso.
“La scelta dello strumento da utilizzare” spiegano dalle Entrate “non necessariamente deve essere effettuata a monte ma, in ragione della fattispecie concreta, potrà essere effettuata successivamente in base alle risultanze istruttorie”.


Accertamento sintetico in caso di finanziamento: si considerano le rate o l’intero importo?
Qualora l’acquisto di un bene di natura patrimoniale avvenga tramite finanziamento (mutuo, leasing etc), ai fini dell’accertamento sintetico, si rileveranno soltanto le quote o i canoni pagati nell’anno e non l’intero valore del bene.
Secondo il parere delle Entrate, “in presenza di acquisto di un bene di natura patrimoniale effettuato tramite finanziamento ai fini dell’accertamento sintetico, ex art. 38, IV comma, D.P.R. n. 600 del 1973, vengono rilevate solamente le quote o i canoni pagati nell’anno che andranno ad aggiungersi alle altre spese sostenute nel corso del periodo d’imposta esaminato”.


Ravvedimento operoso: possibile la rateizzazione?
Il ravvedimento operoso è la possibilità per il contribuente di regolarizzare i versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarità beneficiando di una riduzione delle sanzioni.
In merito alla possibilità di “rateizzare” le sanzioni, già comunque ridotte, l’Agenzia delle Entrate ricorda che “con l’art. 1, comma 20, lett. a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Finanziaria 2011 o patto di stabilità 2011 – 2013) sono state aggiornate, a far data dal 1° 27 febbraio 2011, esclusivamente le percentuali di riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento operoso che, introdotto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, consente ai contribuenti, a determinate condizioni e con specifici limiti, di sanare spontaneamente le violazioni, gli errori e gli illeciti commessi nell’applicazione della norme”.
Resta quindi preclusa, come già precisato dalla circolare n. 192/E del 23 luglio 1998, la possibilità di rateizzare il pagamento delle somme dovute a titolo di ravvedimento entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta nel quale è stato commessa la violazione.


Studi di settore: possibile utilizzo retroattivo?
Le versioni evolute degli studi di settore entrate in vigore per gli anni 2008 e 2009, comprensive quindi dei correttivi anti-crisi, non possono essere utilizzate in chiave retroattiva per eventuali accertamenti su annualità pregresse. Per le Entrate, quindi, l’utilizzo retroattivo degli studi in parola, integrati dagli interventi correttivi apportati, come chiarito nelle circolari n. 29/E del 18 giugno 2009 e n. 34/E del 18 giugno 2010, non è ammissibile in quanto non idoneo a stimare correttamente la capacità dell’operatore economico di produrre ricavi o compensi per annualità diverse da quelle per le quali si è verificata la specifica congiuntura.
Al contrario, motiva l’Agenzia delle Entrate, le risultanze degli studi di settore approvati in evoluzione con i decreti 23 dicembre 2008 e 12 marzo 2010, non comprensivi quindi dei successivi interventi correttivi, potranno essere utilizzate, come in precedenza evidenziato, anche per i periodi precedenti a quello di evoluzione.

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