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15 Marzo 2010

I fondi integrativi visti dalla professione odontoiatrica

di Norberto Maccagno


Nel mese di gennaio tramite il sito www.odontoiatria33.it dopo tanti dibattiti sull’argomento, abbiamo voluto organizzare un sondaggio sul gradimento da parte della categoria verso i fondi integrativi. Premettiamo che non era nostra intenzione ottenere dei risultati statisticamente rilevanti non potendo decidere a priori il campione degli odontoiatri coinvolti. Detto questo, pensiamo che le risposte possano dare un’indicazione di come la professione la pensi sull’argomento. Per due settimane attraverso la newsletter odontoiatria33 Informa, inviata agli utenti registrati al sito e, quindi, al circuito Medikey, abbiamo posto due domande a risposta guidata: “L’avvento dei fondi integrativi nel settore odontoiatrico la preoccupa?” e “I fondi integrativi offriranno più prestazioni odontoiatriche. Si convenzionerebbe anche se questo dovesse comportare l’accettazione delle condizioni imposte dal gestore del fondo?”. Della prima domanda, la maggioranza (40,4%) pensa che l’avvento dei fondi integrativi dequalificheranno la professione, mentre il 27,7% ritiene, invece, che rappresenteranno un’opportunità. Decisamente alto - circa un terzo degli odontoiatri che hanno risposto - coloro che ammettono di non conoscere adeguatamente la questione. Alla domanda che puntava a capire se i dentisti aderirebbero o no ai fondi integrativi, notiamo come sia più l’opportunità che una motivazione idealistica a guidare la scelta. Il 57% si è infatti dichiarato possibilista: “dipende dalle condizioni economiche proposte”. Ad accettare incondizionatamente, l’11,1%, mentre coloro che a prescindere non accetteranno costituiscono il 30,6%.

Che cosa sono i fondi integrativi

I fondi integrativi, “definiti” nel 1992, vengono ufficializzati con la riforma Bindi attraverso il Dlgs n. 229/1999, con il quale si definisce la loro natura integrativa e complementare rispetto al Servizio sanitario nazionale (Ssn). Nascono, quindi, per integrare le prestazioni non coperte dal Ssn e in particolare dai Livelli essenziali di assistenza (Lea). Dopo anni di stallo, con la Finanziaria 2008, all’articolo 1 comma 198, i fondi diventano operativi introducendo alcune novità tra le quali gli oneri deducibili dal reddito, i contributi che salgono fino a un massimo di euro 3.615,20 a patto che i fondi per almeno un 20% eroghino anche prestazioni per le cure odontoiatriche, protesica inclusa. Il Governo Berlusconi ratifica tra i primi provvedimenti il decreto Turco, approvando i primi regolamenti attuativi.

GdO 2010; 4

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