Sulla sicurezza delle cure e compresenza l’Associazione porta i dati e le valutazioni giuridiche che confuterebbero il parere dei Giudici
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche n. 752 del 1° giugno 2026 ha respinto il ricorso promosso dalla Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP contro alcune disposizioni della normativa regionale marchigiana sulle autorizzazioni sanitarie, confermando l’obbligo di compresenza dell’odontoiatra durante le sedute dell’igienista dentale.
Come U.N.I.D. — Unione Nazionale Igienisti Dentali, associazione nazionale tecnico-scientifica riconosciuta dal ministero della salute e rappresentativa della categoria, riteniamo doveroso analizzare questa pronuncia punto per punto, alla luce dei dati clinici disponibili, del quadro normativo vigente e del nostro Codice Deontologico. La sentenza è circoscritta alla Regione Marche e non costituisce automaticamente un vincolo per le altre regioni italiane. Ma le sue motivazioni chiamano in causa principi che riguardano l’intera professione, e non possiamo tacere.
1. “La compresenza è necessaria per garantire la sicurezza del paziente”. Questa è la tesi centrale della sentenza. La risposta è nei dati.In sei anni di attività, su oltre 10.000 igienisti dentali iscritti all’Albo — il primo periodo statisticamente analizzabile dall’istituzione dell’Albo professionale — i sinistri aperti sono stati pari allo 0,32% della categoria. Tutti di lieve entità. In nessun caso si è resa necessaria la gestione di un’emergenza medica che richiedesse l’intervento di un odontoiatra o di altro personale sanitario esterno.
Zero emergenze in sei anni su 10.000 professionisti*. Non è un’opinione: è aritmetica
Va inoltre ricordato che gli igienisti dentali hanno obblighi di legge e competenze certificate per la gestione degli imprevisti durante le sedute — BLSD incluso. La sicurezza del paziente è già garantita dalla formazione e dalla responsabilità professionale dell’igienista stesso. Invocare la compresenza obbligatoria per gestire emergenze che nei dati non esistono non è tutela del paziente — è una giustificazione che non regge all’esame dei fatti.
2. “L’autonomia professionale non coincide con l’autonomia organizzativa”. La sentenza distingue tra autonomia professionale — riconosciuta — e autonomia organizzativa — negata. Una distinzione che, a nostro avviso, tradisce una contraddizione interna profonda.Il nostro Codice Deontologico è esplicito: l’esercizio della professione si fonda sull’autonomia tecnico-professionale, sull’indipendenza del giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale. L’igienista dentale ha il dovere di difendere la propria autonomia da condizionamenti.
Un professionista a cui il Codice Deontologico impone di difendere la propria autonomia non può essere costretto per legge a dipendere dalla presenza fisica di un’altra figura. L’autonomia professionale senza autonomia organizzativa è un’autonomia svuotata di significato: riconosciuta sulla carta, negata nella pratica.
Il Codice Deontologico degli Igienisti Dentali, approvato il 31 dicembre 2024 dal Consiglio Nazionale della FNO TSRM e PSTRP, riconosce esplicitamente che il professionista opera con competenza e autonomia, assicurando la sicurezza delle cure. Non esiste nel Codice alcun riferimento alla necessità di una presenza esterna per garantire tale sicurezza — perché quella sicurezza è già intrinseca alla preparazione e alla responsabilità dell’igienista dentale.
3. “L’odontoiatra può eseguire le prestazioni di igiene orale”. La sentenza precisa che le prestazioni di igiene orale non sono riservate esclusivamente agli igienisti dentali. Anche questo argomento, a nostro avviso, è a doppio taglio.
Se l’odontoiatra può fare igiene, per quale ragione l’igienista non può operare autonomamente nella prevenzione? La logica della specializzazione — che la medicina moderna persegue in ogni ambito — indica esattamente il contrario: un professionista che dedica tutta la sua formazione, il suo aggiornamento continuo e la sua pratica quotidiana esclusivamente alla prevenzione orale offre al paziente un livello di qualità che non può essere equiparato a chi pratica un’odontoiatria generalista. Non è una questione di competenza — è una questione di focus e di dedizione esclusiva.
4. “Il modello è quello della collaborazione funzionale, non della subordinazione gerarchica”. Su questo punto siamo, almeno in teoria, d’accordo con la sentenza. Collaborazione funzionale tra professionisti è esattamente il modello che sosteniamo. Ma la collaborazione vera si costruisce tra pari — non tra un professionista autonomo e la sua ombra obbligatoria.
Il fisioterapista collabora con l’ortopedico senza che questi debba essere fisicamente presente durante la seduta riabilitativa. Il logopedista collabora con il neurologo o altro specialista senza compresenza obbligatoria. Il podologo, il dietista, l’educatore professionale — nessuna di queste figure sanitarie, con profili di rischio clinico analoghi o in certi casi superiori, è soggetta all’obbligo che la sentenza impone agli igienisti dentali.
Questa incoerenza normativa non ha giustificazione clinica nei dati disponibili. Riteniamo che modelli, concezioni e visioni professionali di stampo (immotivatamente) conservatore, non aggiornati all’evoluzione della formazione universitaria e delle evidenze scientifiche, possano influenzare interpretazioni normative che penalizzano la categoria e, in ultima analisi, i cittadini che da essa dipendono per la propria salute orale.
Le conseguenze concrete per i professionisti e per i cittadini
L’obbligo di compresenza non è solo una questione di principio. Ha ricadute pratiche immediate sulla vita professionale degli igienisti dentali e sull’accesso dei cittadini alla prevenzione.
Se l’odontoiatra è assente per malattia o per ferie, l’igienista deve sospendere la propria attività? Se riduce i giorni di presenza, si riduce automaticamente anche la disponibilità di sedute preventive per i pazienti? La prevenzione richiede continuità e programmazione: ogni interruzione si traduce in un danno concreto per la salute del paziente, in particolare per le fasce fragili e per i soggetti con patologie sistemiche correlate alla salute orale.
Siamo liberi professionisti per legge, ma dipendenti per sentenza. Paghiamo le tasse come imprenditori, ma non abbiamo i diritti di un professionista autonomo. Questa contraddizione non è sostenibile.
La nostra posizione e la richiesta al Legislatore
Come U.N.I.D., confermiamo il nostro impegno a tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della professione, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, e valuteremo ogni iniziativa nelle sedi competenti — giurisdizionali e istituzionali — per promuovere una corretta interpretazione delle norme, coerente con le leggi di riforma e con la piena dignità della professione.
La sentenza del TAR Marche interpreta restrittivamente il quadro normativo attuale. Ma la norma stessa può — e deve — essere aggiornata alla realtà della professione nel 2026: una categoria laureata, autonoma, responsabile, ordinata, con un Codice Deontologico che le impone di difendere la propria autonomia, con un tasso di sinistrosità dello 0,32% e zero emergenze in sei anni. Una categoria che non chiede privilegi, ma il riconoscimento di ciò che già è: un presidio fondamentale di salute pubblica.
Ci rendiamo disponibili a un confronto costruttivo con il Ministero della Salute, le Regioni e tutte le parti interessate per definire modelli organizzativi che valorizzino le competenze di tutti i professionisti, nel superiore interesse della salute dei cittadini.
Prevenzione e cura non sono in competizione. Sono due facce della stessa missione: la salute del paziente. Ma la collaborazione vera si costruisce tra pari. Collaborazione non è subordinazione.
Dott. Maurizio Luperini Presidente Nazionale U.N.I.D.
Dott.ssa Stefania Piscicelli Past Vicepresidente Nazionale U.N.I.D.
* (Fonte: dati presentati da Marco Gariglio, Consulente assicurativo FNO TSRM e PSTRP, al Convegno della Commissione Albo degli Igienisti Dentali — Roma, 6 giugno 2026)
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