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13 Marzo 2015

Abusivismo è un reato "non punibile". Il Governo introduce l'articolo di non punibilità per i reati lievi. Sarà il giudice a decidere se punirli penalmente


Il Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha approvato in via definitiva lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m) della legge 28 aprile 2014, n. 67.
Il provvedimento recepisce le proposte elaborate dalla commissione ministeriale Palazzo in tema di revisione del sistema sanzionatorio e per dare attuazione alla legge 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie oltre ad alcune specifiche indicazioni espresse dalle Commissioni parlamentari.

Il principio alla base delle nuove norme, spiegano da palazzo Chigi, "prevede che quando l'offesa sia tenue e segua ad un comportamento non abituale lo Stato possa demandare alla sede civile la relativa tutela. La risposta sanzionatoria dovrà quindi tener conto dell'entità dell'offesa, delle circostanze del fatto, della personalità dell'autore e della natura del bene tutelato"

Il decreto innesta un nuovo articolo, il 131 bis nel Codice, per escludere da punibilità i reati sanzionati fino a 5 anni di reclusione, a due condizioni: quando l'offesa è di scarsa gravità e quando la condotta non è abituale.

E per i reati per esercizio abusivo di una professione medica?

Stando al testo presentato, ed a quanto uscito dalle discussioni nelle varie Commissioni chiamati a dare un parere sulla bozza, i reati punibili secondo l'art. 348 del c.p. rientrano tra quelli non punibili, anche se spetterà al giudice decidere in base a:

• la particolare tenuità dell'offesa, che implica una valutazione sulle modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo;
• la non abitualità del comportamento dell'autore (che non deve essere un delinquente abituale, professionale o per tendenza, né aver commesso altri reati della stessa indole).
Molti commentatori hanno evidenziato come ci sia una sostanziale differenza tra fingersi commercialista oppure medico. Differenza che, però, dovrà essere colta dal giudice.

"Solo a seguito di un accertamento rigoroso di tali condizioni da parte del giudice -precisa una nota del Governo- lo Stato rinuncerà ad applicare una pena per attuare una tutela risarcitoria e/o restitutoria tipicamente civile".

Considerando, anche, che la Commissione Giustizia della Camera continua a tenere in stallo il Ddl Marinello sull'abusivismo, finti dentisti e prestanome continuano a dormire sonni tranquilli.

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