Per capire e meglio rispettare la deontologia professionale può risultare utile agli iscritti di un Albo conoscere come il proprio Ordine interpreta i comportamenti sulle materie di pertinenza e questo può essere fatto attraverso la consultazione delle decisioni disciplinari. Ma se questo è possibile per alcuni ordini, non lo è per medici e dentisti: le sentenze delle Commissioni ordinistiche non sono infatti pubbliche. Va un po’ meglio, quanto a trasparenza, con il Cceps, la Commissione centrale esercenti delle professioni sanitarie, che, seppur con un anno e mezzo di ritardo, ha recentemente pubblicato sul sito del ministero della Salute i massimari delle sentenze del 2008.
Vale la pena allora cercare di cogliere attravero il documento qualche utile consiglio per l’esercizio della professione. Il testo è suddiviso in quattro aree d’interesse (albi professionali, disciplina, elezioni e ricorsi alla Commissione centrale). Di particolare interesse per gli odontoiatri sono le sentenze che riguardano l’esercizio abusivo della professione e le norme in materia di pubblicità. Ecco di seguito qualche estratto.
Esercizio abusivo della professione
Prestanome: attenuanti se è la prima volta
È legittimo il provvedimento con cui viene irrogata la sanzione della sospensione prevista dall’articolo 40 del Dpr 221/1950, in misura pari a un terzo del massimo edittale, in luogo dell’interdizione prevista dall’articolo 8 della legge 175/1992, ove l’Ordine tenga conto dell’elemento soggettivo e di circostanze attenuanti quali occasionalità dell’evento e assenza di precedenti.
Sentenza n. 84, 15 dicembre 2008.
Perché vi sia abusivismo da parte dell’odontotecnico basta un solo intervento
Il sanitario deve porre in essere tutte le misure idonee a evitare ogni commissione tra l’attività dell’odontoiatra e quella dell’odontotecnico, in modo da scongiurare il compimento di atti illeciti da parte di persona non abilitata all’esercizio della professione odontoiatrica. Laddove risulti invece che il sanitario, pur avvertito dell’effettuazione di prestazioni odontoiatriche da parte del collaboratore non abilitato, non abbia osservato gli accorgimenti necessari a far venir meno l’abusivismo, lo stesso - in quanto titolare dello studio - è responsabile sotto il profilo squisitamente deontologico. Invero, ai fini dell’accertamento di tale responsabilità, non è necessario - a differenza delle fattispecie di cui all’articolo 348 C.p. e dell’articolo 8 della legge 175/1992 - che vi sia una attività abusiva svolta in modo continuativo con la copertura, protezione o omissione di sorveglianza da parte del professionista, ma è sufficiente anche una sola invasione di campo da parte del non abilitato.
Sentenza n. 96, 15 dicembre 2008
Titolare responsabile, se l’igienista dentale effettua prestazioni odontoiatriche
L’accertamento, a seguito di ispezione dei Nas presso uno studio dentistico, dell’avvenuta esecuzione di attività odontoiatriche da parte di igienisti dentali fa scaturire in capo al professionista sanitario una responsabilità per condotta omissiva, concretantesi in scarsa vigilanza. Al riguardo, ai fini dell’agevolazione colposa dell’esercizio abusivo della professione non è richiesta continuità nell’attività contestata, essendo sufficiente la semplice invasione di campo da parte di soggetti non abilitati, mentre l’archiviazione del procedimento penale aperto sui fatti in esame nel procedimento disciplinare nulla toglie o aggiunge alla valutazione che l’Ordine professionale è tenuto a compiere sulla violazione di norme deontologiche.
Sentenze nn. 84 e 96, 15 dicembre 2008
È infondato il ricorso se è stato provato che il prestanome ha agevolato l’esercizio abusivo
È da ritenere sussistente il dolo specifico di cui all’articolo 8 della legge n. 175/1992 qualora il ricorrente sia stato sanzionato per non aver impedito che, all’interno del proprio studio, avesse luogo l’esercizio abusivo della professione di odontoiatra da parte di un odontotecnico, e ciò sulla scorta della documentazione posta a base del procedimento penale a carico dello stesso. In tali casi non è infatti applicabile il principio di cui alla sentenza della corte di Cassazione n. 834/2007, con cui è stata ritenuta illegittima la sanzione irrogata nei confronti di un sanitario cui era imputabile la mera previsione dell’evento (esercizio abusivo della professione odontoiatrica) e non già la piena consapevolezza di quanto accadeva nello studio professionale, agevolando l’esercizio medesimo tramite una vera e propria divisione di compiti da parte dei citati sanitari nel compimento di atti o interventi odontoiatrici sul medesimo paziente. Risulta quindi pienamente provato l’elemento soggettivo dell’illecito commesso dal sanitario il quale, nella veste di direttore di una struttura sanitaria, non solo nulla ha fatto per impedire l’esercizio abusivo della professione, ma anzi ha consentito tale condotta.
Sentenza n. 95, 15 dicembre 2008
Per il titolare dello studio il mancato controllo è un’aggravante
È infondato il gravame con cui il sanitario, invocando l’eccezionalità delle circostanze in cui è avvenuto il fatto (cure eseguite da persone non abilitate), lamenta l’eccessiva severità della sanzione, non potendosi egli giustificarsi con il mancato controllo sulle prestazioni compiute nel proprio studio.
Sentenza n. 102, 15 dicembre 2008.
La scarsa vigilanza deve essere provata
Merita accoglimento il ricorso fondato sulla presenza, nel provvedimento dell’Ordine, dei requisiti della fattispecie di cui all’articolo 8 della legge n. 175/1992, che richiede il cosiddetto dolo specifico non provato nel corso del procedimento disciplinare, quando dall’esame del quadro probatorio non possa ritenersi ragionevolmente dimostrato che il sanitario ha scarsamente vigilato sull’attività dell’odontotecnico, non rinvenendosi né in dichiarazioni testimoniali, né in verbali Nas, alcun favoreggiamento intenzionale per l’abusivismo dell’odontotecnico.
Sentenza n. 64, 27 ottobre 2008.
L’assenza di misure per evitare l’abusivismo è sufficiente a costituire illecito disciplinare
Il codice deontologico, per l’ipotesi di agevolazione dell’attività professionale abusiva, prevede
uno specifico illecito disciplinare. Quindi, per quanto attiene alla qualificazione del fatto da parte dell’Ordine, la stessa appare corretta qualora la mancanza disciplinare imputata al sanitario non sia stata inquadrata nella fattispecie di cui all’articolo 8 della legge 175/1992, che richiede la sussistenza del cosiddetto dolo specifico, bensì in quella di cui all’articolo 67 dell’allora vigente codice deontologico. Tale disposizione necessita, per ritenersi configurabile, di un semplice profilo colposo, quale una scarsa vigilanza da parte del sanitario che non abbia posto in essere misure idonee a evitare che terzi possano esercitare abusivamente la professione.
Sentenza n. 71, 27 ottobre 2008
Anche la negligenza è elemento colposo per il Codice deontologico
Qualora non sia provata la sussistenza, nel comportamento del sanitario, del cosiddetto dolo specifico, e cioè dell’intenzione di permettere o comunque agevolare l’esercizio abusivo della professione odontoiatrica, in violazione dell’articolo 8 della legge 175/1992, si può configurare soltanto un profilo di negligenza e insufficiente vigilanza da parte dell’incolpato.
Comunque, l’elemento della colpa è necessario e sufficiente per ritenere sussistente la responsabilità disciplinare del sanitario, che deve porre in essere tutte le misure idonee a evitare il compimento di atti illeciti da parte dell’odontotecnico, onde evitare commistione tra l’attività dell’odontoiatra e quella di persone non abilitate all’esercizio della professione. Ciò posto, la sanzione disciplinare irrogata in tali circostanze va ricondotta alla diversa fonte normativa di cui al Codice deontologico e, di conseguenza, rideterminata nella sua entità ove sia ravvisabile l’elemento soggettivo colposo, nella forma della scarsa vigilanza, scarsa attenzione e negligenza.
Sentenza n. 83, 15 dicembre 2008
L’Ordine emette sanzioni anche se il procedimento penale è stato archiviato
In virtù del principio della separatezza dei giudizi penale e disciplinare, è legittimo il provvedimento fondato su elementi (quali quelli emersi dall’ispezione dei Nas e dalle dichiarazioni rese dalla paziente) acquisiti nel procedimento penale, ancorché conclusosi con l’archiviazione dell’inquisito. Infatti, l’assenza di un rilievo penale non esclude la possibilità di sanzionare sotto il profilo deontologico la condotta del sanitario, il quale abbia agevolato, in qualità di direttore sanitario responsabile di uno studio dentistico, l’esercizio abusivo della professione medica odontoiatrica a soggetto privo della necessaria abilitazione professionale, omettendo di denunziare le irregolarità riscontrate.
Sentenza n. 52, 30 giugno 2008
Pubblicità e comunicazione al paziente
Fondamentale comunicare in modo chiaro con il paziente
Non è corretto il comportamento del sanitario che, a causa di proprie difficoltà comunicative, assuma atteggiamenti incompatibili con l’esigenza di ascoltare e parlare con i pazienti, tenendo in giusto conto il livello culturale e le capacità di comprensione degli assistiti, verso i quali il medico deve sempre adoperarsi per fornire un’informazione corretta e comprensibile.
Infatti, non va intesa l’attività medica come mera esecuzione tecnica di accertamenti diagnostici, con l’unica preoccupazione di individuare la malattia senza tenere in alcun conto la persona del malato, il rispetto della cui dignità rappresenta per il medico un dovere deontologico fondamentale.
Sentenza n. 68, 27 ottobre 2008
Nelle informative agli assistiti è d’obbligo la trasparenza
Sono da ritenersi fuorvianti le indicazioni per il pubblico, che non è in possesso di competenze tecniche sufficienti per valutare se si tratta di specialità ufficiali o di improbabili denominazioni attribuite al di fuori di qualsiasi ufficialità, qualora la dicitura riportata sulla carta professionale e sul ricettario non solo è contraria ai principi di chiarezza e trasparenza (per esempio, il riferimento a “programmi chirurgici”), ma non è autorizzata (l’autorizzazione prodotta non si riferisce infatti ai predetti programmi chirurgici), né accompagnata dal nominativo e dal titolo del responsabile di ciascuna branca specialistica. Ciò si pone in aperto contrasto con l’articolo 4 della legge n. 175/1992 in tema di pubblicità sanitaria, non potendosi ritenere conseguita la finalità della informativa ai pazienti sulle terapie adottate.
Sentenza n. 74, 27 ottobre 2008
Informare sugli orari dello studio non è una forma di pubblicità
Non sussiste l’illecito di pubblicità sanitaria non autorizzata e non autorizzabile quando oggettivamente manchi la finalità pubblicitaria contemplata dalla legge 175/1992, ovvero quando il presunto materiale pubblicitario consista in una copia unica di un’informativa rivolta all’utenza sugli orari osservati dallo studio medico, consegnata al titolare della farmacia del paese in cui l’unico studio presente sia proprio quello del sanitario.
Sentenza n. 44, 30 giugno 2008
Non c’è buona fede se la carta intestata riporta titoli non conseguiti
È infondata la tesi del ricorrente secondo cui non vi sarebbe stata volontà di ingenerare nei pazienti falso affidamento connesso a titoli non conseguiti, potendosi la buona fede del sanitario dedursi dall’uso della carta intestata di cui trattasi anche nei rapporti con l’Ordine. Infatti, l’uso della carta intestata determina infrazione deontologica per il solo fatto che essa sia uscita dallo studio del professionista, prescindendo dal fatto che destinatari ne siano utenti, colleghi o l’Ordine di appartenenza, e apparendo quanto meno singolare, oltre che non provato, il fatto che la carta intestata recante la denominazione non veritiera sia utilizzata esclusivamente per il ricettario interno dello studio e per le comunicazioni con l’Ordine.
Sentenza n.26, 30 giugno 2008
Distribuire volantini è concorrenza sleale
Integra gli estremi dell’illecito di concorrenza sleale (condotta sanzionata dal Codice deontologico) la distribuzione di un volantino indirizzato genericamente alle famiglie, nel quale si sottolinei la possibilità di essere informati sui servizi offerti dalla struttura in occasione di una visita gratuita, con l’invito a fruire di una prestazione di igiene orale a costo contenuto, nonché dell’omaggio di un kit di igiene orale abbinato alla consulenza. Infatti, anche accedendo alla tesi del ricorrente, per cui tale attività - non essendo riservata al medico - ben potrebbe essere stata svolta da terzi, la distribuzione di omaggi è deontologicamente illecita se, nello stesso volantino pubblicitario che la promuove, essa viene ricollegata alla prenotazione di una visita odontoiatrica e, a seguito dell’effettuazione di tale visita, alla effettuazione della relativa consulenza medica, attività queste certamente riservate al medico.
Sentenza n. 56, 30 giugno 2008
Nei giudizi sugli spot in sanità si deve tenere conto della legge Bersani
Appare congruo tenere conto delle novità introdotte dalla legge n. 248/2006 in materia di pubblicità sanitaria, ora consentita in maniera più ampia che nel passato (legge n. 175/1992), ai fini della valutazione del comportamento del sanitario dal punto di vista del suo disvalore deontologico.
Sentenza 46, 30 giugno 2008
Anche in tema di pubblicità il direttore sanitario è responsabile di omessa vigilanza
Come da pacifica giurisprudenza della Commissione centrale, la carica di direttore sanitario di un poliambulatorio comporta obbligo di vigilanza sulla struttura mediante un comportamento che sia teso a predisporre tutte le misure, passive e attive, affinché non si verifichino violazioni di norme, anche deontologiche; tale vigilanza non può limitarsi a verificare la correttezza del materiale informativo predisposto e distribuito.
Inoltre, l’omessa vigilanza è disciplinarmente rilevante anche se fondata su un elemento soggettivo colposo e non doloso: quindi, le difese del ricorrente che affermi di non conoscere le norme sulla pubblicità sanitaria e di non aver avuto notizia dell’iniziativa pubblicitaria da parte della direzione amministrativa della struttura, non possono sottrarlo all’esercizio dell’azione disciplinare.
Sentenza 56, 30 giugno 2008
GdO 2010;7
Copyright © Riproduzione vietata-Tutti i diritti riservati
Trovare soluzioni e risposte complete alle problematiche della clientela non è solo uno slogan, ma una costante che da oltre 40 anni anima il Gruppo Norblast, realtà...
interviste 15 Marzo 2017
In vista del Congresso della Digital Dental Academy che si terrà a Parma il 24-25 marzo dopo aver sentito Roberto Spreafico e Massimo Nuvina abbiamo sentito Franco Brenna (nella foto), un...
interviste 10 Marzo 2017
Walter Devoto, libero professionista in Sestri Levante (Ge) è sicuramente un "esperto" in tema di odontoiatria estetica: membro della Academy of Operative Dentistry, socio attivo della...
interviste 08 Marzo 2017
Sabato prossimo, 11 marzo presso il palazzo Pirelli di Milano, il Sindacato Italiano Assistenti di Studio Odontoiatrico celebrerà il suo Congresso nel decennale della costituzione.Una...
interviste 01 Marzo 2017
Nei giorni scorsi il presidente della CAO di Roma, Brunello Pollifrone (nella foto), è stato convocato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a seguito della sua denuncia...
cronaca 15 Gennaio 2025
Con lui condannato anche il direttore sanitario e la moglie del diplomato odontotecnico che si spacciava per dentista
cronaca 05 Novembre 2024
La Guardia di Finanza fa visita ad un laboratorio per una verifica fiscale e trova il titolare mentre cura una paziente
cronaca 15 Ottobre 2024
Per la Guardia di Finanza dal 2016 avrebbe incassato 700 mila di euro, in nero
Il finto dentista era già stato condannato per un’altra vicenda di abusivismo. Ora dovrà risarcire il paziente con 40 mila euro
cronaca 30 Settembre 2024
Un igienista dentale, il figlio e tre medici condannati a pene che variano da 6 anni fino a 7mesi di reclusione, anche per associazione a delinquere
O33parodontologia 21 Settembre 2022
In uno studio italiano pubblicato sul Journal of Periodontology, gli autori hanno valutato l'associazione tra l’assunzione di una dieta mediterranea e il livello di attività fisica con lo stato...
di Lara Figini
O33ortodonzia-e-gnatologia 15 Giugno 2020
Il bruxismo notturno (SB) è un’attività muscolare masticatoria involontaria eseguita durante il sonno e può essere ritmico (fasico) o non ritmico (tonico). La sua prevalenza...
di Lara Figini
Cronaca 23 Gennaio 2025
L’odontoiatra avrebbe permesso all’odontotecnico ed all’ASO di rilevare delle impronte su tre pazienti. Dovranno risarcire anche l’Ordine di Reggio Emilia
Aziende 22 Gennaio 2025
Le novità per i dentisti e il ruolo del software gestionale per ottemperare all’obbligo in maniera semplice ed efficace
Cronaca 22 Gennaio 2025
Nel 2025 l’offerta si arricchisce di nuove misure a sostegno dei dipendenti con figli che frequentano i centri estivi, per il congedo parentale e per l’identità di accompagnamento
O33Normative 22 Gennaio 2025
Si avvicina la scadenza dell’invio dei dati di quelle de secondo semestre 2024, ma attenzione alla data di quando è stata pagata la fattura. Ecco un promemoria su scadenze e modalità di...
Approfondimenti 21 Gennaio 2025
I consigli di ADA per protegge la salute dentale di mamma e bambino durante la gravidanza. Questa la dieta e le attenzioni che potreste consigliare alle vostre pazienti
Il nuovo libro EDRA pensato per supportare il lavoro di una vasta gamma di professionisti, tra cui dentisti ed igienisti dentali, offrendo una consapevolezza multidisciplinare in...
Normative 21 Gennaio 2025
Da ANTLO le informazioni per gli odontotecnici sul nuovo registro RENTRI che sostituisce il SIRTI. La gestione dei registri e dei formulari diventano digitale
Cronaca 21 Gennaio 2025
Gli eventi e le celebrazioni di un traguardo importante per la Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap
Anche a 2025 avviato è possibile aderire a tutte le coperture socio-sanitarie per medici, odontoiatri ed i loro familiari
Normative 20 Gennaio 2025
Arrivano i chiarimenti dell’Agenzia per le imprese e i professionisti che assumono a tempo indeterminato
Approfondimenti 20 Gennaio 2025
I vantaggi per il dentista sul piano organizzativo, fiscale ed economico di attivare una STP. I consigli dei dottori Terzuolo che avvertono: deve essere l'esito di una scelta ponderata, non di una...
Cronaca 20 Gennaio 2025
Un inizio d’eccellenza per il 40° anniversario della Società Italiana di Odontostomatologia per l’Handicap
Normative 17 Gennaio 2025
La certificazione di malattia per le cure odontoiatriche non può essere delegata ad altri colleghi e deve essere emessa telematicamente, se vi sono le condizioni tecniche per farlo
Cronaca 17 Gennaio 2025
Per una informazione ancora più immediata e diretta. Per iscriversi ed essere informati in tempo reale su cosa succede nel settore dentale basta un click