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11 Aprile 2021

Obbligo vaccinale e scadenza per le ASO. Leggi superate che, comunque, sono ancora ‘’legge’’

di Norberto Maccagno


Che fosse nato male il D.L. 44/21 lo avevo già sottolineato nello scorso DiDomenica, ma non avrei immaginato che venisse sconfessato dopo neppure una settimana dalla sua approvazione dalle parole di chi l’aveva appena emanato - il presidente Draghi durante una conferenza stampa- e successivamente da un nuovo provvedimento, l’Ordinanza del Generale Figliuolo.  

Come noto, il D.L 44/21, prevede tra le altre norme l’obbligo per il personale sanitario e quello di interesse sanitario di sottoporsi a vaccinazione.  

Nell’Ordinanza numero 6/2021, firmata venerdì 9 aprile dal Commissario straordinario per l’emergenza Covid, il generale Figliuolo, richiama le Regioni indicando le nuove priorità per la vaccinazione invitandole a procedere (si legge nell’ordinanza) “con la massima celerità a vaccinare coloro i quali, dalle evidenze scientifiche ad oggi disponibili, risultano più vulnerabili qualora infettati dal virus SARS-CoV-2”.  

Ordinanza che dispone il seguente ordine di vaccinazione: subito over ’80, persone fragili ed i loro familiari secondo quanto già indicato nel piano vaccinale, persone con età comprese tra i 70 ed i 79 anni ed a seguire quelli tra i 60 ed i 69 anni e dopo quelli previsti dal piano vaccinale già approvato.  

Parallelamente alle suddette categorie –viene indicato nell’Ordinanza- è completata la vaccinazione di tutto il personale sanitario e sociosanitario, in prima linea nella diagnosi, nel trattamento e nella cura del COVID-19 e di tutti coloro che operano in presenza presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private”. Quindi per il settore odontoiatrico sembrerebbe venire autorizzata la vaccinazione a tutto il personale che opera, in presenza, in studio.  

Tutto chiarito quindi?  

Direi di no. Cosa si intende per “prima linea”, che “operano in presenza”, chi intendiamo come personale, i dipendenti o anche i collaboratori?   Ma è possibile che tra i dipendenti e dirigenti del Ministero della Salute, tra tutti gli esperti coinvolti dal Governo per definire la strategia nella lotta alla Pandemia, non ci sia nessuno in grado di fare un elenco, chiaro, dei sanitari e dei loro collaboratori che devono essere vaccinati?   Sempre che poi il problema del non aver ancora vaccinato tutti gli anziani sia da imputare allo psicologo di 35 anni vaccinato (citando l’esempio fatto dal premier Draghi in conferenza stampa che lo portava ad esempio di chi ha tolto una dose ad un nonnino), e non che si fatica a dare gli appuntamenti, ad avere i vaccini o il personale per fare l’inoculazione.  

Però, direte voi, in realtà il presidente Draghi si è appellato al buon senso dando priorità a coloro più a rischio contagio. Ma la questione (vaccinare tutti i sanitari, a rischio e non a rischio) è stata posta da una legge. E se poi chi controlla non ha lo stesso buon senso di chi ci ha ripensato ritenendo quella legge non fosse più necessaria (ma non l’ha modificata), possono sorgere problemi.  

Si potrebbe scherzare facendo notare che la legge 44/21 è stata pubblicata il primo aprile, ma nel nostro ordinamento lo “scherzo di Stato” non è contemplato e una Legge, è sempre Legge. Anche se poi “screditata” nella pratica.  

Certo (speriamo), nel passaggio parlamentare necessario per rendere definitivamente Legge il Decreto Legge -approvazione che deve avvenire entro 60 giorni- probabilmente l’articolo 4 (quello dell’obbligo di vaccino ai sanitari) verrà modificato o abrogato, ma la questione di fondo rimane.  

Come è possibile che si approvi una norma che, poi, viene disconosciuta subito dopo senza (però) modificarla o cancellarla, quindi mantenendola “legalmente” in vigore?

Come è possibile che si scriva un’Ordinanza che dovrebbe chiarire ed invece pone ulteriori dubbi interpretativi ed organizzativi?
Le Regioni dovranno rispettare quanto imposto dal D.L. 44/21 e vaccinare tutti i sanitari, oppure stare all’Ordinanza e inoculare il vaccino solo a quelli in prima linea?  

E’ questo uno dei problemi del nostro Paese, una marea di norme “buttate giù” senza valutarne a pieno le conseguenze pratiche della loro applicazione e le sovrapposizioni ed i contrasti con altre leggi approvate in precedenza.  
Norme che di fatto non possono essere applicate, ma in caso di problemi possono mettere nei guai chi non le ha rispettate perché pienamente in vigore
.  

Un altro esempio odontoiatrico di una norma di fatto superata dalle modifiche già previste, ma pienamente operativa nella estensione legislativa ancora in vigore: il profilo dell’ASO.  

Piccolo riassunto. Nel febbraio 2018 viene pubblicato il DPCM entrato in vigore il 21 aprile 2018. Tra le varie norme contenute, la fase transitoria che consente agli studi odontoiatrici di poter continuare ad assumere ASO non qualificati o da personale a cui viene riconosciuto il percorso lavorativo effettuato. (Se volete ripassare le regole, ecco uno dei tanti nostri approfondimenti che spiega).

Fase transitoria che si doveva concludere il 21 aprile 2020, ma che il 7 maggio 2020 (qualche settimana dopo la scadenza) è stata prorogata di un anno (fino al 21 aprile 2021).

Nel mentre Ministero della Salute, CAO, Associazioni e Sindacati di odontoiatri ed ASO, dopo molto discutere e confrontarsi, nel febbraio 2021 sono giunti ad un accordo modificando il DPCM che ha istituito il profilo dell’ASO cercando di risolvere alcune criticità emerse, tra cui quella (determinante) del riconoscimento del percorso di lavoro che consente l’esonero dal conseguire il titolo di qualifica. Ma per vederlo approvato serve il passaggio alla Stato Regioni, in Consiglio dei Ministri e poi deve essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Difficile che questo avvenga entro il 20 aprile 2021.  

Quindi arriverà una nuova proroga?  

Probabile, auspicabile, anche se di anticipazioni ufficiali in tal senso non c’è traccia. Ma sulle modifiche al profilo dell’ASO fin da subito è sceso un inspiegabile muro di gomma che rende quasi impossibile reperire informazioni ufficiali.  

E se non arriverà la proroga?  

Nella pratica non dovrebbe cambiare nulla. In attesa del nuovo Decreto che modifica il precedente negli studi tutto continuerà come prima confidando in un speranzoso: ma tanto chi controllerà?  

Se invece arriva un controllo casuale in studio e il “controllore” si ricorda del profilo dell’ASO potrà contestare all’ASO non qualificata -ma che potrà esserlo quando verrà approvata la nuova norma- il reato di esercizio abusivo di una professione. Denunciando pure il titolare dello studio per concorso in reato, oltre a confiscargli lo studio.
Tranquilli è una estremizzazione giornalistica, una inutile polemica, non apriamo il dibattito se l’ASO è una professione tutelata dal 348 del C.P..  

Altra soluzione (non so nemmeno se praticabile, questa si che è una provocazione), potrebbe essere quella di invitare l’ASO che lavora in studio a licenziarsi in modo da essere ri-assunta prima del 20 aprile, così avrà altri 36 mesi di tempo per vedersi riconosciuto quanto prevedono le modifiche al DPCM che verranno approvate.  

Ovviamente, meglio puntare sulla proroga.  

Ci sono giusto ancora 10 giorni di tempo, credo siano sufficienti per approvarla, basta fare copia incolla di quella dello scorso anno e portarla alla firma. 
Sempre che si voglia farlo.


Photo Credit: Governo.it

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