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12 Luglio 2022

Obbligo vaccinale per medici e dentisti: le nuove FAQ della FNOMCeO

Dalla questione dell’iscritto vaccinato con una o con due dosi ma che poi ha contratto il virus alla dottoressa in stato di gravidanza passando da come devono comportarsi gli iscritti residenti all’estero o quelli sospesi ma che hanno contratto il virus


Dopo le sentenze di alcuni TAR ed il confronto tra le varie Federazioni degli Ordini dei sanitari in materia di adempimento dell’obbligo vaccinale da parte dei professionisti sanitari, la FNOMCeO ha inviato ai presidenti provinciali di Ordine e CAO alcune FAQ per cercare di fare chiarezza sulle novità emerse. 

19 risposte ad altrettanti quesiti sulla gestione dell’iscritto non vaccinato ma anche utili indicazioni per i singoli iscritti su come comportarsi, rispetto alla vaccinazione obbligatoria ed i vari richiami. 

Di seguito riportiamo le domande e risposte che abbiamo ritenuto più pertinenti ed utili per i singoli iscritti, tralasciando quelle più “burocratiche”.  


Quale termine di differimento trova applicazione per i sanitari mai vaccinati, sospesi, che abbiano contratto il Covid e che abbiano presentato istanza di cessazione temporanea? 

A seguito delle ordinanze cautelari del Tar Lombardia, sezioni di Milano e Brescia, la Federazione ha suggerito di applicare in via cautelativa il termine di differimento semestrale (circ. Min. n.32884del 21 luglio 2021). Pertanto, rispetto ai provvedimenti di cessazione temporanea di 90 giorni già adottati, nei confronti dei propri iscritti, l’Ordine adotta un’unica delibera che richiama i provvedimenti precedenti nella quale si stabilisce l’aumento del termine di cessazione temporanea per ulteriori 3 mesi, inviando tempestiva informativa al sanitario (come da comunicazione FNOMCeO n. 131).Invece, per i sanitari che presentano oggi istanza di cessazione temporanea, l’Ordine deve deliberare la cessazione temporanea della sospensione per sei mesi (180 gg). 


Come si deve comportare l’ordine nei confronti dei sanitari sospesi che hanno beneficiato della cessazione temporanea della sospensione per 90 giorni e nei cui confronti la sospensione ha ripreso efficacia? 

Anche per questi sanitari trova applicazione il termine di sei mesi e, pertanto, nei loro confronti, l’Ordine deve provvedere tempestivamente a reintegrarli (ex nunc) adottando un provvedimento apposito che stabilisce l’aumento di ulteriori 90 giorni dalla data di diagnosi di avvenuta infezione. Si precisa che tale provvedimento viene applicato nel caso in cui, nei confronti del sanitario, non sia ancora decorso il termine di differimento di sei mesi.  


Qual è l’incidenza delle ordinanze del Tar Lombardia, sezioni Milano e Brescia? 

Siamo nell’ambito di ordinanze cautelari che non entrano nel merito della questione ma che dispongono semplicemente il prolungamento della cessazione temporanea della sospensione nei confronti del sanitario che ha fatto ricorso al Tar, sulla base di precipue esigenze dello stesso. Pertanto, tali ordinanze non costituiscono precedenti giurisprudenziali, bensì mettono in luce alcune carenze motivazionali relative alle note ministeriali sulla materia.Sul punto le Federazioni hanno adottato un indirizzo univoco e hanno optato per una soluzione più garantista per gli Ordini che li salvaguardi da eventuali possibili ricorsi, suggerendo di “sposare” il termine di differimento a 180 giorni, come indicato nella circolare ministeriale del 21 luglio 2021.  


Il termine differimento semestrale, proposto in via cautelativa dalla federazione, trova applicazione anche per i sanitari che hanno completato il ciclo vaccinale primario e successivamente hanno contratto il Covid? 

No, il termine di differimento semestrale non trova applicazione dovendo questi ultimi sottoporsi alla dose booster entro 120 giorni dall’ultimo evento. 


Il sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale puo’ cancellarsi dall’albo, qualora ne faccia richiesta? 

Si, qualora il sanitario faccia richiesta di rinuncia all’iscrizione ai sensi dell’art. 11, lettera c) delD.lgs. C.P.S. n. 233/46, può essere cancellato dall’Albo, anche se sospeso per inadempimentodell’obbligo vaccinale.In ogni caso, laddove la cancellazione dovesse essere un “escamotage” per sottrarsi all’obbligo divaccinazione, la sua posizione è comunque rilevante ai fini dell’iscrizione all’Albo presso un altroOrdine, dal momento che l’adempimento dell’obbligo vaccinale è previsto tra i requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo.Nel caso specifico occorre sottolineare che, rispetto alla gestione Albo, è necessario procedere sia alla cancellazione della sospensione che alla cancellazione del sanitario dall’Albo. 


Il sospeso per inadempimento dell’obbligo vaccinale può trasferirsi presso altro ordine? 

No, la legge non consente il trasferimento se il sanitario è sospeso dall’esercizio professionale (art.10 DPR 221/1950) 


Quando il sanitario può presentare istanza di cessazione temporanea? 

Anche se la legge fa riferimento all’avvenuta guarigione, si ritiene che l’istanza di cessazione temporanea possa essere presentata nel momento in cui la malattia è accertata con test positivo in quanto la Piattaforma è tarata sulla data di diagnosi come acquisita dal sistema TS. 


Il sanitario residente all’estero è tenuto all’obbligo vaccinale? 

Il sanitario residente all’estero, se ha fatto richiesta di conservare l’iscrizione all’Ordine italiano come previsto dall’art. 5, comma 5, del D. Lgs. C.P.S. 233/1946, è soggetto all’obbligo vaccinale. Nel caso in cui, invece, non abbia chiesto di mantenere l’iscrizione presso l’Ordine italiano, si deve procedere alla cancellazione dello stesso previo esperimento della relativa procedura. 


L’infezione da sars-cov-2 e la somministrazione di una dose di vaccino costituiscono ciclo primario completo? 

Si, come previsto dalla circolare ministeriale del 9/9/2021, prot. 40711, purché la somministrazione del vaccino sia avvenuta entro i 12 mesi dalla diagnosi di avvenuta infezione.  Da quando decorrono i termini di differimento della vaccinazione? I termini di differimento della vaccinazione decorrono dalla diagnosi di avvenuta infezione a nullarilevando il momento in cui sia intervenuta la guarigione.  


Il sanitario in congedo o in malattia è esonerato dall’obbligo vaccinale? 

No, in quanto l’obbligo vaccinale vale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie senza distinzioni connesse a ragioni di astensione temporanea dal lavoro come il congedo o la malattia dal momento che la vaccinazione è condizione per potersi qualificare esercente una professione sanitaria, nonché condizione legittimante per l’esercizio dell’attività professionale.  


La sanitaria che, nel periodo di gestazione, ha beneficiato dell’esenzione dalla vaccinazione e che si trova in astensione per maternità è tenuta a vaccinarsi? 

Si, la sanitaria mai vaccinata, che ha beneficiato dell’esenzione solo per il periodo di gravidanza eche, al momento, si trovi in astensione per maternità è obbligata a vaccinarsi pena la sospensione e conseguente perdita dell’indennità di maternità dall’INPS, a meno che non presenti ulteriorecertificato medico che la esoneri dalla vaccinazione.  


Come si deve comportare l’ordine nei confronti dei sanitari che hanno completato il ciclo vaccinale primario e successivamente abbiano contratto il Covid? 

A questo proposito, la nota del Ministero della salute del 29 marzo 2022 ha sottolineato che comunque i sanitari si debbano sottoporre alla dose booster decorsi 120 giorni dalla diagnosi di avvenuta infezione.La Regione Piemonte è di differente avviso e ha fornito una lettura diversa rispetto alla normativa ritenendo che la contrazione della malattia equivalga alla somministrazione della dose di vaccino dando disposizioni alle Direzioni generali ASL di non procedere alla suddetta somministrazione nei confronti dei guariti.La FNOMCeO è intervenuta presso il Ministero della salute ed è in attesa di un chiarimento che vede interessato anche il Consiglio Superiore di Sanità, il quale dovrà prendere una posizione dirimente rispetto alla problematica.  


Come viene gestita la posizione del medico vaccinato con una sola dose che ha contratto due volte il Covid? 

Poiché il sanitario, con una dose di vaccino e l’infezione, ha completato ciclo primario, dovràsottoporsi alla dose booster decorsi 120 giorni dall’ultima infezione. 


Come viene gestita la posizione del medico che, dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, contrae due volte la malattia? 

Il sanitario in questione dovrà sottoporsi alla dose booster decorsi 120 giorni dalla seconda infezione, in quanto l’infezione equivale alla somministrazione della seconda dose solo nell’ambito del ciclo primario. 


Come viene gestita la posizione del medico già sospeso che non ha mai risposto alle diffide e che non compare più nel flusso degli inadempienti all’obbligo vaccinale? 

L’Ordine deve procedere a revocare la sospensione al sanitario per tutto il tempo in cui risulta inregola (perché vaccinato o esonerato)



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