A decorrere dal 1° luglio 2018 I datori di lavoro o committenti non potranno più corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato e qualunque sia l’importo delle spettanze dovute al lavoratore (quindi anche quando queste siano inferiori ad € 3.000 come impone la normativa sull’uso del contante).
In vista della scadenza l’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL), con la nota 22.5.2018 n. 4538, ha fornito i primi chiarimenti con riferimento all’obbligo. Secondo quanto indicato, i datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori/collaboratori la retribuzione e ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso uno sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore, o in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato. L’impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Il fine della norma è contrastare il comportamento fraudolento attraverso cui accade che un datore di lavoro segni in busta paga una retribuzione alta, ma poi in contanti versi una cifra inferiore a quella dichiarata.
Stando al tenore letterale della norma, gli anticipi di cassa per fondo spese, rimborsi spese ed altre somme corrisposte al lavoratore, diverse da quelle contrattuali, potrebbero ritenersi esclusi dall’obbligo di tracciabilità in quanto non costituiscono “retribuzione”. D’altra parte, però, visto che rientrano nell’obbligo in questione tutti gli elementi che confluiscono nella busta paga e che risultano annotati nel libro unico del lavoro (tra cui, ad esempio, indennità di trasferte, rimborsi km e rimborsi spese), molti esperti consigliano, sia a titolo prudenziale che per finalità pratiche, di utilizzare gli stessi mezzi di pagamento utilizzati per le retribuzioni anche per gli importi appena citati.
Ovviamente se già il datore di lavoro effettua il pagamento dello stipendio con strumenti tracciabili nulla deve fare, altrimenti, consigliano i commercialisti e consulenti del lavoro di predisporre una nota informativa (da fare compilare e firmare) in cui si chiede al lavoratore lo strumento scelto per ricevere lo stipendio e i dati necessari per poter eseguire il pagamento.
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