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21 Dicembre 2018

Odontoiatra che “affitta” stanza odontoiatrica necessita di autorizzazione sanitaria propria. Lo ribadisce il tribunale di Napoli

Nor. Mac.

La vicenda riguarda un odontoiatra che operava in autonomia all’interno di un poliambulatorio di Napoli, autorizzato, anche per l’odontoiatria, e con direttore sanitario. A seguito di un controllo dei NAS, all’odontoiatra è stato contestato il fatto di non avere una propria autorizzazione sanitaria, giudicata necessaria e successivamente condannato con decreto penale conto il quale ha posto ricorso. 

Per il giudice “il professionista che all'interno di un centro polispecialistico operi privatamente, senza un rapporto di lavoro dipendente dalla struttura che gli fornisce invece solo un supporto logistico,debba essere munito di una propria autorizzazione sanitaria; diversamente, invece, un'unica autorizzazione a nome del titolare centro polispecialistico potrebbe essere valida e sufficiente a garantire gli scopi di controllo sulla salubrità della struttura e la rispondenza ai requisiti igienico-sanitari di legge, laddove detto titolare unico sia anche effettivamente il datore di lavoro dei vari medici che ivi operino alle sue dipendenze e possa dunque vigilare sul rispetto delle prescrizioni di legge da parte di costoro, sulla gestione delle diverse sale in cui essi operano e su tutto quanto è collegato all'autorizzazione sanitaria in parola”. 

Dalle indagini e dal dibattimento è emerso che l’imputato esercitava“in maniera del tutto palese e dichiarata la propria attività autonoma professionale”, emettendo fattura direttamente al paziente. 

Giudice che chiarisce che “non si tratta in questo caso di una questione fiscale”, ma della necessità che “il Testo Unico delle Leggi Sanitarie persegue, di avere un controllo sullo svolgimento delle attività mediche di ogni genere, controllo collegato al rispetto di una serie di prescrizioni e cautele, di cui alla normativa di settore, al quale è collegata l'autorizzazione in parola”.

“È dunque –continua la sentenza- evidente che l'autorizzazione debba far capo a chi ha l'effettivo potere direzionale e di vigilanza sull'attività sanitaria esercitata, con correlativa posizione di garanzia”. Nel merito del procedimento, poi, l’imputato “si diceva convinto che, operando egli in un centro polispecialistico, fosse necessaria una sola autorizzazione sanitaria per l'intera struttura a nome del direttore sanitario di quest'ultima e che questa fosse l'indicazione ricevuta espressamente dall'ASL competente”. Peraltro, a seguito di documentazione prodotta, il giudice ha ritenuto che non fosse “irragionevole che il dott. V.R. abbia erroneamente interpretato la normativa di settore e abbia omesso di premunirsi di nuova autorizzazione a suo nome”. 

Anche per questi motivi il giudice lo ha “assolto dalla contravvenzione a lui ascritta perché il fatto non costituisce reato, con la formula dubitativa di cui al capoverso dell'art. 530 c.p.p.”.    



 
 

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