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24 Gennaio 2019

Regime forfettario: quando si può aderire, gli sgravi fiscali e burocratici e la questione società

Nor. Mac.

L’ampliamento del regime forfettario allargandolo a coloro che nel 2018 hanno fatturato fino a 65 mila euro sta interessando molti professionisti ed imprese del settore odontoiatrico, a cominciare dagli odontoiatri collaboratori con partita iva, igienisti dentali e piccoli laboratori odontotecnici. (si veda l’approfondimento di Odontoiatria33 sul tema). 

Rispondendo ad alcuni quesiti, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che il limite dei 65mila euro di fatturato è riferito al 2018, quindi chi ha questo requisito per il 2019 potrà rientrare nel nuovo regime forfettario. Se poi nel 2019 supera la soglia, nel 2020 tronerà al regime classico. Stessa questione per il limite sulle Società. 

Non è possibile aderire al nuovo regime forfettario per chi detiene quote di partecipazione in Srl, ed esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente stesso. Ma per lo stesso principio del reddito, il divieto è applicabile se le quote sono in possesso nell’anno precedente e non se vengono acquisite nel 2019. In questo caso l’esclusione sarà per il 2020. 

“Il contribuente che nel 2019 ha aderito al regime forfetario e che, a fine 2018, ha acquistato quote di una S.r.l. –chiarisce l’Agenzia delle Entrate- la fuoriuscita dal regime forfetario avverrà dal 2020, a condizione però che le quote acquistate determinino l’acquisizione del controllo diretto o indiretto della S.r.l., che esercita attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente stesso”.  


Vantaggi di aderire al regime forfettario 

Oltre a quelli fiscali, si paga una imposta sostitutiva del 15% sul reddito prodotto dal professionista, calcolato forfettariamente mediante l’applicazione di un coefficiente di redditività del 78% (per odontoiatri ed igienisti dentali) o del 67% (per i laboratori odontotecnici) ai compensi percepiti nell’anno, vi sono una serie di vantaggi “burocratici”, come ricorda il dott. Andrea Dili, Dottore Commercialista, Presidente di Confprofessioni Lazio, in una nota inviata da ANDI ai soci e reperibile anche in vari gruppi Facebook. 

Queste le semplificazioni per chi aderisce al regime forfettario: 

1) non sono tenuti alla registrazione e alla tenuta delle scritture contabili;

2) sono esonerati dagli obblighi relativi all’applicazione dell’iva (ove previsti);

3) non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte degli eventuali sostituti d’imposta;

4) non sono tenuti a operare ritenute alla fonte sugli emolumenti corrisposti;

5) non applicano studi di settore né parametri;

6) non sono soggetti agli obblighi della fatturazione elettronica. 

“L’accesso al regime forfettario –spiega il dott. Dili- contempla due diverse procedure a seconda che il contribuente sia o meno all’inizio della propria attività professionale. Mentre coloro che iniziano l’attività devono indicare la scelta del forfettario nella dichiarazione di inizio attività (ex art. 35 del D.P.R. n. 633/1972); tutti i soggetti già in attività che non presentano la dichiarazione IVA, come generalmente i dentisti, accedono al regime forfettario tramite comportamento concludente. Ovvero, a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui si utilizza il forfettario occorrerà inserire in calce alle fatture la dicitura: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018”. Sulle fatture emesse nei confronti di soggetti sostituto d’imposta, inoltre, bisognerà aggiungere: “Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.    


A ricordare i requisiti necessari per poter aderire al regime forfettario è Umberto Terzuolo, dello studio Terzuolo Brunero & Associati, consulenti fiscali AIO: 

1) Non superare nell’anno precedente i 65.000 € di compensi totali (ragguagliati all’anno se la P.IVA è stata aperta in corso d’anno);

2) Non essere socio di studio associato, di società di persone o, ancora, di imprese familiari;

3) Non controllare in modo diretto o indiretto S.r.l. (la norma però non parla di S.p.A.) o associazioni in partecipazione che esercitano una attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella odontoiatrica;

4) Non esercitare l’attività professionale prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili) con cui sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due anni precedenti.

“Attenzione –ricorda il dott. Terzuolo- nel limite di 65 mila euro di compensi incassati devono essere inclusi anche i proventi incassati come diritti di autore quali, ad esempio, gli introiti per collaborazioni a testi scientifici o per lo sfruttamento economico di brevetti (situazione non così rara in ambito odontoiatrico)”. 


Questione società 

“Questo a nostro modo di vedere -commenta Terzuolo- è l’aspetto più negativo in riferimento alle condizioni di esclusione (punti 2) e 3), vedi sopra), l’Agenzia ha precisato che per accedere al regime fiscale dal 1 gennaio 2019, le partecipazioni devono essere cedute entro il 31 dicembre 2018. Detto che in passato nella Circolare 10/E del 2016 la stessa Amministrazione aveva fornito indicazioni opposte (da cui sembrava essere possibile applicare il regime già dall’anno in cui si sarebbe ceduta la partecipazione), l’assurdo è che la norma è stata approvata il 30 dicembre 2018 e pubblicata in G.U. il 31 dicembre 2018”.

“Salvo avere doti profetiche –continua- se si è soci di studi associati (o società di persone o ancora imprese familiari) oppure si controlla in modo diretto o indiretto S.r.l. (o associazioni in partecipazione) che svolgono un'attività direttamente o indirettamente riconducibile a quella odontoiatrica, si deve rimandare tutto al 2020 con effetti fiscali rilevanti (tassazione piena e ordinaria ancora per il 2019) e con il ritorno di alcuni adempimenti amministrativi impattanti (obbligo, fatte salve le prestazioni fatturate a pazienti da comunicare anche solo potenzialmente al sistema TS, di emissione delle fatture in formato elettronico per tutto il 2019)”. 

L’unica risposta positiva, dice il dott. Terzuolo, “è quella per coloro che nel 2018 hanno superato i 30 mila euro di fatturato (ma non i 65 mila euro): questi soggetti, pur fuoriuscendo dal vecchio ‘regime forfettario’, potranno entrare nel nuovo ‘super-forfettario’”.

“Nulla è stato detto invece -conclude- sul punto probabilmente più rilevante, ossia in riferimento al controllo diretto o indiretto di S.r.l. piuttosto che in merito alla riferibilità diretta o indiretta dell’attività della S.r.l. con quella odontoiatrica”.


 
 

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