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19 Dicembre 2018

Regime forfettario e flat tax per dentisti, igienisti dentali e laboratori odontotecnici. A chi conviene e chi può aderire


In attesa di conoscere nel dettaglio quanto rimarrà e cosa sarà modificato della legge di Bilancio abbiamo chiesto un parere a Silvio Deponti, presidente dell’Associazione Italiana Contribuenti Minori, come è stata ridisegnata il nuovo regime forfettario e chi potrà aderivi ed a chi conviene farlo. AICM è una associazione, non di categoria, nata per affiancare e sostenere i “contribuenti Minori”: titolari di Partita IVA, Professionisti e Imprenditori appartenenti ai regimi fiscali “Minimi” e “Forfettari”.

Con il disegno di legge di Bilancio 2019, spiega il presidente Deponti, viene prevista una profonda modifica al regime forfettario che consentirà, nel complesso, di estendere l’ambito di applicazione dell’istituto e ridurre le condizioni preclusive attualmente previste.

Qualora le modifiche proposte siano approvate definitivamente, infatti, il regime forfettario potrebbe trovare applicazione nel limite massimo di compensi/ricavi di 65.000 euro annui senza alcuna distinzione relativa all’attività svolta. Continuerà a trovare applicazione, invece, il coefficiente di redditività previsto per il calcolo del reddito imponibile pari al 78% per i codici ATECO 86.23.00 “attività degli studi odontoiatri” e ATECO 86.90.29 “altre attività paramediche indipendenti nca” per gli Igienisti Dentali, mentre per i laboratori odontotecnici, codice ATECO 32.50.20 “fabbricazione di protesi dentarie (comprese la riparazione)” il 67%.


I punti del nuovo regime forfettario in approvazione con la legge di Bilancio 2019

  • La soglia massima di ricavi è pari a 65.000 euro per tutte le attività.
  • Il reddito imponibile è calcolato sulla base di un coefficiente di redditività differenziato a seconda dell’attività svolta.
  • Si applica un’aliquota agevolata sostitutiva delle imposte sui redditi (e addizionali) pari al 15%, ridotta al 5% per le nuove attività. 

Rispetto al precedente il nuovo regime forfettario il regime può essere fruito anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che l’attività “autonoma” non sia svolta in modo prevalente (o esclusivo) nei confronti del datore di lavoro o di precedenti datori di lavoro (nel limite dei due periodi d’imposta precedenti).

L’accesso al regime è precluso in caso di partecipazione a società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata. 


La nuova disciplina del regime forfettario

Secondo quanto previsto dalla bozza di legge di Bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. 

Salvo il caso in cui non sussistano condizioni di esclusione dal regime, i contribuenti potranno accedere all’istituto qualora nell’anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi sopra la soglia prevista (euro 65.000), a prescindere dagli importi sostenuti per beni strumentali e collaborazioni. Le modifiche proposte prevedono la revisione di due delle ipotesi di esclusione dal regime.

Nel complesso, le modifiche allo studio delle camere prevedono:la riduzione dei limiti previsti in materia di lavoro subordinato; la previsione di limiti più stringenti in materia di partecipazione a società ed associazioni.

Viene infatti precluso l’accesso al regime in qualsiasi ipotesi di partecipazione a SRL (attualmente la preclusione riguarda solamente le SRL trasparenti). Su questo punto alcune associazioni di categoria, tra cui Confprofessioni hanno chiesto di “superare i vincoli legati alla partecipazione a srl e associazioni professionali per l'accesso al nuovo regime forfettario da parte dei liberi professionisti”. 


Il sistema di calcolo

I contribuenti forfetari, con ricavi fino ai 65 mila euro, determineranno il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata: nel caso in esame degli Odontoiatri e degli Igienisti il 78% mentre gli odontotecnici il 67%. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%. 

Per favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita nella misura del 5%, a condizione che: 

1.     il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare; 

2.     l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti 

Sul sito dell’Associazione è disponibile un simulatore per capire quanto si dovrebbe pagare applicando il regime forfettario ai propri ricavi.  

 
 

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