In attesa di conoscere nel dettaglio quanto rimarrà e cosa sarà modificato della legge di Bilancio abbiamo chiesto un parere a Silvio Deponti, presidente dell’Associazione Italiana Contribuenti Minori, come è stata ridisegnata il nuovo regime forfettario e chi potrà aderivi ed a chi conviene farlo. AICM è una associazione, non di categoria, nata per affiancare e sostenere i “contribuenti Minori”: titolari di Partita IVA, Professionisti e Imprenditori appartenenti ai regimi fiscali “Minimi” e “Forfettari”.
Con il disegno di legge di Bilancio 2019, spiega il presidente Deponti, viene prevista una profonda modifica al regime forfettario che consentirà, nel complesso, di estendere l’ambito di applicazione dell’istituto e ridurre le condizioni preclusive attualmente previste.
Qualora le modifiche proposte siano approvate definitivamente, infatti, il regime forfettario potrebbe trovare applicazione nel limite massimo di compensi/ricavi di 65.000 euro annui senza alcuna distinzione relativa all’attività svolta. Continuerà a trovare applicazione, invece, il coefficiente di redditività previsto per il calcolo del reddito imponibile pari al 78% per i codici ATECO 86.23.00 “attività degli studi odontoiatri” e ATECO 86.90.29 “altre attività paramediche indipendenti nca” per gli Igienisti Dentali, mentre per i laboratori odontotecnici, codice ATECO 32.50.20 “fabbricazione di protesi dentarie (comprese la riparazione)” il 67%.
I punti del nuovo regime forfettario in approvazione con la legge di Bilancio 2019
Rispetto al precedente il nuovo regime forfettario il regime può essere fruito anche in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, a condizione che l’attività “autonoma” non sia svolta in modo prevalente (o esclusivo) nei confronti del datore di lavoro o di precedenti datori di lavoro (nel limite dei due periodi d’imposta precedenti).
L’accesso al regime è precluso in caso di partecipazione a società di persone, associazioni o società a responsabilità limitata.
La nuova disciplina del regime forfettario
Secondo quanto previsto dalla bozza di legge di Bilancio 2019, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfettario se nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Salvo il caso in cui non sussistano condizioni di esclusione dal regime, i contribuenti potranno accedere all’istituto qualora nell’anno precedente non abbiano avuto compensi o ricavi sopra la soglia prevista (euro 65.000), a prescindere dagli importi sostenuti per beni strumentali e collaborazioni. Le modifiche proposte prevedono la revisione di due delle ipotesi di esclusione dal regime.
Nel complesso, le modifiche allo studio delle camere prevedono:la riduzione dei limiti previsti in materia di lavoro subordinato; la previsione di limiti più stringenti in materia di partecipazione a società ed associazioni.
Viene infatti precluso l’accesso al regime in qualsiasi ipotesi di partecipazione a SRL (attualmente la preclusione riguarda solamente le SRL trasparenti). Su questo punto alcune associazioni di categoria, tra cui Confprofessioni hanno chiesto di “superare i vincoli legati alla partecipazione a srl e associazioni professionali per l'accesso al nuovo regime forfettario da parte dei liberi professionisti”.
Il sistema di calcolo
I contribuenti forfetari, con ricavi fino ai 65 mila euro, determineranno il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata: nel caso in esame degli Odontoiatri e degli Igienisti il 78% mentre gli odontotecnici il 67%. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive pari al 15%.
Per favorire l'avvio di nuove attività, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, l'aliquota è stabilita nella misura del 5%, a condizione che:
1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività di cui al comma 54, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
2. l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti
Sul sito dell’Associazione è disponibile un simulatore per capire quanto si dovrebbe pagare applicando il regime forfettario ai propri ricavi.
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