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08 Marzo 2019

Quando pubblicare le tariffe viola il decoro e la correttezza professionale. Una sentenza CCEPS entra nel merito confermando la sanzione

Norberto Maccagno

Una pubblicità basata prevalentemente su aspetti commerciali, attraverso sconti non meglio specificati, viola i principi correttezza e decoro professionale: confermata la sospensione inflitta dalla Commissione disciplinare.

A confermare la decisione dell’OMCeO di La Spezia è la CCEPS con la sentenza 66/2018, confermando la sospensione disciplinare inflitta ad un direttore sanitario di una Srl odontoiatrica il cui unico proprietario era lo stesso direttore sanitario. I fatti risalgono a maggio 2013 e la decisione disciplinare venne presa a gennaio 2014, quando la Commissione disciplinare, spiega ad Odontoiatria33 il presidente CAO di La Spezia Sandro Sanvenero (nella foto), “contestava ad un direttore sanitario il fatto che la società, con cartelloni stradali, litografie e volantini effettuasse pubblicità (GRATIS, offerta valida per il primo appuntamento, Visita + Preventivo + Panoramica Digitale, protesi mobile su impianti da € 3.500, impianto + corona in ceramica da € 950), con grafica tale da far risaltare ed enfatizzare il dato economico e contenente anche dati equivoci e suggestivi tali da tentare di attrarre la clientela basando il messaggio sui costi molto bassi e pertanto incompatibili con la dignità e decoro professionale; nonché contenente aspetti proibiti dalla vigente normativa sui dispositivi medici. Inoltre la CAO della Spezia riteneva che i termini “servizio low cost” e “gratis” avevano carattere prettamente commerciale e tendenti a persuadere il possibile cliente attraverso concetti comunicativi emozionali, basati su elementi eccedenti l’ambito informativo previsto dalle normative e dal Codice deontologico e, perciò, concretizzavano un tentativo di accaparramento di clientela”. 

Contro la decisione il direttore sanitario propone ricorso alla CCEPS sostenendo che la cosiddetta legge Bersani ha abrogato il divieto di fare pubblicità informativa sostenendo che i messaggi pubblicitari oggetti della sanzione erano informativi in quanto contenevano informazioni sulle caratteristiche del servizio offerto nonché il prezzo e i costi delle prestazioni.  

CCEPS che, invece, ritiene corretta l’interpretazione della CAO di La Spezia che ha voluto ribadire che il principio di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale costituiscono presupposti non modificati dalla riforma sulla pubblicità informativa (quella introdotta da Bersani in poi, ndr) in campo sanitario, che devono comunque essere rispettati in ragione dell’esistenza di professionalità operanti in settori peculiari e sensibili. E quindi risulta non corretta una pubblicità basata prevalentemente sugli aspetti commerciali, attraverso la prospettazione di sconti non meglio specificati.   

Anche sugli aspetti della visita gratuita e del divieto di pubblicità dei dispositivi medici la CCEPS è intervenuta, con questa sentenza entra quindi nel merito del decoro professionale per “enfasi” del prezzo della prestazione. 

“Credo che si debba contestualizzare i fatti”, spiega Sanvenero. “Siamo a metà 2013 ed erano uscite (a partire dal 2010) le prime sentenze di Cassazione su pubblicità “post-Bersani”. Esse non precludevano affatto all’azione disciplinare per violazione dei dettami del Codice deontologico. Il Codice, continua Sanvenero, non ha mai consentito una pubblicità indiscriminata, ma, in analogia a quanto previsto dalla stessa legge Bersani, consentiva, al fine di permettere ai cittadini una libera e consapevole (e non emozionalmente indotta) scelta, la diffusione di specifiche informazioni, secondo i principi di correttezza informativa e di decoro professionale”.  

Su questa base, continua Sanvenero, “ci siamo mossi: tutelare i cittadini dalle (eccessive) “sirene incantatrici” in un settore, quale è quello sanitario, nel quale l’asimmetria informativa, l’importanza degli interessi in gioco e, pertanto, gli eventuali effetti negativi (sia di sottovalutare cure necessarie che di sottoporsi a terapie non necessarie) sono evidenti a tutti.

“Le differenze esistenti tra pubblicità commerciale e pubblicità informativa –continua Sanvenro invitando a chi interessato ad approfondire la posizione a questo link- ma esistono e sono notevoli, posso qui solo ricordare come la stessa legge Bersani (oltre che le Direttive Comunitarie) consentono solamente la seconda, cioè la pubblicità informativa.

“Ora –conclude- anche su questo aspetto, le sentenze continuano a dare forza a questa linea; linea che adesso, dopo la conversione in legge della norma Boldi inserita nella legge di Stabilità, non è più, solamente, un consolidato giurisprudenziale, ma un preciso dettame di legge”. 

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