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30 Aprile 2019

Direttore sanitario ed obbligo di iscrizione all’Ordine dove esercita la struttura, finito il periodo transitorio

Nor. Mac.

A prevedere l’obbligo per il direttore sanitario di iscrizione all’OMCeO della provincia dove il centro odontoiatrico esercita, è una norma inserita nella Legge di Bilancio del 2019 entrata in vigore il primo gennaio 2019. Il provvedimento prevedeva un periodo di transizione di 120 giorniche termina domani primo maggio

Da giovedì 2 maggio, quindi, tutte le strutture odontoiatriche per cui è previsto l’obbligo di direttore sanitario dovranno rispettare quanto imposto dalla Legge ovvero: direttore sanitario esclusivo (previsto dalla legge Concorrenza 2017) iscritto all’Ordine della provincia dove la struttura esercita.  


Sanzioni 

La Legge non prevede sanzioni specifiche ma in caso di controllo, se la struttura ha affidato la direzione sanitaria ad un iscritto ad un Albo di una provincia differente da quella di esercizio, risulterebbe come se fosse “senza direttore sanitario”, spiegano ad Odontoiatria33 alcuni presidenti provinciali CAO. Quindi, ci dice l’avvocato Silvia Stefanelli, “è ipotizzabile che venga intimato alla proprietà una data entro la quale adeguarsi prima di vedersi sospesa l’autorizzazione sanitaria”. Per l’iscritto che assume la direzione sanitaria, o continua a mantenerla senza effettuare il trasferimento dell’iscrizione, potrà incorrere in sanzioni deontologichein quanto non rispetta una norma. “Sarà il proprio Ordine a convocare l’iscritto e valutare la situazione ed eventualmente a decidere l’entità della sanzione”, ci hanno spiegato alcuni presidenti CAO. 

Ma da giovedì chi non ha ottenuto o richiesto il trasferimento sarà passibile di sanzione? 

A ricordare come “l’importante è aver presentato domanda” era stato il presidente nazionale CAO Raffaele Iandolo ad Odontoiatria33 chiarendo come “c’è bisogno di un periodo di transizione. Certamente gli OMCeO provinciali non saranno dal primo maggio a sollecitare i controlli nelle strutture e saremo sicuramente disponibili a valutare ogni singola questione e criticità”. 


Non possono chiedere il trasferimento  

Possono richiedere il trasferimento ad un altro Ordine (a questo link un nostro approfondimento sul tema) tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota di iscrizione e con il versamento dei contributi ENPAM e che non abbiano un procedimento disciplinare in corso (compreso quelli per cui si è proposto ricorso alla CCEPS).  

Sui tempi necessari per evadere le domande di trasferimento questi possono sfiorare anche i 60 giorni per via delle verifiche da effettuare e perché le domande devono essere vagliate dal Consiglio dell’Ordine di uscita e da quello in entrata, che solitamente si riunisce una volta al mese. Va anche detto che i direttori sanitari che, alla data di entrata in vigore della Norma, avevano già assunto l’incarico, e non erano iscritti nell’Ordine provinciale dove opera la struttura, hanno avuto 120 giorni per presentare la domanda di trasferimento.  

Da rilodare come il direttore sanitario che ha trasferito l’iscrizione presso l’Ordine della provincia dove la struttura opera, può esercitare la professione come libero professionista in qualsiasi parte d’Italia.

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