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01 Settembre 2021

Sanitari non vaccinati, nessun problema di privacy per l’Ordine

Il Garante risponde alla CAO di La Spezia e chiarisce che in tema di vaccinazione l’Ordine può raccogliere il dato anche in assenza di consenso dell’iscritto


Sulla questione delle limitazioni ai medici ed ai sanitari non vaccinati la CAO di La Spezia si era posta la questione della privacy interrogando il Garante.
In particolare, il presidente Sanvenero chiedeva se a seguito della “comunicazione all’Ordine dalla ASL competente”, sia lecito “il trattamento relativo allo stato vaccinale di un medico iscritto all’Albo” e, in particolare, “se detto trattamento e conservazione possa avvenire solamente dietro esplicito consenso dell’interessato oppure, date le finalità del trattamento stesso (obbligare il sanitario a sottoporsi a vaccinazione, a pena della perdita del diritto ad esercitare la professione; essendo la Commissione di Albo obbligata a disporre, ai sensi del comma 7 del richiamato D.L. n.44/2021, la sospensione), questo possa avvenire anche in assenza del consenso o di opposizione da parte dell’interessato”. 

Attraverso una lunga ed argomentata risposta (potete scaricarla al fondo dell’articolo) il Garante ricorda che l’essere vaccinato per i sanitari è un requisito essenziale per l’esercizio della professione è una disposizione legislativa e che spetta all’ASL verificare e comunicare all’Ordine i nominativi degli iscritti non vaccinati.

Sotto il profilo della protezione dei dati –chiarisce il Garante- tale disposizione definisce, pertanto, l’ambito del trattamento consentito rispettivamente alle Regioni, alle aziende sanitarie territorialmente competenti, agli ordini professionali e ai datori di lavoro, che ne costituisce la base giuridica. Per tali ragioni i titolari del trattamento non devono acquisire il consenso degli interessati (cfr., anche considerando 43 del Regolamento)”. 

Resta salvo –continua il Garante- che i titolari del trattamento (datori di lavoro, regioni, aziende sanitarie, ordini professionali) destinatari di richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati, dovranno, ove ne ricorrano i presupposti, fornire riscontro agli interessati nei termini e nei modi previsti dal Regolamento. In ogni caso, considerato che i trattamenti di dati personali in questione sono espressamente previsti dalla legge, non potranno essere accolte le istanze di cancellazione dei propri dati e di opposizione al trattamento”. 
Titolari del trattamento, conclude il Garante che non solo dovranno assicurare il rispetto dei principi di protezione dei dati ma “potranno trattare esclusivamente i dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità indicate dalla disposizione normativa, e dovranno adottare ogni idonea misura tecnica e organizzativa per assicurare l’integrità e la riservatezza dei dati, tenuto conto della natura degli stessi, nonché delle finalità e dei rischi e delle possibili conseguenze per gli interessati nel contesto lavorativo e professionale”.



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