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19 Luglio 2023

Odontoiatri e iscrizione ad altri Ordini

Quello degli avvocati sostiene l’incompatibilità. La professione odontoiatrica ma neppure quella medica è tra quelle che consentono la contemporanea iscrizione 


Se il Decreto Bollette ha abolito incompatibilità per l’iscritto all’Albo degli odontoiatri di iscriversi ad un altro Ordine professionale, non tutti gli altri Ordini consentono la doppia iscrizione.Tra questi quello degli Avvocati, come stabilito da una recente sentenza del Consiglio Nazionale Forense che ha rigettato il ricorso di un odontoiatra che si era visto rifiutare l’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Milano. L’odontoiatra, con laurea estera, risulta iscritto dal 2017 all’Albo degli odontoiatri di Torino ma ha dichiarato al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano di non esercitare la professione di odontoiatra. 

Il Consiglio Nazionale Forense, motivando la decisione, ricorda come “l’art. 18 della legge n. 247 del 2012 dispone che la professione forense è incompatibile con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro”. 

Nel ricordo il legale dell’odontoiatra faceva notare che appartenendo l’odontoiatria all’arte medica ed essendo, quindi, la stessa considerabile quale “attività di carattere scientifico...e culturale, rientrerebbe tra quelle “escluse” dall’articolo 18. 

Non d’accordo il CNF he sottolinea che non essendo l’iscrizione all’Albo degli odontoiatri tra quelli indicati come “consentiti” dall’art.18 della Legge 247, non è possibile assoggettate ad interpretazione la decisione dell’iscrizione o meno. “Siccome nella norma –motiva la sentenza del CNF-  la sola simultanea iscrizione ad un altro albo professionale è ostativa di per sé, non occorre neanche verificare la continuità dell'esercizio in concreto della professione ritenuta incompatibile, per questo motivo è sufficiente la sola l'iscrizione in un albo professionale, diverso da quelli esplicitamente elencati, per poter determinare l'incompatibilità con quella nell’albo degli avvocati, non essendo necessario, affinchè tale condizione si realizzi, che la differente attività di odontoiatra sia effettivamente esercitata”.  




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