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29 Maggio 2025

STP: FNOMCeO conferma che per iscrizione all’Albo serve maggioranza di teste e di quote

Una nota FNOMCeO ripropone la sentenza della CCEPS con il fine di “uniformare il modus operandi degli Ordini territoriali circa l’applicazione della normativa concernente”


Societa

Per poter iscrivere una Società Tra Professionisti (STP) all’apposito Albo tenuto dagli Ordini provinciali dei medici e degli odontoiatri serve la maggioranza dei due terzi dei soci professionisti di una STP sia per teste sia per quote societarie.A ribadirlo è una circolare inviata da FNOMCeO (la Federazione degli Ordini dei medici ed odontoiatri) ai presidenti di Ordine e presidenti CAO ricordando come la posizione della Federazione si fondi sul tenore letterale della norma (Legge n. 183/2011, art. 10, comma 4, lett. b). 

Da sempre questa Federazione –scrive il presidente Filippo Anelli- ritiene che sia fondamentale salvaguardare l’indipendenza della professione da ogni criterio di concorrenzialità; ciò per la necessità in ambito sanitario che la distribuzione dei poteri tra i soci e l’organizzazione interna della società debbano esser tali da garantire che tutte le scelte riguardanti l’attività professionale in senso stretto siano assunte direttamente dai soci professionisti, ovvero con la partecipazione determinante dei medesimi sia come numero che come quote detenute di capitale sociale. Solo in questo modo l’attività sanitaria, compiuta mediante lo strumento delle STP, può restare pienamente coerente con la tutela del diritto alla salute, con la libertà di autodeterminazione del professionista, con le norme deontologiche a presidio dell’attività medica e odontoiatrica”. 

Sulla questione, ricorda la FNOMCeO, si era espressa la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) nel 2024 respingendo il ricorso di una STP che aveva chiesto l’iscrizione alla sezione speciale dell’Albo delle Società tra Professionisti presso l’OMCeO di Roma, in quanto non in possesso del requisito della maggioranza cumulativa dei due terzi “per teste” e “per quote di capitale”.  

La STP, nel ricorso presentato in CCEPS evidenziava come invece l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), affermasse che “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci” non prevedendo la sussistenza della contemporaneità del criterio dei due terzi “per teste” e “per quote”. 

Forte della decisione della CCEPS, la FNOMCeO invita quindi i propri Ordini provinciali a prendere visione della decisione della CCEPS al fine di “uniformare il modus operandi degli Ordini territoriali circa l’applicazione della normativa concernente”.

Nota: immagine realizzata con IA



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