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01 Dicembre 2020

Per il TAR Liguria è legittima l’autorizzazione ad una società odontoiatrica non STP

Il TAR respinge il ricorso presentato dalla CAO La Spezia contro un Centro DentalPro e legittima l’esercizio anche delle società non STP. Sarà il Consiglio di Stato a chiarire definitivamente la questione

Nor. Mac.

Ad annunciare di aver impugnato nel dicembre scorso, davanti al TAR Liguria, l’autorizzazione sanitaria rilasciata da Comune, Regione ed ASL, ad un centro odontoiatrico DentalPro sito in un centro commerciale di La Spezia, era stato il presidente CAO La Spezia Sandro Sanvenero attraverso Odontoiatra33.

Carenza dei requisiti igienico-sanitari, in riferimento agli aspetti di areazione ed illuminazione; non aver considerato il parametro del fabbisogno complessivo; carenza dei requisiti, per l’assunzione del ruolo funzionale di Direttore Sanitario alcuni dei motivi (rigettati dal TAR) che hanno portato la CAO di La Spezia impugnare la concessione dell’autorizzazione sanitaria. Impugnazione giudicata dal TAR pienamente legittima da parte della Commissione Albo Odontoiatri.

Ma il tema centrale del ricorso presentato dalla CAO spezzina è il contestare al Comune Regione ed ASL di aver rilasciato l’autorizzazione ad un soggetto non autorizzabile in quanto non StP.

Sintetizzando, la CAO di La Spezia con il ricorso poneva, indirettamente, al Tar la questione dell’esercito di una professione protetta (quella odontoiatrica) da parte di una società non iscritta all’Albo (Srl tradizionale e non StP).

Secondo la lettura che CAO la Legge sulla concorrenza, consentirebbe solo alle società inquadrate come StP (in quanto iscritte all’Albo odontoiatri) di esercitare l’odontoiatria. Di conseguenza, ha sostenuto la CAO spezzina nel ricorso, l’autorizzazione concessa alla società DP13 srl (la denominazione legale del centro odontoiatrico Dentalpro), “sarebbe illegittima, in quanto non terrebbe conto che nell’ambulatorio in questione non vengono (e non possono essere) realizzate attività ‘trascendenti’ rispetto a quelle riservate al professionista odontoiatria”.

Inoltre -si legge nella sentenza- per la CAO La Spezia “il centro odontoiatrico in questione, integrando uno studio dentistico tradizionale destinato ad offrire l’opera propria dell’attività professionale protetta, sarebbe illegittimamente gestito da una società non costituita secondo il modello della società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011 e al D.M. Giustizia 8.2.2013 n. 34, l’unico consentito dall’ordinamento per svolgere attività professionale protetta in forma societaria”. 

Punto, quest’ultimo nodale in quanto avrebbe creato, in caso di sentenza a favore della CAO,un precedente verso tutte le altre autorizzazioni rilasciate a società di capitale non registrate come STP. 

TAR che si esprime a favore di DentalPro giudicando il ricorso della CAO La Spezia inammissibile ed infondato.

Per quanto riguarda la questione posta in merito alla legittimità di aver rilasciato l'autorizzazione ad un soggetto che per la CAO di La Spezia sarebbe “non autorizzabile, in quanto società non StP che svolge attività esattamente replicante quella riservata agli iscritti all’Albo”, il TAR così motiva. 

“La ricorrente Commissione, premessa la distinzione tra studio odontoiatrico e ambulatorio odontoiatrico (quest’ultimo attrezzato per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la salute del paziente, e come tale soggetto alla relativa autorizzazione – cfr. gli artt. 8-ter del d.lgs. 30.12.1992 n. 502 e 2 lett. e) e 4 della L.R. 11.5.2017, n. 9), lamenta – par di capire - che l’autorizzazione sarebbe illegittima in quanto non terrebbe conto che nell’ambulatorio in questione non verrebbero realizzate attività “trascendenti” rispetto a quelle riservate al professionista odontoiatria.
 Se è così, non si vede però quale sia l’interesse ad impugnare un’autorizzazione sanitaria che, secondo la (contraddittoria) tesi di parte ricorrente, non sarebbe neppure richiesta dalla legge.
 Detto altrimenti: o l’autorizzazione è necessaria (trattandosi di ambulatorio attrezzato per erogare prestazioni di particolare complessità e/o che comportino un rischio per la salute del paziente), ed in tal caso la ricorrente ha interesse a dedurne l’illegittimità per mancanza dei requisiti minimi; o non è necessaria, ed allora non sussiste alcun interesse della ricorrente a denunciarne la superfluità”.
 

Sulla questione della legittimità o medo di una società non iscritta all’Albo, quindi non STP, ad esercitare l’attività odontoiatrica, i Giudici ricordano come “la Commissione lamenta che il centro odontoiatrico in questione, integrando uno studio dentistico tradizionale destinato ad offrire l’opera propria dell’attività professionale protetta, sarebbe illegittimamente gestito da una società non costituita secondo il modello della società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011 e al D.M. Giustizia 8.2.2013 n. 34, l’unico consentito dall’ordinamento per svolgere attività professionale protetta in forma societaria”, ritenendo però un motivo infondato.

Per i Giudici la Commissione“non tiene minimamente conto del chiaro disposto di cui all’art. 1 comma 153 della legge 4.8.2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), a mente del quale “l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano la propria attività come liberi professionisti. L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito alle società operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, siano erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge”. 

Ed è probabilmente su questo punto che si concentreranno le forze per fare cambiare idea ai giudici, nel ricorso al Consiglio di Stato che la CAO di La Spezia ha annunciato di voler presentare. Tornando al caso preso in esame dal TAR, i giudici hanno anche rigettato il ricorso su tutte le altre questioni presentate rilevando come non siano sono state violare le norme igieniche previste e che le società odontoiatriche sono legittimamente autorizzabili come titolari di ambulatori odontoiatrici. 


Le reazioni



Grande soddisfazione da parte dei legali dello Studio Stefanelli &Stefanelli che hanno seguito la vicenda e che commentano così la sentenza: “la CAO di La Spezia ha sollevato una serie di questioni veramente infondate e del tutto strumentali, sostenendo la carenza di requisiti igienico-sanitari (che in realtà erano stati tutti verificati e comprovati dagli Enti preposti al controllo e verifica degli stessi) e, altresì, messo in dubbio che vi fosse la possibilità per una società non StP di essere titolare di una attività sanitaria (questione già pacificamente risolta dalla 1, comma 153, L. n. 124/2017 e riconosciuto dallo stesso Tar Liguria).

La condanna alle spese legali in capo alla CAO palesa con chiarezza che il giudice ha valutato questa iniziativa del tutto priva di qualsiasi logica e fondamento”.



Michel Cohen, Fondatore e Amministratore Delegato del Gruppo DentalPro, dichiara “La giustizia trionfa anche davanti a biechi tentativi di screditare non solo un Gruppo come il nostro, ormai consolidato con 180 regolari autorizzazioni in tutta Italia, ma anche il Comune di La Spezia, che ben ha fatto a difendere il proprio operato conforme con la Legge, respingendo al mittente l’ennesimo tentativo della CAO di mettere davanti a tutto i propri interessi di bottega, tentativo stavolta fallito miseramente.

Ci vorrebbero leggi più severe contro il conflitto di interessi tra chi controlla e i controllati”. 




L'analisi della sentenza del TAR Liguria n. 858/2020 sarebbe molto articolata”, commenta il presidente CAO La Spezia Sandro Sanvenero. “Voglio qui sottolineare soltanto alcuni aspetti che ritengo particolarmente rilevanti.Innanzitutto, sul piano generale, la sentenza implica un ulteriore, importante riconoscimento dei poteri di rappresentanza della CAO. Infatti viene confermata sia la legittimazione che l'interesse ad agire della CAO anche nel caso di specie, solo apparentemente “esterno” alla professione, riguardante l'autorizzazione rilasciata ad una società non iscritta (né iscrivibile) all'albo degli odontoiatri.Quanto al caso specifico, per l’aspetto societario, il TAR non pare aver ben compreso il contenuto della nostra censura: vale a dire che il rilascio di un'autorizzazione ad un soggetto carente dei requisiti di autorizzabilità, costituisce, esso stesso, un difetto dell'autorizzazione stessa.Né il TAR si è pronunciato sul contrasto esistente tra l'art.1, comma 153 della legge n.124/2017 e altre norme di legge vigenti, come la norma istitutiva delle STP (art. 10 della legge n. 183/2011) e la cd. legge ‘Lorenzin’, la quale impone l'iscrizione all'albo degli odontoiatri per l'esercizio di attività odontoiatrica in qualunque forma giuridica svolto. 

Come presidente di Commissione Albo Odontoiatri ho il dovere di tutelare i cittadini da chi non ha le caratteristiche indicate dalla legge per esercitare, o che mette a rischio la loro salute non rispettando il codice deontologico e le leggi. Ed in tutti questi anni l’ho sempre fatto sanzionando sia il singolo iscritto titolare di studio mono professionale che il direttore sanitario di società, come ha avuto modo di appurare recentemente una ispezione inviata dall’Antitrust a seguito di un esposto. Sul fatto che solo le StP possono esercitare l’attività odontoiatrica in forma societaria non è una mia convinzione, dello stesso parere sono la CAO Nazionale ed i principali sindacati di categoria, ovviamente sta ai giudici pronunciarsi e per questo ricorreremo in Consiglio di Stato facendo valere le nostre ragioni il cui unico fine è quello di tutelare la salute dei cittadini”.  



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