Un recente sentenza della Cassazione civile (la numero 18307) entra nuovamente nel merito a chi spetti, tra paziente e dentista, l'onere della prova. Questione cardine nella valutazione della responsabilità e sulla quale la giurisprudenza dagli anni 200 in avanti ha rovesciato le regole generali del processo; non a caso le nuove disposizioni in tema di responsabilità medica, attualmente in discussione in Parlamento, cercano di porre dei paletti più chiari: e sembrerebbe in favore di medici ed dentisti.
Nella sentenza in questione un paziente portava in giudizio il dentista che lo aveva curato lamentando il cattivo esito della cura. Il giudice ordinario prima, e la Corte d'Appello successivamente davano ragione al dentista sia sotto il profilo procedurale che sostanziale.
La Cassazione ribalta quanto precedentemente deciso dai giudici di merito.
Pur ribadendo infatti che il paziente deve solo provare l'esistenza del rapporto ed il danno che lamenta, mentre è in capo all'odontoiatra fornire la più gravosa prova del perché non è stato raggiunto l'obiettivo terapeutico, la cassazione si sofferma ad analizzare la valenza dell'art. 2236 cc relativa alla prestazioni di particolare difficoltà.
"Tale norma - spiega ad Odontoaitria33 l'avv. Silvia Stefanelli (nella foto) esperto di diritto sanitario in Bologna- è stata per anni il fondamento della distinzione tra obbligazione di mezzi ed obbligazioni di risultato da cui discendevano regimi probatori diversi all'interno del processo. Oggi che la giurisprudenza ha deciso che il regime delle prove rimane identico indipendentemente dalla difficoltà della prestazione. Si è allora posto il problema di stabilire che valore giuridico conferire all'art. 2236 cc".
"La sentenza della Cassazione sul punto si pone nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai stabile: e' pacifico infatti che il paziente per chiamare in causa il dentista deve dimostrare che ha un contratto con il dentista che lo ha curato (esibendo la fattura o il preventivo per esempio) ed il danno subito. Al dentista spetta invece dimostrare che la cura effettuata è stata eseguita secondo la prassi clinica e quale sia la complessità del caso. L'art. 2236 c.c. e la valutazione della maggior o minore complessità della prestazione influirà poi sulla valutazione da parte del giudice circa il quantum della colpa del dentista da cui potrà discendere una diversa valutazione circa l'entità dell'eventuale rimborso risarcitorio".
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