"Io Sono, eterna essenza, completamente manifestata nel corpo, compresa questa particolare incarnazione, anche percepita come Gmg, emanata il... (n.d.r. giorno/mese/anno di nascita), debitamente - così è scritto -"preapprovata, preautorizzata, prepagata, registrata, garantita, riscontrata, governata, vincolata, assicurata e certificata da Io Sono, nei Documenti Eterni, Universali e Internazionali inclusi..., debitamente denominati "Dichiarazione dell'io sono..." .
Continua così per 8 pagine la raccomandata A/R inviata, da un iscritto alla CAO di Torino, a Gianluigi D'Agostino (presidente CAO di Torino) avente per oggetto la "Notifica informativa di responsabilità individuale illimitata" in risposta all'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico.
Il caso nasce dietro segnalazione del fratello, corroborata da una relazione medico-legale, di una paziente deceduta 3 anni prima per"ACR (arresto cardiorespiratorio) in carcinoma mammario allo stadio terminale" (ipotesi diagnostica stilata dal 118 ndr.). Per cercare di fare chiarezza l'Ordine dei medici chiede all'iscritto informazioni, per capire se e quanto sarebbe coinvolto nell'aver condizionato le scelte della paziente in termini di cura.
Dalla documentazione fornita alla CAO emerge che la donna non si era mai voluta sottoporre a trattamento medico-chirurgico, convinta di potersi affidare a figure non professionali, tipo esperti di "radionica", omeopati, ma soprattutto cultori della medicina di Hamer, del quale l'iscritto sembrerebbe essere un cultore e conferenziere.
"Dall'odontoiatra, tramite i suoi avvocati -racconta ad Odontoiatria33 Patrizia Biancucci componente CAO OMCeO Torino- arrivano alcuni chiarimenti". In una decina di pagine, racconta la componente CAO, l'odontoiatra oggetto di informativa racconta di aver incontrato la signora solo tre volte e averle fornito" un'attività di supporto, paragonabile in astratto a quella di "counsellor", senza tentare alcun convincimento dinanzi a terapie alternative, diverse da quelle tradizionalmente praticate per curare ogni malattia, specie se tumorale".
Convocato per un'audizione dal presidente D'Agostino, l'odontoiatra conferma di essere iscritto all'Albo odontoiatri (quindi abilitato solo all'esercizio dell'odontoiatria ndr.). "Il collega ha spiegato -continua la dott.ssa Biancucci- di essere interessato allo studio della disciplina (ossiamedicina di Hamerndr.) che mira ad approfondire il vissuto di una persona, le patologie sviluppate o che ne condizionanolo stato di salute. "Io faccio tutto ciò quale privato cittadino, io non sono un medico" , ha detto. Alla domanda tuttavia se si sia fatto pagare per la sua attività, avrebbe risposto: "Ilmio lavoro non è gratuito. Ho visto la signora nel mio studio dentistico e mi sono fatto pagare rilasciando regolare fattura sulla mia partita IVA di odontoiatra".
A questo punto la Commissione Albo Odontoiatri delibera l'apertura del procedimento disciplinare a suo carico contestandogli l'essere andato oltre i limiti dell'attività odontoiatrica (Art.2 Legge 409/85) e di aver conferito, in violazione degli artt. 67-15-7-23-32 del Codice di Deontologia medica, prestazioni di medicina non convenzionale ad una donna affetta da carcinoma mammario.
Anziché presentarsi dinanzi alla CAO l'iscritto produce otto pagine di osservazioni tra cui si legge: "ho ricevuto un documento che pretende di essere un'apertura diprocedimento disciplinare, preteso riferimento Prot...dal preteso Presidente della Commissione Albo Odontoiatri, Gianluigi D'Agostino, presso il preteso Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Torino, tramite il quale, consapevolmente o inconsapevolmente egli vanta un'indebita autorità e perpetua un sistema di schiavitù... Il Rispondente (ossia il presdiente CAO) viene invitato a cessare e desistere da tutte le suddette azioni illegittime e illegali contro il Proponente (l'iscritto all'Albo oggetto di istruttoria)".
La memoria conclude affermando che "La legge non ammette ignoranza".
"Malgrado la sua assenza -informa la dott. Biancucci- la Commissione decide di procedere egualmente, disponendo la sospensione per sei mesi dall'esercizio della professione. Considerato che ha fatto pervenire una memoria il cui contenuto si configura apparentemente senza alcun senso e al limite del delirio, la CAO dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica quale Autorità di controllo sugli Albi(all'Ordine dei medici spetta infatti l'iscrizione ma non la permanenzaall'Albo,ndr.) al Ministero della Salute, all'Assessorato regionale Sanità, alla FNOMCeO e ai Presidenti degli Ordini provinciali".
Nonostante la sospensione il collega a continuato ad esercitare e, informa l'Ordine, "una volta che riceveremo notizia del nuovo procedimento penale che è stato aperto contro di lui, prenderemo ulteriori provvedimenti".
Nor.Mac.
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