Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito all’obbligo di fatturazione elettronica “scattato” dal primo gennaio 2019.Un obbligo che per i professionisti e le aziende del settore dentale deve essere vissuto con più attenzione visti gli esoneri (parziali) attivati per alcuni soggetti o per alcune prestazioni.
Dentisti
Per le fatture emesse ai pazienti riferite a prestazioni sanitarie vi è l’obbligo, per tutto il 2019, di non invio della fatturazione elettronica al Sistema di Interscambio delle Entrate. Ovvero si deve consegnare la paziente la fattura “cartacea”, ma per farla si può utilizzare lo stesso software che realizza anche quelle elettroniche.
Per quanto riguarda, invece, le consulenze o altri tipi di fatture emesse, queste devono essere in formato elettronico ed inviate allo SDI.
Dentisti che riceveranno da parte dei loro fornitori la fattura in formato elettronico comunicandogli la PEC o il codice destinatario. Fattura che deve essere poi essere conservata secondo le modalità di legge.
Igienisti Dentali
Le fatture di consulenze devono essere in formato elettronico ed inviate allo SDI dell’Agenzia delle Entrate.
Per quelle emesse nei confronti del paziente, il Decreto Semplificazioni approvato al Senato ed in discussione alla Camera estende il divieto di invio delle fatture per prestazioni sanitarie ai cittadini anche ai contribuenti non soggetti al Sistema Tessera Sanitaria.
Anche per gli igienisti dentali vale quanto indicato per i dentisti sul ricevere dai propri fornitori, e conservare, la fattura in formato elettronico.
Laboratori odontotecnici
Le fatture che i laboratori odontotecnici emettono nei confronti dei dentisti e di altri laboratori devono essere in formato elettronico ed inviate allo SDI. Per quelle emesse direttamente ai pazienti (per esempio alcune Asl fanno pagare al paziente il dispositivo protesico direttamente al laboratorio convenzionato che lo fabbrica) con l’approvazione del Decreto Semplificazioni, varrà il divieto di emetterle in formato elettronico: quindi rimane in forma cartacea.Anche per i laboratori odontotecnici valgono le regole per la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche ricevute dai propri fornitori.
Regime forfettario
Tutti i soggetti, dentisti, igienisti dentali, laboratori odontotecnici, che rientrano nel nuovo regime forfettario (65mila euro soglia ricavi, si veda il nostro approfondimento) sono esonerati dall’emettere la fattura elettronica ma, sottolineano dalle Entrate, non possono esimersi dal riceverle. Ma attenzione, in questo caso la norma non sembra essere chiara.
L’Agenzia delle Entrate evidenza che “per quanto riguarda la conservazione, i soggetti “forfettari” sono esclusi dall’obbligo di conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute, qualora non abbiano comunicato al cedente/prestatore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario)”. Quindi sembrerebbe (ma è ipotizzabile giungano presto chiarimenti) che se si è comunicato al proprio fornitore la PEC o il codice destinatario, saranno tenuti a conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute, altrimenti no.
Altra precisazione delle Entrate è quella che evidenza come il contribuente “forfettario” possa decidere di emettere fattura elettronica, in questo caso è tenuto a riportare gli estremi di riferimento del regime fiscale applicato e nel campo descrizione dell'e-fattura che le somme non sono soggette a ritenuta.
Fatture sanitarie “miste”
Sempre l’Agenzia delle Entrate nella pagina dedicata alle FAQ sulla fattura elettronica occupandosi delle fatture per prestazioni sanitarie chiarisce che nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie, sia altre voci di spesa non sanitarie, non va emessa la fattura elettronica, ma cartacea. In quest’ultimo caso, l’Agenzia delle Entrate specifica che occorre distinguere due diverse fattispecie:
1) se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
2) qualora, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
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