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29 Maggio 2019

L'SRL odontoiatrica è sempre “ambulatorio” e necessità di autorizzazione. Il TAR Lazio conferma e motiva


La differenza tra ambulatorio e studio odontoiatrico non è data dalla tipologia della prestazione eseguita ma dalla complessità organizzativa, e già la forma societaria indica la natura imprenditoriale differenziandola da quella di uno studio.A ribadirlo è stato il TAR Roma (Sez. III quater, Sent.03-04-2019, n. 4428) intervenendo sul ricorso di una Srl odontoiatrica che si era vista contestata la mancanza di autorizzazione sanitaria con relativa ordinanza di sospensione attività.

Il ricorso si fondava sul fatto che l'attività odontoiatrica dello studio era svolta, si legge nella sentenza, dal suo legale rappresentante, e da un altro odontoiatra iscritto all’Albo “con orari ed appuntamenti decisi in autonomia dai predetti professionisti, i quali esercitano mera attività odontoiatrica con esclusione delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente”. 

Lo studio, continua la motivazione del ricorso inserita nella saentenza, “è dotato esclusivamente delle apparecchiature ed attrezzature utilizzate dai professionisti per l'esercizio dell'attività professionale di odontoiatra e senza refertazione per terzi”. Entrambi i professionisti si avvalgono della collaborazione di una segretaria e di una igienista dentale abilitata. Inoltre il ricorrente lamentava che “le disposizioni di legge statale e regionale richiamate a sostegno dell'intimata chiusura, prevedono l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie non per l'apertura di qualsiasi studio odontoiatrico, ma soltanto in presenza di ulteriori condizioni di fatto rappresentate, in particolare, dalla previsione che l'attività medica comporti un rischio per la sicurezza del paziente”.In sintesi il ricorrente sosteneva che la struttura “è uno studio odontoiatrico e non già un ambulatorio, con la conseguenza che non necessita di alcuna autorizzazione regionale esercizio” ricordando che lo studio aveva presentato la SCIA come previsto per l’apertura degli studi odontoiatrici. 

Rigettando il ricorso il TAR ricorda che il primo comma dell'art. 193 del T.U.LL.SS. (R.D. n. 1265 del 1934) disponeva che "Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità".Sempre i Giudici evidenziano come “nei D.P.R. n. 121 del 1961 e 230/1991 vi è una nota contenente una definizione degli "ambulatori", quale forma di attività medica strutturata, e per differenza, dei "gabinetti" (studi) medici: "Sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, quindi, non costituiscono lo studio privato o personale in cui il medico esercita la professione. Essi presentano le stesse caratteristiche delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore di chi non sia medico purché siano diretti da medici. Sono ambulatori anche quelli annessi a case ed istituti di cura medico-chirurgica, allorché vi si erogano prestazioni sanitarie che non comportano ricovero o degenza.

Conseguentemente non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa sopraindicata, i gabinetti personali e privati, in cui i medici generici e specializzati esercitano la loro professione".Inoltre, continua la sentenza, “la giurisprudenza amministrativa ha sempre fondato la contrapposizione tra "ambulatorio" e "studio medico" sull'elemento organizzativo-strutturale, affermando che nel sistema dell'art. 193 citato non sono sottoposte ad autorizzazione tutte indistintamente le attività sanitarie espletate da soggetti privati, ma solo quelle che danno luogo a una certa organizzazione di mezzi e di strutture del tipo indicato dalla norma, come ambulatori, case di cura, gabinetti di analisi”. “Anche la giurisprudenza penale –continua la sentenza-, ai fini del riscontro degli elementi costitutivi del reato previsto (per la mancanza dell'autorizzazione) dal terzo comma dell'art. 193 cit., ha fatto riferimento all'elemento organizzativo-strutturale, quale elemento distintivo degli "ambulatori", affermando che gli istituti sanitari disciplinati dalla norma sono quelli caratterizzati da una minima organizzazione di mezzi e persone diretta al fine di gestire l'attività sanitaria”. 

Entrando nel merito del caso i Giudici fanno notare come dal sopraluogo del NAS “emerge che all'atto del sopralluogo erano presenti presso la struttura il l’odontoiatra, una dipendente, l’Igienista dentale diversi pazienti in attesa di ricevere prestazioni oltre una giovane odontoiatria che dichiarava di essere presente al solo fine di fare pratica”. Sempre i NAS acquisivano le copie dell'agenda degli appuntamenti, che risultavano fissati da 1 al 21 maggio 2017, di alcune fatture per prestazioni già erogate, tutte rilasciate a nome della società ricorrente, nonché il contratto di assunzione a tempo indeterminato sottoscritto tra la stessa società e la segretaria dello studio.

Giudici che, visti gli “elementi acquisiti e valutati dall'Amministrazione nel procedimento che ha condotto all'emanazione del provvedimento oggi impugnato”, ritengono che “la struttura odontoiatrica non possa considerarsi - alla luce della normativa sopra descritta, come interpretata dalla richiamata giurisprudenza - uno studio medico, bensì un ambulatorio”. 

“Già la forma societaria (di capitali, peraltro) utilizzata per l'esercizio dell'attività –fanno notare- costituisce indice della configurabilità nel caso di specie di una organizzazione di stampo imprenditoriale; il fatto, poi, che l'attività professionale sia svolta da due odontoiatri, oltre che da un Igienista Dentale, e la presenza nello studio di una segretaria configurano, ad avviso della Sezione, una forma di organizzazione che, ancorché di ristrette dimensioni, non consente di ritenere prevalente, nel caso di specie, l'elemento della prestazione intellettuale del professionista su quello imprenditoriale, come detto costituente caratteristica tipica dello studio medico”.

Discorso diverso, aggiungiamo noi, se lo studio fosse stato organizzato in StP, in questo caso sarebbe stato considerato studio odontoiatrico essendo l’StP equiparata all’attività professionale svolta da un iscritto all’Albo.     



 
 

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