Le considerazioni ed indicazioni del prof. Antonio Pelliccia ed il dott. Loris Vignoli sul quadro normativo per chiarire la “portata” dell’istituto del Concordato preventivo
Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è uno strumento introdotto dalla legislazione italiana (D. Lgs. n. 13 del 12/02/2024) per favorire un rapporto più collaborativo con l'Amministrazione finanziaria. In sostanza, sinteticamente, si tratta di un accordo preventivo che permette ai contribuenti di concordare con il Fisco l'importo delle imposte da versare per l’anno di imposta 2024 e 2025 e seguenti, se dovesse andare a regime.
La proposta concordataria, rivolta ai contribuenti ISA (Indice di affidabilità sintetico) ed ai forfettari, aveva come scadenza originaria il 31/10/2024. L’art. 1 del D.L. 14 novembre 2024, n. 167, ha prorogato l’adesione al 12 dicembre 2024; possono ora usufruire della proroga, inviando una dichiarazione integrativa, tutti i soggetti che hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il termine ordinario del 31 ottobre 2024, senza aderire al CPB ed ora cambiano idea (si veda il nostro approfondimento).
Di seguito alcune considerazioni del prof. Antonio Pelliccia, noto consulente di economia e gestione degli studi odontoiatrici, ed il commercialista dott. Loris Vignoli sul quadro normativo per chiarire la “portata” dell’istituto Concordato preventivo.
I contribuenti, che hanno aderito o aderiranno al CPB entro la nuova scadenza, saranno esclusi (beneficio premiale), per gli anni di imposta oggetto dell’adesione, dagli accertamenti tributari, basati su presunzioni semplici, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale conseguito e verseranno le imposte sul reddito concordato. In particolare, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025, rispetto al reddito “concordato”, non saranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte del reddito concordato, eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta 2023, sarà possibile applicare (con opzione) un’imposta sostitutiva che, per i soggetti ISA, varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ISA ottenuto.
La proposta di concordato è elaborata dall’Amministrazione finanziaria principalmente sulla base di una metodologia di calcolo completamente automatizzata, che tiene conto delle informazioni presenti nelle banche dati nonché dei dati relativi al 2023 presenti nel modello ISA, pertanto è opportuno compilare detto modello con estrema attenzione, tenuto conto delle conseguenze che potrebbero derivare dall’eventuale infedeltà dei dati comunicati.
Il CPB non produce effetti ai fini IVA mentre ha effetti ai fini previdenziali, fermo restando che per i professionisti, iscritti alle casse di previdenza professionali, il versamento contributivo dovrà comunque essere effettuato sul reddito effettivo.
I soci di società, che agiscono in trasparenza fiscale, e gli associati a studi professionali sono vincolati dall’eventuale accettazione della proposta di reddito concordato da parte della società/associazione. L’Agenzia delle entrate, per completezza, nelle comunicazioni inviate ai contribuenti nel cassetto fisale, ha sottolineato che, nei confronti dei soggetti che non aderiscono al CPB, si intensificheranno le attività di controllo. L’elemento di novità consiste, per i soggetti ISA che aderiscono al CPB, nella possibilità di usufruire anche del “ravvedimento speciale” (art 2 quater – DL 113/2024). Trattasi di una opzione concessa solo ai concordatari che prevede, per i periodi dal 2018 al 2022, il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nonché dell’IRAP, calcolata, per ciascun periodo di imposta, in ragione del punteggio ISA conseguito dal contribuente e comunque non inferiore, per ogni annualità, ad euro 1.000,00. L’amministrazione finanziaria ha pubblicato, sul cassetto fiscale dei contribuenti, una comunicazione ad hoc dove esplicita il conteggio dell’imposta sostitutiva da versare.
L’esercizio dell’opzione, per il ravvedimento, avviene con il pagamento, anche in forma rateale (max 24 rate mensili), entro il 31/03/2025 e consente di ottenere, con riferimento alle annualità 2018-2022, “definite” con il ravvedimento speciale, l’esclusione dalle rettifiche del reddito di impresa e di lavoro autonomo utilizzando l’accertamento analitico e per presunzioni (art. 39 DPR 600/73). Si fa presente che il ravvedimento non si perfeziona se ante pagamento (integrale o della prima rata) sono notificati processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento.
I contribuenti, che aderiscono al ravvedimento speciale, possono perdere il regime premiale in ipotesi di:
1. decadenza dal concordato preventivo biennale
2. applicazione di una misura cautelare, personale o reale, ovvero notifica di un provvedimento di rinvio a giudizio per i reati di dichiarazione fraudolenta, compensazione di crediti inesistenti ed emissione di fatture per operazioni inesistenti
Un’ultima riflessione deve essere fatta attenzionando la condizione ostativa al CPB prevista in ipotesi di realizzazione di operazioni di fusione, scissione e conferimento, ovvero di modifica della compagine sociale con riferimento a società di persone o di capitali in regime di trasparenza. Molta attenzione deve essere rivolta anche all’ipotesi di decadenza dal CPB, prevista dal legislatore, allorché scattino accertamenti dai quali risultino attività non dichiarate o inesistenza di passività dichiarate superiori al 30% dei ricavi dichiarati nei periodi concordati o in quello precedente.
L’istituto del CPB certamente merita un’attenta valutazione perché può sicuramente portare dei vantaggi, soprattutto per coloro che prevedono incrementi reddituali negli anni 2024 e 2025, fermo restando la dovuta attenzione prestata nella compilazione dei modelli ISA.
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