Ecco quanto la cessione dello studio comprende anche l’autorizzazione sanitaria. Non è possibile cedere solamente l’autorizzazione sanitaria
La cessione di uno studio odontoiatrico è un processo complesso che richiede una pianificazione accurata e una valutazione considerando diversi aspetti, sia economici che legali. Uno degli elementi critici di questo processo è la cessione dell'autorizzazione sanitaria, che garantisce la continuità operativa dello studio sotto la nuova gestione.
“La cessione della struttura sanitaria è disciplinata dalle norme del Codice civile: la voltura dell’autorizzazione all’esercizio è l’atto amministrativo disciplinato dalle norme regionali in materia di autorizzazione sanitaria”, spiega ad Odontoiatria33 Andrea Tuzio (nella foto), consulente OMCeO Roma (www.andreatuzio.it).
La voltura, spiega Tuzio, si realizza mediante il provvedimento con il quale l’amministrazione regionale legittima il soggetto subentrante all’esercizio dell’attività sanitaria precedentemente svolta dal cedente, dal momento che le autorizzazioni amministrative sono insuscettibili di trasferimento autonomo in virtù del loro carattere personale che le lega inscindibilmente al soggetto gestore dell’attività e alla sede.
Non si può quindi parlare di cessione dell’autorizzazione sanitaria.
“No, si deve piuttosto parlare di cessione della gestione o della proprietà per atti tra vivi o per causa di morte dei beni materiali e immateriali che costituiscono l’attività dei presidi sanitari”, chiarisce Tuzio ricordando che per beni materiali si intende le apparecchiature, le attrezzature e gli arredi dello studio nonché l’immobile se questo è compreso nel trasferimento. I beni immateriali, invece, sono costituiti dall’avviamento e dall’eventuale marchio (se trattasi di società) che identifica l’azienda.
Il mezzo attraverso il quale si realizza la cessione è il contratto come regolato dalle vigenti disposizioni che disciplinano la materia. Attraverso il contratto di cessione viene legittimato il trasferimento della gestione o della proprietà tra il cedente e il cessionario.
Tornando sul tema dell’autorizzazione, Andrea Tuzio sottolinea come questa non può essere soggetta ad autonomo trasferimento in virtù del suo carattere personale.
Non sembra quindi possibile una cessione della gestione o della proprietà della struttura sanitaria che non preveda anche la conseguente voltura dell’autorizzazione i cui effetti giuridici decorreranno però dalla data di rilascio del provvedimento regionale di autorizzazione alla voltura.
“Se l’oggetto della cessione è una struttura sanitaria –chiarisce Tuzio- la voltura del titolo autorizzativo a favore del soggetto subentrante presuppone inevitabilmente il trasferimento dell’insieme dei beni materiali e immateriali del soggetto cedente essendo strettamente collegati all’esercizio dell’attività, anche qualora questi risultassero vetusti e non pienamente efficienti”.
La voltura del titolo autorizzativo è però possibile, solo, se a seguito della cessione sono rimaste inalterate le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche della struttura. La verifica, spiega Tuzio, sarà a carico della Regione, Azienda USL o altro Ente competente e riguarderà esclusivamente i requisiti soggettivi del soggetto subentrante, ovvero, l’accertamento del possesso dei requisiti generali richiesti per la gestione della struttura (impresa ai sensi degli artt. 2082 del c.c. e seguenti, iscrizione camera di commercio, antimafia, assenza condanne penali).
Se, invece, a seguito della cessione si modificano le caratteristiche strutturali, organizzative e tecnologiche della struttura (ad esempio la cessione di uno studio professionale autorizzato ad una impresa e, quindi, una struttura che diventa “ambulatorio”), la verifica che la Regione, ASL o altro Ente compente dovrà effettuare riguarderà sia i requisiti soggettivi del soggetto subentrante che quelli oggettivi (requisiti strutturali, tecnologici e impiantistici) e potrà comportare anche un sopralluogo della ASL nella sede.
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