Approvata la riforma che regolamenta il credito al consumo, poco cambia per le cure odontoiatriche non ottenute ma finanziate. Intanto ad Imperia due pazienti di Dentix ricevono una ingiunzione di pagamento per il finanziamento delle cure mai ottenute
Nel 2019 una coppia di Imperia si rivolge alla locale clinica odontoiatria Dentix per una serie di interventi odontoiatrici. Decide di attivare un finanziamento ed inizia gli interventi. Ricevono solo una seduta di igiene dentale e poi il Covid costringe lo studio a chiudere. Lo studio non riaprirà più e la catena, poi, dichiara fallimento.
La vicenda è raccontata dal quotidiano La Stampa il 16 gennaio. Come tanti pazienti, a seguito del fallimento, i due coniugi rimangono senza cure e con il finanziamento da onorare. Seguiti da un legale i due chiedono, si legge su La Stampa, “l'adempimento della prestazione concordata, per prendere atto della risoluzione dei contratti legati al piano terapeutico e infine comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto di finanziamento”.
Ma la vicenda non finisce qui.
Siccome la finanziaria aveva dato, subito, i soldi del finanziamento concesso ai coniugi a Dentix, la banca chiede, ora, ai coniugi di onorare il finanziamento attraverso un decreto ingiuntivo di 3500 euro di prestito più gli interessi le spese legali. Per il legale dei due la “pretesa creditoria è infondata”, ma sarà un giudice a deciderlo, per ora rimane l’ingiunzione di pagamento.
La riforma del credito al consumo
Il 10 gennaio 2026 è entrato in vigore in Italia il decreto legislativo 212/2025, che recepisce la direttiva europea sul credito al consumo. Il nuovo impianto normativo interviene su più livelli: amplia il perimetro delle operazioni soggette alle regole di tutela, rafforza gli obblighi informativi, ridefinisce i criteri di valutazione del merito creditizio e introduce garanzie specifiche nei processi automatizzati.
Uno dei punti centrali della riforma riguarda proprio il diritto di recesso. Viene confermato e rafforzato il principio secondo cui chi sottoscrive un contratto di credito può recedere entro un termine prestabilito – generalmente 14 giorni – senza dover fornire spiegazioni e senza subire penali. Periodo che può andare bene se si compra una lavatrice e ci si accorge che non funziona o che non era adatta alle nostre esigenze ma impraticabile per le cure odontoiatriche che durano anni.
Per quanto riguarda il caso dell’acquisto di un bene o di un servizio che non viene poi erogato come previsto dal contratto, la nuova normativa non introdurrebbe novità sostanziali, come un diritto automatico di scioglimento del contratto di credito per il solo fatto che il servizio non sia stato eseguito completamente. Viene pero rafforzato, spiegano ad Odontoaitria33, il quadro di tutele già esistenti, chiarendo che il consumatore non può rimanere vincolato a un finanziamento privo della sua causa economica.
La novità, quindi, non starebbe tanto nell’introduzione di un nuovo diritto, quanto nel rafforzamento del principio di coordinamento tra contratto di credito e contratto principale, a beneficio del consumatore. Se il messaggio che emerge dalla normativa sembra essere chiaro, chi si indebita deve essere messo nelle condizioni di comprendere davvero cosa sta firmando e deve poter uscire dal contratto in modo equo quando il finanziamento non risponde più alla sua funzione originaria, rimane il dubbio se non si sarebbe potuto prevedere delle clausole specifiche per le cure sanitarie che nulla hanno a che fare con logiche e neppure tempistiche pensate per prodotti e servizi.
Un tema che dovrà essere posto, visto il sempre più massiccio ricorso alle cure, non solo quelle odontoiatriche, pagate direttamente dai cittadini.
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